Indicate anomalie quali mancate sanzioni per le testate che non si iscrivono ai registri.
A circa due anni dall’entrata in vigore la nuove legge sull’editoria, la n. 211 del 2014, continua a ricevere critiche. Prima ci sono state quelle politiche della vecchia opposizione, poi sono arrivate quelle di una parte dei giornalisti, dopo ancora quelle del Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d’Europa Nils Muiznieks.
Nel mirino di tutti principalmente c’e? stata la composizione dell’Autorita? Garante per l’Informazione, l’organismo che vigila e sanziona gli operatori del settore, che per i tre quinti e? nominata dal Consiglio, quindi dai politici.
A fornire nuovi spunti di riflessione e a indicare nuove “criticita?” e? oggi il presidente della stessa Autorita?, l’avv. Silvia Rossi, che da mesi ha presentato le proprie dimissioni per problemi di
lavoro dato che e? anche direttore dell’Ufficio marchi e brevetti. Le indicazioni sono contenute nella relazione che la stessa Rossi ha presentato, come prevede la legge, al Consiglio Grande e Generale nei giorni scorsi.
Il documento contiene: il resoconto delle attivita? svolte dall’organismo dal momento della nascita, nell’ottobre 2015, a fine dicembre 2016; gli elenchi delle pubblicazioni periodiche autorizzate; ma soprattutto diverse pagine di criticita? riscontrate nella legge.
L’avv. Rossi parla di “osservazioni critiche, suggerite dalla pratica della propria attivita?, in relazione ad alcuni profili della vigente disciplina”.
Il primo appunto che viene sollevato riguarda l’iscrizione al Registro Imprese Editrici con la legge prevede che possano iscriversi solo le imprese che svolgano attivita? editoriale in forma esclusiva o prevalente “Questo – scrive il presidente – ha impedito di dare una immagine realmente completa del settore dell’editoria a San Marino, che quale micro Stato registra l’esistenza di attivita? editoriali di piccolissime dimensioni, accanto a colossi come la San Marino RTV.
Molte piccole attivita? editoriali – continua – pur non facendo capo ad editori che svolgono l’attivita? in modo esclusivo, andrebbero tuttavia censite, conosciute e monitorate per comprendere la loro portata”.
Viene suggerito di posticipare la data in cui le societa? devono la domanda e la documentazione per le richieste di provvidenze, portandole da fine anno a fine luglio in modo da raccordarle ai termini di compilazione dei bilanci delle societa?.
Ma il principale spunto di riflessione deriva dalla formulazione degli articoli che riguardano l’elenco delle testate giornalistiche. Il presidente Rossi spiega infatti che ad oggi “sono presenti i principali giornali, ma mancano all’appello alcuni noti siti di informazione on-line e almeno un giornale quotidiano che ha effettuato nel 2015 l’iscrizione come pubblicazione periodica in base alla previsione dell’art. 27 della legge n. 211/2014”.
Una situazione che “ovviamente – scrive l’avvocato – non consente all’Autorita? di svolgere la propria funzione di Garante sulla trasparenza degli assetti societari nell’ambito della propria attivita? istituzionale di tenuta dell’Elenco delle testate giornalistiche, ne? il controllo su eventuali posizioni dominanti, mettendo cosi? in pericolo la primaria esigenza di trasparenza che costituisce il valore primario della Legge sull’editoria. La trasparenza degli assetti societari -scrive il presidente dimissionario – e? infatti lo strumento principale per assicurare il valore della liberta? di manifestazione del pensiero che puo? essere assicurata solo laddove tutti gli operatori e tutte le testate siano sottoposte al medesimo obbligo di trasparenza e non siano messi nella condizione di aggirare l’ostacolo avvalendosi di norme dettate essenzialmente per il settore no profit”.
Il capo dell’Autorita? individua il centro del problema nel fatto che la legge non prevede alcuna sanzione o conseguenza, salvo il non poter richiedere le provvidenze, per chi non si iscrive e quindi rimane fuori da ogni controllo.
Alla luce di questi fatti nella relazione vengono sollevate molteplici domande: “In mancanza dei requisiti di professionalita? minimi richiesti dalla legge e? lecito, o ammissibile, esercitare una attivita? di informazione quotidiana? In mancanza di un editore di riferimento (che, se esiste, esercita l’attivita? in modo non esclusivo, oppure potrebbe anche non esistere) e? legalmente corretto esercitare attivita? giornalistica quotidiana? I proventi derivanti dall’esercizio di queste attivita? economiche in che modo vengono classificati fiscalmente? Sono oggetto di corretta dichiarazione dei redditi? La iscrizione fra i periodici e? sufficiente a dare legalita? all’attivita? giornalistica esercitata quotidianamente? Le iscrizione fra i periodici potrebbe dare luogo alla richiesta di provvidenze previste dall’art. 33 comma 6 della legge n. 211/2014?
La mancanza di qualsiasi forma di iscrizione per i siti di informazione on line e? lecita, anche ai fini della Legge sui reati di Stampa?
La mancanza di qualsiasi informazione in merito all’assetto-proprietario di queste attivita? rende inutile ogni sforzo di trasparenza nel settore editoriale e anzi finisce per favorire queste attivita? rispetto alle altre, regolarmente iscritte e oggetto di monitoraggio, favorendo cosi? forme di concorrenza sleale?”.
Viene infine sollevata un’altra pesante anomalia sull’iscrizione delle testate. Cosi? come scritta, e? l’allarme, la norma potrebbe portare a “conseguenze aberranti, quale per esempio la teorica possibilita? che siano applicabili dal Commissario della Legge, ma solo alle pubblicazioni periodiche”, sanzioni come la prigionia di primo grado previste nella legge del 1881.
Interrogativi e criticita? ai quali dara? risposta con ogni probabilita? il neo segretario Stato con delega all’Informazione, Marco Podeschi, che dai banchi dell’opposizione fu il consigliere piu? critico contro questa legge e che ha gia? dichiarato pubblicamente di volerci mettere mano. La Tribuna