Si legge dall’esposto presentato il 14 aprile scorso sia in Tribunale che all’Ordine degli avvocati e notai di San Marino:
”Premesso che l’avv. XXXXX del Foro di San Marino risulta rivestire il ruolo di avvocato difensore nei seguenti procedimenti, assumendo le difese di parti aventi interessi fra loro confliggenti e contrapposti:
– Procedimento penale n.410/RNR/2019 l’avvocato XXXX risulta difensore dell’imputata Banca Cis;
– Procedimento penale n.500/RNR/2017 (e riuniti) contro Banca Cis e altri, l’avvocato XXXXX risulta difensore di fiducia della parte offesa BCSM (Banca Centrale).
Viene allegato copia del decreto di rinvio a giudizio del 25.11.2020 nel proc. 410/RNR/2019 e copia del decreto di rinvio a giudizio del 31.12.2020 nel proc. 500/RNR/2017 nonché costituzione di parte civile del 04.02.2021 in detto ultimo procedimento.”
Ed ancora: ”Dalla disamina dei documenti emerge immediatamente come il medesimo avvocato XXXXX in un processo difenda l’imputato (Banca Cis) ed in altro giudizio assuma la difesa della parte offesa (Banca Centrale) contro il medesimo imputato. (Banca Cis)”
E l’esposto si conclude con questa dichiarazione: ”Alla luce delle premesse si chiede che l’Autorità inquirente (Tribunale) voglia verificare se la condotta descritta integri il reato previsto e punito dall’art. 354 comma 2 c.p. (patrocinio infedele) ovvero altra ipotesi di reato nonché chiede che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, valutata la violazione dell’art.11 lett.F) dello Statuto o di altro dovere professionale, assuma i provvedimenti disciplinari del caso”