Qui di seguito proponiamo un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore a firma Marco Mobili che preannuncia una misura che provocherà molto probabilmente una nuova emorragia dalle banche sammarinesi già provate da questo anno di Adesso.sm. La domanda sorge spontanea: cosa succederà al Titano se i soldi dovessero continuare ad uscire dai nostri confini? Ecco l’articolo:
Prosegue la voglia matta di condoni e sanatorie della maggioranza. Nel decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio spunta anche uno scudo fiscale su misura per frontalieri ed ex residenti all’Estero iscritti all’Aire o che hanno prestato attività lavorativa all’estero in via continuativa. Questi soggetti potranno regolarizzare le attività e le somme depositate in conti correnti esteri, in violazione degli obblighi di monitoraggio con la presentazione del quadro RW della dichiarazione pagando il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Un mini-scudo con il pagamento di un importo forfettario su imposte, sanzioni e interessi dovuti ben lontano dalle ultime formule adottate per il rientro dei capitali con la voluntary disclosure dove, per ottenere uno sconto sulle sanzioni, i contribuenti che avevano capitali e attività finanziarie all’estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, venivano chiamati a versare comunque tutte le imposte evase.
A cosa si applica
L’emendamento approvato dalla commissione Bilancio e che porta la firma del senatore Claudio Micheloni (Pd), si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. Come si accede al nuovo scudo fiscale? Sarà sufficiente presentare apposita istanza di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero da ex lavoratori italiani all’estero fino al 31 luglio 2018. Gli autori delle violazione potranno provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data. Lo scudo al 3% sulla giacenza al 2016 non potrà comunque essere utilizzato per somme già oggetto di collaborazione volontaria.
A spingere i contribuenti interessati ad emergere dall’estero sono i poteri di accertamento del Fisco sulle somme regolarizzate al 3%: in deroga allo Statuto del contribuenti i termini in scadenza al 1 gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020.
FONTE: Il sole 24 Ore