San Marino. Nuova legge sull’informazione. Quando un dodicenne appare più competente di un governo! … di Enrico Lazzari

Che pastrocchio… Che imbarazzante pastrocchio, per la Repubblica di San Marino e la sua immagine internazionale, la nuova norma che regolamenta l’informazione. Ci lamentiamo, spesso, di governi immobili o che non fanno nulla. Ecco, di fronte al testo della nuova legge che definisce normativamente il “Diritto dell’Informazione e dei Media” (sammarinesi e stranieri!!!), il non fare nulla sarebbe stato meglio.

…La presente legge si intende in applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e dell’articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell’ordinamento Sammarinese”… Ma, vien da aggiungere, in palese violazione del principio di Giurisdizione, visto il successivo art.11 comma 2 che recita: “L’Autorità esercita altresì le funzioni di cui al comma 1 in capo a siti web o blog che veicolano ricorsivamente informazioni sulla Repubblica di San Marino”. Ovvero, come sancito dal citato comma 1, “esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, e prescrive, in caso di mancato rispetto delle norme in materia, le misure necessarie a ristabilire la legalità a carico dei trasgressori, ivi comprese le eventuali sanzioni previste dall’ordinamento”.

In parole povere -per meglio comprendere- Il Resto del Carlino -testata italiana redatta da italiani in territorio italiano, edita da una società di diritto italiano- visto che si interessa ricorsivamente di San Marino sia nel suo sito web che sull’edizione cartacea che ospita tutti i giorni una pagina dedicata al Titano, è oggi soggetta al controllo sul corretto esercizio di detta attività da parte dell’Autorità Garante (sammarinese!) per l’Informazione ed esposta a sue eventuali sanzioni. Giuridicamente assurdo. E pericoloso per la qualità dei rapporti bilaterali con la vicina Italia.

Questo art.11, infatti, si colloca in palese violazione del principio sovranazionale di Giurisdizione che prevede -salvo rare eccezioni- che uno stato non possa interferire su fatti ed eventi accaduti in un altro stato. A che “Diritto” può quindi fare riferimento la nuova legge sammarinese sull’informazione? Forse, il legislatore, ritiene che una violazione delle regole sammarinesi che potrebbe commettere un sito web o un blog straniero possa far riferimento al principio di “Giurisdizione Universale”, a sua volta previsto dal diritto internazionale e unica possibilità che possa giustificare l’assurdo (giuridicamente) articolo della nuova legge?

In tal caso non sarebbe stato necessario ricorrere ad esperti e giuristi per capire che si tratta di una stupidaggine; sarebbe bastato aprire un qualunque browser web, aprire la pagina di google e ritrovarsi su Wikipedia… Lo avrebbe saputo fare un dodicenne per redarre una ricerca di scuola media.

Un infonauta un po’ più sgamato di un dodicenne (ma non è scontato che non ci sarebbe arrivato anche il ragazzino delle scuole medie) avrebbe aperto siti un po’ più tecnici e posto una semplice domanda: Un organismo sammarinese di vigilanza sull’informazione può esercitare controllo e applicare sanzioni ad una testata online o ad un blog italiano che scrive ricorsivamente su San Marino, redatto in territorio italiano ed edito da una società di diritto italiano?

Sarebbe bastato questo per capire che “l’organismo di controllo di San Marino in linea di principio e salvo precise eccezioni, non può avere giurisdizione sulle attività della testata online o del blog italiano se le loro attività non hanno un impatto significativo sulla popolazione o sul territorio di San Marino”. Ci potrebbe arrivare un dodicenne intento ad effettuare una ricerca scolastica sulla GiurisdizioneNon ci è arrivato -sembra- il legislatore dalle cui scelte dipende il futuro di San Marino e della sua gente!

Ma, penserà qualcuno, la pagina dedicata al Titano, tutti i giorni, alle cronache di San Marino de Il Resto del Carlino ha un “impatto significativo sulla popolazione” del Titano. Certo che ce l’ha… Ma anche a regolamentare questo impatto c’è un principio sovranazionale, ovvero quello della “Giurisdizione Universale”. Quello stesso principio che, ad esempio, ha permesso al mondo di processare un criminale di guerra come Slobodan Miloševi?, presidente della Serbia da 1989 al 1997 e presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia dal 1997 al 2000.

La giurisdizione universale, quindi, consente agli Stati o alle organizzazioni internazionali di rivendicare la giurisdizione penale su un imputato indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il presunto reato e indipendentemente dalla nazionalità dell’imputato stesso, dal paese di residenza o da qualsiasi altra relazione con l’ente che intraprende il processo.

Evidentemente, vien da pensare, per il legislatore sammarinese, la violazione di una norma interna sul diritto di informazione da parte di una realtà straniera, è una reato assimilabile al crimine di guerra, al genocidio, allo sterminio… Infatti -e qui al non esperto di giurisprudenza e giurisdizione viene in soccorso la popolarissima Wikipedia-, la “Giurisdizione Universale” permette di perseguire crimini “troppo gravi per tollerare la possibilità di sottrarli a punizione in ragione della concorrenza di più giurisdizioni nazionali”.

Siamo di fronte ad una norma che persegue un genocidio o di una legge che persegue una anche minima violazione di una norma interna sul diritto di informazione? O, forse, siamo di fronte ad una competenza governativa e consigliare che non è in grado di reggere il confronto con quella di un furbo dodicenne?

Enrico Lazzari

Enrico Lazzari