San Marino. PROCESSO A GATTI – 2^ parte (eccezioni preliminari) – Avv. Cocco: ”NEL RINVIO A GIUDIZIO NON C’E’ NULLA DI QUANTO SCRITTO NEL MANDATO DI ARRESTO DI BURIANI”

Continuiamo la pubblicazione dell’intervento dell’avv. Cocco (difesa Gatti) durante la prima udienza del processo per il reato di riciclaggio a Gabriele Gatti e a Clelio Galassi. – SECONDA PARTE –

”Se lei prende il MANDATO DI ARRESTO, che sempre piu’ un trattato di sociologia politica della Repubblica di San Marino, E LO CONFRONTA CON IL RINVIO A GIUDIZIO E’ SPARITO TUTTO! E’ UN’ALTRA COSA.

Perchè il mandato di arresto era fatto, era stato emesso in funzione del reato di associazione a delinquere (poi parleremo anche di quello all’interno della questione preliminare), invece il rinvio a giudizio è stato fatto per il reato di riciclaggio (art.199bis).

LA CONDOTTA E’ RICICLATORIA O AUTORICICLATORIA? Il reato presupposto è commesso da GABRIELE GATTI o da qualcun altro? QUALE? E QUANDO E’ STATO COMMESSO? E DA CHI?

Dobbiamo sforzarci di desumerlo? Non possiamo, non può lei perchè la sua sentenza deve rispondere a quello. Nella sua sentenza lei deve dire se ritiene Gabriele Gatti innocente o colpevole di aver (e qui andiamo nella fase in cui ipotizziamo) ricevuto dazioni illecite a fronte? BOH, NON C’E’ SCRITTO!

Perchè viene timidamente tratteggiata una contemporaneità di eventi, perchè il commissario della legge quando scrive il capo di imputazione non ha il coraggio giuridico di scrivere qual è il reato presupposto! Vediamo per esempio la condotta descritta al capoB, che non è un capo di imputazione! E’ una condotta. E scrive: in tal periodo (due anni e mezzo prima) è stata data una licenza bancaria. FINE. QUINDI? io devo pensare che mi sta velatamente accusando di aver ricevuto una dazione di denaro a fronte del rilascio di una licenza bancaria due anni prima? PERCHE’ NON ME LO SCRIVE? Qualora me lo scrivesse… Avrebbe dovuto dire: il reato presupposto è corruzione perchè il sig. Silvano Gerani ha dato una somma di denaro per agevolare il rilascio di una licenza bancaria.

PERO’ ME LO DEVE SCRIVERE! PERCHE’ COSI’ IO SO DA COSA MI DEVO DIFENDERE! E questo vale per tutte le ipotesi. SE QUESTO NON C’E’ – GUARDI NON E’ CONSENTITO DALLA LEGGE DESUMERLO E CONDANNARLO PER QUESTO!

Infatti non si può scrivere per reati contro la Pubblica Amministrazione. Fate un’indagine! Indagalo, poi lo accerterai, ridurrai il perimetro, dirai che sono questi piuttosto che quelli. Non ti serve la sentenza di condanna, ti serve la verosimiglianza della commissione di quel reato. Come il diritto sportivo: più probabile che non! Quello è il metodo di giudizio, lecito perchè sancito dalla legge. Piu’ probabile che l’abbia fatto piuttosto che non, ergo la conseguenza è che la dazione che secondo me è percepito è frutto di quello. Però lo sforzo di desumerlo, quello che ho fatto adesso non si può mica richiedere all’imputato!

E non si può chiedere al giudice di fare una sentenza su una cosa che non gli è stata rappresentata! Quindi bisognerebbe che questo fascicolo tornasse, a mio modo di vedere, all’inquirente. Le sto ponendo una questione di nullità del decreto, perchè in questo manca nell’imputazione dei requisiti affinchè sia determinata la condotta ed il reato. Gli deve essere consentito dal decreto in avanti di difendersi! Cambia in termini sostanziali se dobbiamo difenderci dall’accusa di riciclaggio o di autoriciclaggio o di corruzione. Perchè, come sappiamo, il diritto penale è fatto di condotta e di tempo nella condotta e le norme sono cambiate in tanti modi.

E’ cambiato il modo di difendersi, e non si può fare qui in aula la specificazione del capo di imputazione. In Italia ad esempio si può fare, NON ABBIAMO IL PROCESSO INQUISITORIO COME A SAN MARINO, infatti il Pubblico Ministero precisa nella prima udienza il capo di imputazione, le parti chiedono un termine e iniziamo a fare la difesa. SI PUO’ FARE!. Qui il Pubblico Ministero non c’è! Qui c’è lo Stato, nella persona del Procuratore del Fisco, c’è lo Stato, nella persona dell’Avvocatura dello stato, a rappresentare gli interessi economici dello Stato derivanti da un’eventuale reato, ma sicuramente un procedimento inquisitorio che è vigente in questa Repubblica non lo può fare lei – che è il terzo giudice – questo determina, a mio modo di vedere, la progressione al giudice inquirente affinchè venga mandato in aula un capo di imputazione che rispecchi i requisiti di legalità affinchè l’imputato possa difendersi ed il giudice possa decidere perchè sennò il viaggio che va dall’imputazione alla sentenza non è un viaggio corretto.

E ci ritroviamo tra anni che dobbiamo andare a Strasburgo … incardiniamolo bene questo processo sennò non lo facciamo!

Noi non abbiamo nessun problema che il processo sia pubblico! Lo possiamo fare anche allo stadio, tanto hanno fatto le indagini in questo modo e non c’è nessun problema da parte di Gabriele Gatti. PERO’ LO FACCIAMO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’: IMPUTAZIONE, CONDOTTA, DIFESA E SENTENZA. Questo chiediamo.

Perchè questo fascicolo non deve tornare indietro? All’epoca gridavamo le tante violazioni che ci sono state, che poi abbiamo visto esserci rappresentate. Quando Gabriele Gatti è stato tratto in arresto io rappresentai queste cose e mi fu detto (probabilmente da Buriani ndr) che tutto sarà specificato, Gabriele Gatti dentro per associazione a delinquere e per il reato di riciclaggio i soldi li troveremo e li andremo a scovare! Non si preoccupi specificheremo tutto. Bene! Però nel mandato di arresto li mettete entrambi. Sono stato abituato dal Prof. Sgubbi a difendermi ed iniziai a fare questo! E sinceramente questo mi sembrava inverosimile questo capo di imputazione pecche non capivo già da allora da che cosa mi dovevo difendere, per questa seconda parte cioè riciclaggio ed autoriciclaggio, chiesi al Prof. Sgubbi un parere proveritate da depositare al fascicolo. Non lo depositammo qui ma lo depositammo da un’altra parte, e cioè alla Commissione per la detenzione delle persone politiche alle Nazioni Unite di Ginevra dove impugnammo la misura cautelare. Però glielo produco perchè quella volta, nel lontano 2015, il Prof. Sgubbi scrisse quello che le sto dicendo adesso: nulla questio sul reato di associazione a delinquere, glielo può contestare in questo modo, la fase cautelare basta il humus e fatevi i processi. L’altro è inconcepibile in diritto, l’altro è errato in diritto, l’altro però non è cambiato in diritto e per questo motivo che bisogna chiedere al Commissario Inquirente regredendo e cambiare.

Le deposito il parere pro-veritate del Prof. Sgubbi. Glielo deposito come documento, perchè purtroppo il prof. Sgubbi è venuto a mancare quindi non lo può confermare. Il 22.05.2016 su una Analisi e descrizione del capo di imputazione a suo tempo formulato dove si parla di legalità, di rispetto, di principio di legalità nei confronti fronte dell’imputazione del reato di associazione a delinquere, di assoluta mancanza di requisiti previsti nel capo di imputazione del processo di diritto per il secondo capo di imputazione.

Glielo deposito al termine dell’esposizione ed è il secondo motivo per il quale le chiedo di regredire. Questo motivo, in diritto, ci tengo a fissare la distinzione con quello che andrò a specificare deriva dalla nullità del decreto di citazione a giudizio per i motivi che le ho spiegato che rendono impossibile questa difesa.”

FINE PARTE SECONDA