San Marino. PROCESSO A GATTI – 1^ parte (eccezioni preliminari) – Avv. Cocco: ”Questo processo nasce con altre finalità. Non era questo il senso di questo processo. Diciamocelo!”

Avvocato penalista Filippo Cocco

Iniziamo la pubblicazione dell’intervento dell’avv. Cocco (difesa Gatti) durante la prima udienza, avvenuta il 19.11.2021, del processo per il reato di riciclaggio a Gabriele Gatti e a Clelio Galassi.

Ecco che cosa ha detto nel suo intervento: ”Le due questioni che espongo si chiudono con la richiesta in remissione in istruttoria di questo fascicolo. La prima questione attiene al capo di imputazione. Io le chiedo la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminazione del capo di imputazione.

In primo luogo bisogna dire che cosa è il capo di imputazione. Questo è la contestazione che lo Stato fa al prevenuto della condotta che ha avuto. Questa deve essere espressa in FORMA CHIARA E PRECISA, ovvero DETERMINATA e non DETERMINABILE quanto meno nella condotta.

Determinata anche nella norma che si dice che sia stata violata. 

Perchè questo capo di imputazione ha un problema genetico grosso? Perchè non era questo il senso di questo processo. Diciamocelo!

Questo procedimento nasce con tutte altre finalità. Ne parleremo se dovremo nel merito.

Una volta archiviata la misura cautelare, questo procedimento si svuota di interesse da parte di BURIANI, il giudice inquirente. Una volta archiviato il motivo per il quale viene emessa la misura cautelare, ovvero l’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE resta quel che resta ovvero l’ipotesi di RICICLAGGIO che però non viene mai formalmente rappresentata.

Per poterci difendere nel processo penale noi abbiamo bisogno di comprendere IN PRIMIS quale è all’interno del 199bis la condotta che si contesta a GABRIELE GATTI. Stiamo parlando di riciclaggio o di autoriciclaggio?

L’ordinamento sammarinese ha deciso, a differenza di quello italiano che è successivo di due anni a quello sammarinese, di unificare togliendo la clausola di esclusione in entrambe le condotte. Quindi riciclaggio ed autoriciclaggio stanno in un unico articolo, l’ordinamento italiano ne crea uno ad hoc quindi è piu’ semplice, da un punto di vista del diritto penale, configurare l’ipotesi.

E cambia, signor giudice, la difesa perchè in una determinata fase storica L’AUTORICICLAGGIO NON ERA REATO, cambia perchè le condotte erano differenti e cambia perchè lo dobbiamo sapere. E perchè lo dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere perchè a Gabriele Gatti si contesta anche delle condotte relative al reato presupposto o, se con riferimento alle condotte relative al reato presupposto, egli è compartecipe. Capiamoci: se Gabriele Gatti è accusato di riciclaggio vuol dire che qualcun altro ha posto in essere quelle condotte e lui ne ha avuto un vantaggio economico. Se invece Gabriele Gatti è chiamato qui per autoriciclaggio quelle condotte sono poste in essere da lui.

MA QUALI SONO QUELLE CONDOTTE? perchè questo è il tratto distintivo di questo capo di imputazione. QUESTE NON SONO DESCRITTE!!

Con il dovuto rispetto, pur andando nelle aule dei tribunali da oltre 20 anni io non ho mai visto un capo di imputazione che dice ”PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. Ed io da cosa mi difendo?

Il principio di legalità e di tassatività, io capisco che non interessasse questo capo di imputazione a BURIANI in quel momento in cui faceva le indagini. Ma caspita giudice!

Nel momento in cui mi rinvii a giudizio mi devi dire QUALE NORMA DI LEGGE E’ STATA VIOLATA COME REATO PRESUPPOSTO. Me lo devi dire perchè io con quella devo fare i conti per capire se poi ho posto in essere la successiva condotta, quella per la quale oggi sono qui mi devi dire QUANDO QUELLA CONDOTTA SI E’ CONSUMATA! E DA CHI E’ STATA COMMESSA. In modo tale che io possa comprendere se l’ho commessa io o se l’hanno commessa gli altri. Mi devi dire quale è quel reato, e a San Marino me lo devi dire due volte rispetto al resto del mondo perchè in un determinato periodo storico che arriva al 2010 la vs. norma che avevate sul riciclaggio rimanda al reato presupposto per la determinazione della pena, e quindi anche per le conseguenze giudiriche che seguono alla determinazione della pena ovvero LA PRESCRIZIONE, LA DURATA DELLE INDAGINI ECC.ECC.

Se non c’è questo non c’è il resto.

Perchè vi dico questo? Perchè il REATO PRESUPPOSTO nel reato di riciclaggio, come lei sa, è parte costitutiva del reato. E’ l’antefatto necessario della fattispecie tipica di reato, perchè se non c’è il reato presupposto NON STO RICICLANDO NE’ AUTORICICLANDO NIENTE.

Necessita di individuazione e di accertamento. Accertamento in forma minore perchè lei deve solo accertare una verosimiglianza di commissione del reato, indipendentemente dalla preesistenza della condanna nei confronti di quel reato. Anche definitiva o non definitiva, questo non rileva lo sappiamo. Ma lei deve dirci che questo reato presupposto c’è stato: non lo può presumere! E deve dirci questo nella sentenza perchè la sentenza è la spiegazione del capo di imputazione.

Dica al giudice se Gabriele Gatti ha fatto questo! E la sentenza è la spiegazione che lei deve a lui se lo ha fatto o se non lo ha fatto.

E lei non può desumerlo da quel capo di imputazione perchè in questo viaggio che parte dal capo di imputazione alla sentenza c’è l’imputato che HA DEI DIRITTI e sono quelli di difendersi provando. E gli devono essere riconosciuti. Quindi la mancanza di questo rende da questo momento in avanti per noi incomprensibile la condotta. Io non la posso desumere da una lettura.”’FINE PRIMA PARTE