San Marino. Polizia Civile: Comunicazione alla cittadinanza relativa ad ABBRUCIAMENTI di materiali  vegetali dal 1 maggio al 30 settembre 2024 

Con la presente per informare la cittadinanza che l’art. 18 punto 3 del Decreto Delegato del  27.04.2012 nr. 44 CODICE AMBIENTALE, permette l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità  giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali. 

DALL‘ 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2024 LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI  AGRICOLI E FORESTALI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALLA POLIZIA  CIVILE SEZIONE ANTINCENDIO. 

Il richiedente dovrà inviare la mail di richiesta all’indirizzo antincendio.poliziacivile@pa.sm e SOLAMENTE AD AUTORIZZAZIONE RICEVUTA IN RISPOSTA ALLA MAIL, POTRÀ ACCENDERE IL  FUOCO. 

Il richiedente verrà avvertito che: 

1.Dovrà lasciare un recapito telefonico del responsabile del fuoco; 

2.Dovrà avere vicino alla zona del fuoco, dell’acqua corrente, badile o batti fiamma, e quant’altro  possa limitare la possibilità di una eventuale propagazione dello stesso; 

3.Possono essere bruciate solo potature per una quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro, e  se a seguito di un controllo se si evidenzia l’abbruciamento di altro materiale (inquinante), questo  Ufficio si riserva di procedere come previsto dalla normativa vigente. 

4.Il fuoco non dovrà recare alcun danno a terzi, nel caso dovessero esserci delle lamentele del vicinato  dovute dal fumo, verrà contattato anche solo telefonicamente, per spegnere il fuoco. 5. Se ci sarà un cambiamento meteo improvviso, come vento forte o altro, che possa pregiudicare la  sicurezza e la propagazione del fuoco, lo si dovrà immediatamente spegnere. 

5.Il fuoco dovrà essere sempre custodito sino al suo spegnimento e dare comunicazione della fine  attività scrivendo mail all’indirizzo: antincendio.poliziacivile@pa.sm

La Protezione Civile congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile e le altre  amministrazioni competenti in materia ambientale UPAV e UGRAA hanno la facoltà di sospendere, differire  o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all‘aperto in tutti i casi in cui sussistono  condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano  derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al  rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). 

In caso di abbruciamenti senza autorizzazione o di materiale inquinante sono previste sanzioni.