Interessante pronuncia dei Garanti in tema di sospensione della prescrizione all’interno del processo penale. La questione prende le mosse dal cosiddetto “Podeschi bis” procedimento penale che vede fra gli imputati anche la signora Bilijana Baruca. Ebbene a causa delle condizioni di salute della donna, compagna di Claudio Podeschi, in numerosi casi il processo è stato aggiornato. Detto che l’impedimento è stato appurato anche dai medici legali del tribunale, la procura fiscale ha comunque inteso sottoporre ai Garanti se l’articolo 56 del codice penale sammarinese fosse o meno costituzionale nella parte in cui non prevede la sospensione del corso del termine prescrizionale, nell’ipotesi appunto di impedimento temporaneo dell’imputato o del suo difensore. Ebbene nel corso del procedimento nella giornata di ieri le difese hanno preso atto della sentenza e conseguente decisione del Collegio Garante. Nella pronuncia – che avrà effetti rilevanti, sul procedimento in corso e natualmente anche in tutti gli altri -, si stabilisce l’illegittimità dell’articolo 56. Ecco cosa scrivono i Giudici costituzionali: “In conclusione, alla sospensione del processo penale per impedimento temporaneo dell’imputato o del suo difensore deve corrispondere la sospensione della prescrizione del reato, che però non è prevista dal sistema. Vi è altresì l’impossibilità di superare tale «norma negativa», affetta da incostituzionalità, per via d’interpretazione. Inoltre mentre la disciplina in dettaglio dell’impedimento irreversibìle spetta al Legislatore che potrebbe disporre di numerose soluzioni ipotizzabili, per l’impedimento temporaneo può dirsi sussistere un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, che conduce alla sospensione della prescrizione del reato in conseguenza di un impedimento solo temporaneo e reversibile, soluzione questa che impone una pronuncia additiva in questi termini”. Per questi motivi il Collegio ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 56 del Codice Penale nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione del reato nell’ipotesi di impedimento temporaneo dell’imputato o del suo difensore”. In pratica mentre prima ad ogni rinvio per motivi di salute la prescrizione “correva”, ora in base a questa pronuncia si ferma, come del resto avviene in Italia. Ancora una volta il Tribunale deve sopperire alle mancanze del legislatore chiamato ormai da anni a mettere mano ai codici. D’altra parte il Paese è oggi più che mai bloccato e la Giustizia non fa eccezione. Così a Repubblica Sm l’avv. Stefano Pagliai (foto) difensore di Podeschi e Baruca: “La norma sammarinese, per un’evidente lacuna del legislatore dell’epoca, non prevedeva la sospensione della prescrizione nel caso in cui la richiesta di rinvio fosse fondata su ragioni di salute di un imputato e del suo difensore. Credo quindi che attraverso la pronuncia del Collegio garante di maggio si stabilisca un principio giuridico che, pur dalla posizione di avvocato difensore, trovo difficile non condividere. Voglio infatti precisare che come difesa di Podeschi e Baruca non abbiamo avuto alcunché da eccepire alla questione sollevata dalla Procura del Fisco al riguardo proprio perché le nostre richieste di rinvio non hanno mai avuto alcuna finalità strumentale o dilatoria ma erano rivolte esclusivamente a consentire la partecipazione al processo degli imputati in tutta tranquillità e serenità senza rischi per la salute. Alla luce della decisione che abbiamo conosciuto nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) si sgombra quindi il campo da qualsiasi equivoco al riguardo a tutto beneficio delle ragioni degli imputati a non vedersi negare un rinvio del processo quando le loro condizioni non gli consentono di presenziare e dell’interesse dell’ordinamento a concludere i procedimenti senza incorrere incolpevolmente nella tagliola della prescrizione”.
