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  • San Marino. Pensioni: il riepilogo delle ipotesi di intervento individuate dalla Commissione Tecnica (Da Repubblica Sm)

    Pensioni: riportiamo di seguito il riepilogo delle ipotesi di intervento individuate dalla Commissione Tecnica.

    1) previsione di un meccanismo di part time pensionistico
    2) introduzione di un ulteriore meccanismo di flessibilità in uscita per le pensioni di vecchiaia e riassetto di quella per le pensioni di anzianità
    3) adeguamento automatico “alla speranza di vita” dei requisiti anagrafici per l’accesso alle prestazioni pensionistiche
    4) Correzione del meccanismo della “no tax area” di cui all’art. 26 della L. 166/2013
    5) diritto dei pensionati di vecchiaia di poter svolgere attività lavorativa senza incorrere nei divieti esistenti
    6) modifica degli effetti redistributivi e solidaristici tra redditi alti e quelli di ridotto importo in termini di futuro trattamento pensionistico
    7) Introduzione della possibilità per gli iscritti alla gestione separata di optare per una contribuzione di solidarietà più bassa ma senza maturazione di futuri trattamenti
    8) interventi sulle rendite pensionistiche, prevedendo che il lavoratore al tempo della pensione possa optare per prestazioni maggiorate in ipotesi di non autosufficienza o per i suoi figli in termini di reversibilità, ciò rinunciando (per i primi anni di pensione) ad una parte del trattamento ordinario a cui avrebbe diritto;
    9) riduzione della contribuzione per i giovani lavoratori di prima occupazione e contestuale maggiorazione della contribuzione verso FondISS
    10) revisione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia
    11) clausola di salvaguardia che imporrebbe di guardare con attenzione pro futuro all’andamento della gestione, per evitare
    12) correlazione tra prestazioni previdenziali legate alla prova dei mezzi (pensioni minime, reversibilità, …) e effettivo stato reddituale e patrimoniale del singolo percettore e del suo nucleo familiare, attraverso il legame con l’introducendo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
    13) correzione di alcune criticità legata all’applicazione della normativa vigente e, nello specifico, al succedersi negli anni di diversi testi normativi non perfettamente coordinati tra di loro e revisione delle tabelle vigenti per il calcolo delle prestazioni pensionistiche per coloro che non maturino i requisiti ordinario per l’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
    14) fondamentale introduzione di nuove misure per quanto attiene alla previdenza complementare: a) una razionalizzazione delle strutture di governance e dei costi posti indirettamente a carico degli iscritti; b) possibilità di incrementare la soglia di deducibilità dei contributi versato da datore e lavoratore in aggiunta alla misura di legge; c) revisione dei casi di erogazione delle prestazioni per anticipazione per i casi di formazione e riqualificazione professionale; d) attuazione della previsione di cui all’art. 1 della medesima legge per cui “potrà essere utilizzato, altresì, quale Fondo per la non autosufficienza in favore degli iscritti;
    15) Introdurre misure di ricomputo (o, meglio, di contenimento) dei trattamenti previdenziali in essere
    16) Una gestione dei fondi esistenti di primo e secondo pilastro in capo a figure competenti in materia finanziaria lasciando alle parti sociali il compito di verificare periodicamente l’andamento della gestione stessa
    17) sospendere ogni rivalutazione delle pensioni ordinarie o sociali anche in presenza di un aumento del costo della vita.
    18) introduzione delle modalità e dei termini di accesso alle pensioni della Gestione Separata, siano esse dirette o indirette.
    19) adeguare l’età richiesta per l’accesso alla pensione sociale e alla pensione facoltativa, agganciandola a quella prevista per le ordinarie con il relativo aggiornamento sulla base delle aspettative di vita.
    20) chiarire maggiormente le condizioni sulla base delle quali viene ridotta la percentuale di calcolo della pensione superstiti.
    21) modificare la disciplina del part-time (legge 138/1987) che non ha più alcun aggancio con le dinamiche di calcolo della pensione. L’innesco della previsione automatica di aumento dei contributi e riduzione sensibile delle prestazioni in essere
    22) adeguamento della normativa sulle pensioni ai superstiti con la previsione del riconoscimento del diritto anche al convivente more uxorio del “dante causa”, anche per coppie dello stesso genere.
    23) rivedere la normativa relativa alle revisioni per le pensioni privilegiate e per le pensioni Ordinaria di Invalidità e Sociali di Invalidità, prevedendo l’esclusione dell’obbligo di chiamata per tutta la vita anche se il danno è inemendabile.
    24) Indicare con chiarezza che sulle pensioni ordinarie integrate al minimo, in presenza di altri redditi superiori a 2.600,00 euro, si detrae solo la parte eccedente tale somma.
    25) prevedere una somma simbolica al di sotto della quale non si pratica detrazioni sulle pensioni sociali, assegni integrativi economici, assegni integrativi speciali e assegni di accompagnamento (vale in particolare per le rendite catastali).
    26) rivedere la normativa inerente le pensioni sociali, prevedere al fine del riconoscimento della pensione una verifica anche del reddito del nucleo familiare (ISEE) e inoltre verificare eventuali vendite o donazioni di immobili nei 5 anni precedenti alla domanda. Prevedere anche detrazioni parziali in presenza di altri redditi oltre alla pensione, con percentuali collegate al reddito del nucleo familiare.
    27) rivedere la norma che esclude dal diritto alla pensione ai superstiti i coniugi con una differenza di età superiore ai 20 anni.
    28) trattamento previdenziale temporaneo (art. 51 della legge n. 150/2012) prevedere che la volontà di accedere al trattamento venga espressa contestualmente alla firma dell’accordo di mobilità, l’articolo inoltre prevede che tale trattamento sia pari al valore minimo di pensione, in contrasto con i disposti dell’art.47 della legge n. 165/2003.
    29) incentivi art. 22 della legge n. 156/1990, indicare, al fine del calcolo dell’incentivo che i versamenti devono essere tutti effettuati a San Marino.
    30) Art. 7 della legge n. 157/2005, prevedere che i 40 anni di versamento utili per usufruire dell’incentivo possono essere determinati anche in convenzione.

    (Repubblica Sm)