“Sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui all’articolo 10, comma 7, della Legge 28 giugno 2010 n. 118”.
Con un nome un po’ tecnico, il governo, a fine 2014, ha emanato un decreto legge composto da un unico articolo che va in aiuto dei cittadini ucraini che si trovano a San Marino e che in base alla legge sui permessi di soggiorno e residenze (appunto la 118 del 2010) avrebbero dovuto fare ritorno nel loro paese per un mese all’anno.
La norma infatti prevede che la permanenza degli stranieri in Repubblica, soggetti a permesso di soggiorno per lavoro, sia svolta per un massimo di 11 mesi, poi ci vuole un mese di sospensione e poi si può tornare, per altri 11.
Ma si sa che in Ucraina è in corso, nelle zone di confine e filorusse, uno scontro che sta facendo migliaia di morti anche tra i civili.
Nella deliba infatti si legge che tale decisione è stata determinata dal “perdurare delle condizioni politico-sociali in Ucraina tali da non consentire che il rientro dei lavoratori temporanei e stagionali possa avvenire senza pericolo per la loro incolumità fisica e l’esigenza di disciplinare l’eventuale loro permanenza in territorio allo scadere del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale o temporaneo”.
E così il governo, tramite la delibera numero 4 del 16 dicembre scorso, ha adottato il decreto che prevede: “In via straordinaria e temporanea i cittadini ucraini titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge o in scadenza entro il 30 giugno 2015 non sono tenuti all’obbligo di rientro nel Paese di provenienza di cui al comma 7 del medesimo articolo”. (…) San Marino Oggi