Qui di seguito la trascrizione ufficiale dell’intervento dell’avvocato di parte civile Ercolani-Tabarrini avv. Gian Nicola Berti nel processo Buriani-Volpinari.
”Grazie Commissario, Avvocato Berti, difesa Ercolani. Credo che sia un processo particolarmente delicato e complesso, sia per la levatura, l’autorevolezza degli imputati ma anche per certi aspetti la gravità di quanto è riportato nel capo di imputazione.
In questo Paese si fa tanto parlare, soprattutto negli ultimi tempi, dell’indipendenza della magistratura e da questo punto di vista vorrei richiamare un intervento del Presidente della Repubblica italiana, Mattarella, quando proprio in occasione della commemorazione dei giudici Levatino, se non sbaglio giugno 2018, fece un riferimento molto chiaro al fatto che l’indipendenza, l’estimazione e l’autorevolezza dei giudici non passa attraverso la formazione di leggi, bensì passa attraverso la correttezza e la sobrietà dei comportamenti dei magistrati, attraverso i quali i magistrati ottengono estimazione e rispetto ed indipendenza da parte della cittadinanza.
Questo è particolarmente importante non solo per quegli effetti dell’esercizio del potere giudiziario nei confronti della cittadinanza, ma anche e soprattutto per gli effetti e per l’estimazione che ha tutto l’insieme del potere giudiziario alla luce, agli occhi dei cittadini ed è legato anche al comportamento però dei singoli. E da questo punto di vista io credo che questo processo sia particolarmente rilevante perché i fatti sono particolarmente gravi.
Come lei diceva pocanzi, abbiamo assistito ad una produzione di un’infinità di documenti che per certi aspetti sono sicuramente tutti utili, ma che purtroppo non vanno ad evidenziare quello che è l’elemento cardine di questo processo, manca un documento, manca un mandato, mancano i poteri, mancava effettivamente quel conferimento di mandato che la Legge 102/13 richiede perché potesse essere esercitata potestà giurisdizionale da parte degli imputati.
Ora, è ben vero che hanno sostenuto che ci sono prassi, ci sono tutta una serie di situazioni diverse e devo dire che questo però ce l’hanno rappresentato le difese. Io credo che ci sia un qualcosa che forse è più importante, che è il mandato, il mandato che il magistrato o il giudice riceve dai cittadini, riceve dallo Stato ed è un mandato nell’ambito del quale c’è anche un obbligo di rendiconto, come tutti i mandati, come è proprio del diritto.
E certamente anche nell’esercizio di un potere che deve essere completamente autonomo, allora anche questo potere però deve rispondere al rispetto di procedure, al rispetto di garanzie, al rispetto delle leggi dell’ordinamento. Ora, io devo dire che sono un avvocato difensore, quindi sono per primo a sostenere l’importanza del diritto degli imputati di non deporre, però è anche vero che siamo nell’ambito del procedimento sammarinese ed il procedimento sammarinese lo ricorda in modo molto molto eclatante il Dott. Emiliani nella sentenza che abbiamo prodotto agli atti allegati alla denuncia, dove dice molto semplicemente attenzione signori giudici inquirenti, quello che deve fare il giudice è semplicemente la ricerca della verità e nella ricerca della verità tutte le parti del processo che non sono parti contrapposte, come nell’ordinamento italiano, hanno l’obbligo di fornire ausilio al giudice per l’accertamento dei fatti.
Poi sulla base dell’accertamento dei fatti, si possono fare delle valutazioni in ordine alla colpevolezza.
Da questo punto di vista, io non posso fare a meno di notare come la mancanza di disponibilità degli imputati è un loro diritto a sottoporsi e a rispondere di come effettivamente hanno esercitato e perché hanno esercitato questo potere pubblico in questo modo, in questo processo, quello di interesse, non in questo che stiamo facendo oggi, ma in quello in cui si sarebbero verificati i fatti, ipotesi di reato, bene, non abbiamo nessuna giustificazione. Allora forse dobbiamo tornare semplicemente a quella che è la stretta applicazione della legge. Per fare questo, però, è necessario fare un passaggio indietro, che è il contesto nel quale Stefano Ercolani si trova ad avere dei dubbi sulla correttezza del magistrato nei suoi confronti ed in questo senso ritiene che siano state violate tutta una serie di situazioni.
Cosa succede? Succede che neI procedimento penale 296 del 2017 è lo stesso Dottor Alberto Buriani che si astiene. Il Giudice per i Rimedi Straordinari accoglie l’astensione non solo per i motivi adotti dal Giudice, ma anche per altri; da quel momento il procedimento passa in mano di altri. Io signor Giudice brevemente vorrei sottoporre alla Sua attenzione, quello che vedeva il cittadino Stefano Ercolani quando era sottoposto a questo procedimento, ed era un procedimento che finisce per avere rilevanza pubblica perché nel momento stesso in cui lui riceve a casa una perquisizione da parte degli ufficiali giudiziari, immediatamente sugli organi di informazione appare il suo nome come soggetto di indagine e soprattutto appaiono tutta una serie di notizie finalizzate a creare anche una sorta di enfasi, di sostegno pubblico nei confronti all’epoca Segretario di Stato alle Finanze Simone Celi.
Tant’è che non mancarono immediatamente dopo, il giorno successivo da parte di tutte le forze politiche, tutte, assolutamente tutte, tutta una serie di interventi finalizzati a stigmatizzare il comportamento gravemente scorretto di Stefano Ercolani e al tempo stesso dare solidarietà alla vittima Simone Celli.
Bene, signor Giudice, io credo che lei si potrà fare conto delle anomalie di questo processo, che è il 296 del 2017, quando legge la denuncia che presenta Simone Celli nei confronti, ma non posso neanche dire nei confronti di Stefano Ercolani perché innanzitutto è l’affogliata numero 48, lei potrà notare signor Giudice che in questa denuncia assistiamo semplicemente ad una persona che si lamenta del giudice con il giudice del fatto che ha la sensazione di essere oggetto di persecuzioni.
Manca il fatto, non c’è, non esiste fatto, manca l’individuazione di chi sarebbe l’ipotetico autore delle persecuzioni e nonostante questo, sulla base di quello che dovrebbe essere un esposto che va immediatamente archiviato perché mancano gli elementi basilari per poter ritenere che ci sia reato, bene, nonostante questo, viene aperto un procedimento penale, viene immediatamente citato, ma nemmeno citato, si presenta spontaneamente lo stesso autore, e a questo punto fa il nome di Stefano Ercolani. Ma attenzione, giura. Giura. Proferisce giuramento di calunnia. Non sull’individuazione di Stefano Ercolani come soggetto che arreca danno a Simone Celi, no! Giura sul primo esposto e conferma quel giuramento il primo esposto, quello che non conteneva nulla, in modo che nessuno potesse dire a Simone Celli attenzione tu hai giurato il falso. Produce due registrazioni. Sono due registrazioni attraverso le quali io ho avuto modo di ascoltarle, non posso dire che cosa, l’opinione perché non sarebbe corretto nei confronti dei colleghi della difesa che non le hanno ascoltate, però le ha ascoltate la Polizia Giudiziaria. La Polizia giudiziaria quando le ascolta, è molto chiara nel darci delle indicazioni piuttosto evidenti del fatto che, leggo testualmente, qui sono all’affogliato 129, dice: Ercolani non ha mai fatto esplicite minacce al Segretario, alla sua famiglia o alla Sua Segretaria di Stato, come non si ravvedono elementi certi e limpidi riguardanti un eventuale screditamento dell’immagine del Segretario. Questa era l’imputazione.
Se il giudice avesse immediatamente, semplicemente ascoltato quelle registrazioni, avrebbe ascoltato per 30 minuti uno Stefano Ercolani disperato, che arriva in certi momenti addirittura quasi ad avere la voce rotta dal pianto, dalla mortificazione di quello che stava subendo, di come la sua vita veniva distrutta attraverso tutta una serie di atti che poi dopo signor Giudice abbiamo visto, abbiamo prodotto le sentenze, sono quelle dell’omicidio d’impresa di Asset Banca.
In quel momento io credo che un giudice che fosse stato effettivamente indipendente ed imparziale, avrebbe immediatamente archiviato il procedimento.
Questo purtroppo succede soltanto a distanza di mesi quando viene, dopo le astensioni da parte del dottor Buriani. Ma in questo contesto, però, abbiamo anche due elementi signor Giudice che voglio richiamare, che sono due ordinanze, una del Giudice d’Appello Ferroni e l’altra è del Dottor Emiliani. Ora, Signor Giudice io non credo sia… basta la lettura, però obiettivamente un richiamo a come il Giudice per le appellazioni esprime una critica per certi aspetti anche feroce nei confronti del giudice inquirente quando parla di sovrabbondanza dell’imputazione rispetto alla condotta fattualmente contestata al Dott. Ercolani. Quindi non solo abbiamo dei limiti della condotta, ma addirittura la contestazione delle ipotesi di reato viene sparata nell’insegna potenza, tante che poi dopo, e si parla di delitto di attentato signor Giudice, sulla base di dichiarazioni che in alcun modo andavano a colpire Segretario di Stato Celli nelle sue mansioni, ma semplicemente erano le telefonate di Stefano Ercolani che conosceva evidentemente, si sente dai toni, si danno del tu, che conosceva Simone Celli e lo prega, lo invita di cercare di fare mente locale, di intervenire per evitare quello che viene definito l’omicidio d’impresa.
Agli atti, signor Giudice, ci sono le sentenze attraverso le quali vediamo anche, non solo che abbiamo una situazione paradossale ed assurda, dove a dispetto di tante situazioni in cui i debitori scappano, qui invece abbiamo Asset Banca, una società che sottoposta alle curie di Banca Centrale ai soci tutti quanti che scrivono a Banca Centrale chiedendo “diteci come possiamo fare per ripatrimonializzare la banca se è necessario e per quanto necessario”.
Nonostante questo, l’omicidio di impresa va avanti e si arriva alla fine della liquidazione coatta. Ci si arriva attraverso tutta una serie di sentenze che le abbiamo prodotte, se Lei avrà voglia di leggersele si potrà rendere conto del contesto del tutto malato in cui in certe situazioni si sono verificate, purtroppo. Ma Stefano Ercolani, alla luce di quanto aveva subito precedentemente a questo punto, nota delle anomalie comportamentali anche in questo procedimento che è quello di interesse che è il 98-2017, dove per esempio durante una formazione di una prova peritale presenta tutta una serie di quesiti peritali finalizzati a poter dimostrare che il reato non solo non l’aveva commesso, ma che il reato era inesistente, ma non solo, addirittura Barbara Tabarrini era assolutamente, completamente estranea ai fatti, perché non poteva neanche essere imputata astrattamente di quei fatti.
Nonostante questo, non succede, vengono rigettate tutte le istanze della difesa finalizzate a semplicemente, se non sbaglio otto quesiti, tutti quanti, nessuno, neanche uno ammesso. Va avanti la perizia, a questo punto Stefano Ercolani si rende conto che ci sono evidentemente delle anomalie, alla luce anche di quello che aveva patito precedentemente, fa un’istanza di ricusazione del giudice Buriani perché non riesce a comprendere le ragioni per le quali lui è il giudice di questo procedimento.
Cosa succede? Il primo aspetto è che, controllando Aret, si rende conto che il giudice assegnatario del fascicolo, perché purtroppo né Avvocati né altre parti hanno la possibilità, avevano la possibilità, perché ora ce l’hanno grazie a Dio, avevano la possibilità di verificare quale fosse il giudice naturale precostituito per legge, sottolineo per legge perché ci torneremo diffusamente in seguito, si rendono conto che l’unico giudice è la dott. Antonella Volpinari.
L’anomalia è che il primo atto, l’affogliato numero 1 di questo procedimento, non reca la firma della dottoressa Volpinari, ma reca la firma del dottor Buriani. Questa già di per sé, signor Giudice, se lei la andrà a guardare, è un’anomalia perché non succederà in nessun altro procedimento nei quali c’è un gruppo legittimamente costituito sulla base di quello che è l’articolo 16 della Legge 100 del 2013, perché chiaramente il giudice assegna un altro giudice quindi crea coordinamento sulla base di un’assegnazione che avviene già. sulla base dei criteri di ripartizione delle competenze adottate preventivamente e che di fatto vengono individuate dalla Cancelleria.
In questo caso, signor Giudice, lei potrà notare che questa è la prima anomalia ed è una anomalia che nota anche la difesa e a questo punto che cosa fa? Presenta una ricusazione anche perché utilizza gli stessi elementi della precedente ricusazione ammessa, accolta da parte del Dottore Esposito nel procedimento 296-2017 e logicamente si aspetta che quantomeno il giudice intervenga.
Ora, signor Giudice, io non so se sia il caso di rileggere la sentenza 8-2018 del Dottor Esposito, perchè rischieremmo di confondere l’evento con la prova della responsabilità, perchè la sentenza n. 8-2018 non è altro che la prova dell’evento, la prova che la condotta criminale deí due imputati ha sortito l’effetto da loro sperato e voluto. Questo perché? Ce lo dice lo stesso giudice, quando successivamente, in situazione paradossalmente analoga benché invertita, nel senso che il giudice assegnatario del procedimento è il dottor Buriani e invece viene inserita la dottoressa Volpinari come giudice di coordinamento, bene, notiamo che in questa sentenza che il Dott. Esposito riprende quello che aveva a suo tempo individuato come elementi anche dal suo punto di vista di anomalia delle modalità di assegnazione delle competenze all’interno del Tribunale, tant’è che nota che forse ci sono anche delle anomalie rispetto a quanto dovrebbe essere una corretta applicazione delle norme, benché nella prima sentenza questo era stato indotto anche e soprattutto dall’errore in cui era stato indotto dagli imputati attraverso una falsa rappresentazione di alcuni elementi di una realtà, invece, correttamente rappresentata.
Ovvero, i signori nella memoria in cui si difendono dall’accusa o dalla richiesta di astensione ed anche di ricusazione qualora non si fossero astenuti, chiaramente individuano tutta una serie di elementi per sostenere che, invece, erano e sono competenti.
Poi ci torneremmo in seguito sull’elemento fattuale e quindi sulla condotta. Però la sentenza che richiamo e che signor Giudice io credo che sia molto importante, è la numero 17 del 2019 del Giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale che viene pronunciata tra l’altro nel procedimento 497/2018, non ho in questo momento l’affogliato ma mi riservo di darglielo magari se il collega dopo lo cerca, ed è estremamente interessante perché tra l’altro questo procedimento — badi bene signor Giudice – è un procedimento che è una costola del procedimento 310-2015, il procedimento Gatti, il quale, a sua volta, è una costola del procedimento 306, il famoso Conto Mazzini.
E quindi abbiamo tutta una serie di costole, di costole, di costole, finché ad un certo punto qualcuno dice: no, attenzione qui c’è qualcosa che non funziona. Qui c’è qualcosa che non funziona anche perché evidentemente non ci sono le attribuzioni, la legge, Articolo 16, la Legge 100/2013 non è stata assolutamente rispettata. Allora che cosa dice il Dottor Esposito? Osserva in diritto, e sono signor Giudice alla pagina 3, il diritto ad un giusto processo presuppone, invero, che il diritto ad una giusta indagine è che nell’una o nell’altra fase siano state assicurate le garanzie relative all’organizzazione ed alla composizione di un Tribunale indipendente ed imparziale stabilito dalla legge, così come stabilisce il primo comma dell’articolo 6 della Convenzione Europea, Convenzione che attraverso l’interpretazione dei suoi articoli fornita dalla Corte Europea costituisce, come noto, parte integrante dell’ordinamento della Serenissima Repubblica in virtù del fondamentale principio sancito nel terzo comma dell’articolo 1 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese.
Attenzione, quando il Dottor Esposito richiama, e questo lo trova in nota, in effetti richiama la propria sentenza n. 8/2018, attenzione Signor Giudice è la sentenza in cui il Dottor Esposito viene indotto in errore, ed è una sentenza per certi aspetti anche prodotta dalla difesa a sostegno della buonafede degli assistiti. Sempre in questa nota leggo: è altresì noto, con riferimento al principio del giudice naturale precostituito, che secondo il costante insegnamento della Corte di Strasburgo, la Convenzione al citato primo comma dell’Art. 6 con il termine tribunale in entrambi i testi ufficiali del Trattato, si riferisce, badi bene, sia all’organo giudiziario giudice ufficio, sia alla persona fisica del giudice monocratico o collegiale, sottolineo persona fisica.
Mentre con l’espressione “établi per la loi”, nel testo inglese designa non solo la base legale relativa all’esistenza stessa del Tribunale ed alla sua competenza, ma anche ogni disposizione di diritto interno il cui mancato rispetto, poi l’introdurremmo, rende irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame del caso. Si tratta in particolare della disposizione relativa ai mandati di cui parlavo prima, all’incompatibilità ed alla ricusazione dei magistrati, il cui mancato rispetto comporta violazione del principio di cui all’articolo 6, comma 1.
Questo assicura credibilità ed efficacia alla giustizia in ordinamento democratico rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Questo inciso che fa il Dottor Esposito credo che se non sia casuale, perché tutta la sua sentenza è finalizzata ad andare a correggere le distorsioni di cui egli si rende conto successivamente. E prova di questo aspetto lo troviamo anche in tutto quello che è il proseguo di questa sentenza. A pagina 6 leggiamo: così come nel tutto pacifica l’inesistenza, quantomeno sul piano formale, di un provvedimento in cui il magistrato dirigente abbia designato ai sensi del citato art. 16 della Legge 100 del 2013, il magistrato ora ricusato, che come assegnatario nell’uno o nell’altro procedimento, o l’abbia delegato all’attività di direzione di coordinamento. Attenzione, qui siamo, come dicevo prima, nell’ipotesi invertita, l’assegnatario è il dott. Buriani, invece colei che interviene senza mandato è la dott.ssa Volpinari.
È chiaro, il Giudice dice anche, a nulla rileva come asserisce il magistrato ricusato – e quindi riprende un po’ le giustificazioni date nel precedente che interessa noi — a nulla rileva, come asserisce il magistrato ricusato, supra.82 lettera II, la circostanza che il Procedimento Penale 310-2015 costituirebbe uno dei filoni di indagine che aveva tratto origine dal procedimento penale 306-2010, perché dal documento dello stesso prodotto, il Decreto di citazione afferente al punto del fascicolo 306, non si rileva alcun elemento, numero di registro generale, imputati o imputazioni, che possa collegare questo procedimento con quelli che in questa sede interessano che sono il 497 ed ex 310-2015. Questo signor Giudice però ci aiuta a capire che tutta la produzione documentale cui abbiamo assistito, cui lei faceva riferimento è tutta una documentazione, una prova, un insieme di documenti che non hanno nessuna pertinenza, rilevanza con questi fatti. Anche perché in questo procedimento, a differenza forse che in altri, io temo che ci sia anche del dolo e quindi la prova del dolo è un elemento in più, un elemento che si aggiunge rispetto a tutta un’altra serie di anomalie che si possono essere verificate. Ma questo non significa che se siamo stati nell’ambito dell’illegalità in altri contesti, quell’illegalità finisce per rendere illegale questa, perché qui il cittadino non ha accettato l’illegalità da parte dei magistrati, si è opposto, ha chiesto giustizia ed i giudici anziché avere una corretta e correttissima rappresentazione della verità, mentono, mentono e a chi mentono? Mentono ad un altro giudice. ”
FINE PRIMA PARTE