San Marino. Processo Alberto Buriani-Antonella Volpinari. Pp. 360/RNR/2020. Arringa finale avv. Gian Nicola Berti (parte civile Ercolani/Asset Banca) – Seconda parte

San Marino. Processo Alberto Buriani-Antonella Volpinari. Pp. 360/RNR/2020. Arringa finale avv. Gian Nicola Berti (parte civile Ercolani/Asset Banca) – Prima parte

SECONDA PARTE

È chiaro, il Giudice dice anche, a nulla rileva come asserisce il magistrato ricusato – e quindi riprende un po’ le giustificazioni date nel precedente che interessa noi — a nulla rileva, come asserisce il magistrato ricusato, supra.82 lettera II, la circostanza che il Procedimento Penale 310-2015 costituirebbe uno dei filoni di indagine che aveva tratto origine dal procedimento penale 306-2010, perché dal documento dello stesso prodotto, il Decreto di citazione afferente al punto del fascicolo 306, non si rileva alcun elemento, numero di registro generale, imputati o imputazioni, che possa collegare questo procedimento con quelli che in questa sede interessano che sono il 497 ed ex 310-2015. Questo signor Giudice però ci aiuta a capire che tutta la produzione documentale cui abbiamo assistito, cui lei faceva riferimento è tutta una documentazione, una prova, un insieme di documenti che non hanno nessuna pertinenza, rilevanza con questi fatti. Anche perché in questo procedimento, a differenza forse che in altri, io temo che ci sia anche del dolo e quindi la prova del dolo è un elemento in più, un elemento che si aggiunge rispetto a tutta un’altra serie di anomalie che si possono essere verificate. Ma questo non significa che se siamo stati nell’ambito dell’illegalità in altri contesti, quell’illegalità finisce per rendere illegale questa, perché qui il cittadino non ha accettato l’illegalità da parte dei magistrati, si è opposto, ha chiesto giustizia ed i giudici anziché avere una corretta e correttissima rappresentazione della verità, mentono, mentono e a chi mentono? Mentono ad un altro giudice. ”

E attenzione qui non siamo, e ci torneremo sopra, nell’ambito del processo, per parti, qui è il giudice inquirente, è il giudice che ha più poteri di chiunque altro nel processo sammarinese a mentire. E dice anche – sempre il Dottor Esposito – proprio perché cerca di correggere le distorsioni della propria sentenza, indotte, indotte, e tutto ciò senza considerare che glí ordini di servizio che lo stesso magistrato ricusato produce ed indica quale fonte di collegamento o comunque dei suoi poteri supra.8.2 lettera 2, non concerneranno il tema sussidiario della designazione o delle deleghe ai sensi dell’articolo 16, ma riguardano il tema principale fondamentale della ripartizione automatica dei procedimenti tra i vari magistrati effettuata sulla base di criteri tabellati prestabiliti in ordini di servizio, tema quest’ultimo ineludibile su cui, se del caso, può inserirsi integrandolo il dirigente del Tribunale. Punto 10.2 sempre di questa sentenza. Ma il magistrato ricusato, pur non fornendo alcune indicazioni in ordine ad una coassegnazione o delega ricevuta ex articolo 6, sostiene che l’assegnazione di tali fascicoli sia avvenuta ad opera di una decisione del magistrato dirigente e che la prova di questo intervento possa trarsi dalla circostanza che quest’ultimo ne fa esplicita menzione delle relazioni sullo Stato della Giustizia, trasmessa annualmente al Consiglio Grande Generale che ne dà pubblicazione sul sito Internet del Consiglio.

L’estrema delicatezza della questione impone un’accurata analisi sul punto concernente il contenuto e le modalità delle deleghe sopra indicate, sia quello della rilevanza sul terna decidendum e delle annuali relazioni sullo stato della Giustizia. Sul primo punto, e questo secondo me è l’elemento cardine di questa sentenza, riaffermato opportunamente che l’unico giudice assegnatario del procedimento secondo il fondamentale criterio della ripartizione automatica sia il Commissario della Legge Buriani, va ora ancora una volta fermamente ribadito che la disposizione dell’articolo 16 Legge 100 del 2013, secondo cui, nelle condizioni ivi previste il magistrato dirigente può assegnare lo svolgimento di indagine a due o più giudici, ferma restante l’assegnazione del facilito già disposto per la sua corretta e non arbitraria applicazione, presuppone necessariamente che solo formale, sottolineo formale, non orale, formale e motivato provvedimento, ma anche la comunicazione dello stesso ai soggetti interessati assegnatari coassegnatari.

Se così non fosse, ha già. chiarito questo giudice nella citata sentenza 8 del 2016 cui opportunamente si rinvia, e io ci torno adesso su questa sentenza con queste precisazioni del doti. Esposito, si ricadrebbe nell’arbitrio, posto che laddove il potere discrezionale attribuito al giudice il suo esercizio è legato ai criteri predeterminati per legge. E allora diventa importante anche una esegesi dell’articolo 16 della legge. Ma soprattutto a questo punto possiamo anche andare a riprendere la sentenza del dottor Esposito, che è quella sulla base della quale il dottor Ercolani prende consapevolezza di essere vittima di un reato, e questo lo dico perché? Perché è lo stesso dottor Esposito che ad un certo punto, nella sua perplessità, fa la scelta di dare affidamento a quanto viene lui rappresentato dai giudici e fa questa scelta sulla base di una circostanza del tutto anomala, sfortunata.

E ci  dice a pagina 3, il quarto capoverso: non è stato possibile recapitare la nota, ed è la nota con la quale il dottore Esposito che non riesce a comprendere perché queste a dire di questi giudici sarebbero le modalità di assegnazione del procedimento, e non le trova perfettamente confacenti con quella che è l’applicazione dell’articolo 6 o l’interpretazione che lui dà dell’articolo 16 della Legge 100, a questo punto lui si trova in difficoltà e chiede aiuto al magistrato dirigente, per cui dice non è possibile che mi dicano semplicemente che esiste un mandato, che il mandato non è possibile produrlo nel procedimento perché lo dice il magistrato dirigente, quantomeno a questo punto il magistrato dirigente è cambiato, però posso rivolgermi comunque al nuovo magistrato dirigente per avere conferma dell’esistenza di questo mandato, lo stesso mandato formale necessariamente, che deve necessariamente essere precostituito affinché sia valido.

Bene, che cosa ci dice? Non è stato possibile recapitare la nota perché, come comunicato dalla Cancelleria in data 26 settembre, lo stesso giorno in cui parte la nota, nella prima mattinata di quel giorno il professore Lanfranco Ferroni, magistrato dirigente, era purtroppo deceduto.

A questo punto il Dottor Esposito svolge tutta una serie di riflessioni e di argomentazioni sul tema dell’assegnazione, muove delle critiche al sistema perché dice non è possibile che non esista un’assegnazione formale presente nel fascicolo e non è neanche possibile che questa arrivi soltanto successivamente attraverso l’inserimento ed il riconoscimento della correttezza della costituzione dell’incarico nella relazione del magistrato-dirigente. Però prende e ricostruisce la fase dell’attribuzione dei poteri e lo fa sulla base di quella che viene definita si vera sunt exposita. Se è vero, se fosse vero quello che mi viene rappresentato e devo pensare che sia vero quello che mi viene rappresentato dai giudici inquirenti, allora ci sarebbero i presupposti perché loro potessero avere questo mandato e questo potere di esercitare questa funzione di inquirenti in questo procedimento. Tant’è che dice le indicazioni fornite dai ricusati, certamente riflettenti della realtà fattuale, sembrano —attenzione sembrano perché il dubbio purtroppo non è riuscito a toglierselo, perché evidentemente chiedeva al Dottor Lanfranco Ferroni “ma esiste questo mandato?”.

Nel protocollo degli atti del Magistrato Dirigente c’è il mandato o non c’è il mandato? E quindi il Dottor Esposito nei termini brevi, in mancanza del Magistrato Dirigente deceduto, non potendo attendere per ragioni logicamente di speditezza della giustizia, a questo punto non può far altro che dare fede, e giustamente credo che l’avrei fatto anche io perché la fede del Magistrato penso che qualunque cittadino ce l’abbia, la debba avere e sia giusto averla. E quindi emette questa sentenza dove rigetta, però rigetta sempre con tutta una serie di critiche che sono quelle che poi riportate anche in successiva sentenza, soprattutto sono sentenze che partono a pagina 12 nella statuizione finale dove dice “si vera sunt exposita il Giudice Buriani che pur non è assegnatario, non risulta formalmente coassegnatario del procedimento, esercitato con il consenso e di concerto con il Magistrato Dirigente”.

Ora, signor Giudice, la Difesa, giustamente, ha ritenuto che il Dottor Buriani fosse legittimato. Noi riteniamo che questo potere lui non ce l’avesse in quanto Magistrato Dirigente del Tribunale, noi riteniamo che questo potere gli potesse essere conferito soltanto in un caso ben preciso. Faccio un richiamo, signor Giudice, perché questo è necessario anche a quella che è nostra legge sull’ordinamento giudiziario. All’epoca dei fatti la nostra norma diceva che il giudice è organo monocratico, San Marino fino al 2021 non ha mai conosciuto l’ipotesi di un organo collegiale, ma è sempre esclusivamente monocratico, si fa un’eccezione e si fa un’eccezione ben delineata soltanto nel caso dell’articolo 16, e quando lo si fa? Lo si fa quando ricorra l’articolo 147, qualora ci siano i reati che sono gli stessi reati indicati dall’articolo 147 del codice penale. C’è un’altra ipotesi che potrebbero esserci ulteriori ragioni discrezionali, però questo non deve impedire il rallentamento dell’attività del Tribunale.

Ora, Signor Giudice, su questo credo che lei abbia acquisito tutte le relazioni del Tribunale e potrà notare che questa seconda circostanza nel modo più assoluto non poteva sussistere, perché non poteva sussistere? Molto semplicemente perché era talmente ingolfato il Tribunale che ancora oggi ci vediamo tutta una serie di procedimenti che vanno in prescrizione purtroppo per quello che succedeva in quegli anni, che evidentemente non c’era la possibilità di andare ad assegnare due giudici per una vicenda abbastanza bagatellare. E che fosse una vicenda abbastanza bagatellare e fosse gonfiata oltre misura, forse ce la troviamo da quell’ordinanza che abbiamo prodotto questa mattina, perché è lo stesso Procuratore fiscale, non è la difesa, che la difesa vuole arrivare in fondo al processo, ha fatto notare che forse addirittura il primo capo di imputazione, amministrazione infedele, poteva essere già prescritto addirittura al momento della denuncia. Quindi si apre un procedimento che è già prescritto. Però ci si crea un’ipotesi di una fantomatica continuazione in assenza di elementi costituenti il reato, per cui si va avanti, va benissimo, a noi interessa arrivare al procedimento completo dei nostri assistiti. E cosa succede? Succede che abbiamo una situazione in cui durante questo procedimento di ricusazione, il dottor Buriani e la dottoressa Volpinari arrivano a fare dichiarazioni che sono piuttosto evidenti, perché non ci dicono, come dicono oggi, quindi c’è un cambiamento della linea difensiva, che c’erano delle prassi, non ci dicono neanche che c’è stato un mandato di natura orale, anche perché poi conoscendo il Dottor Esposito credo che avrebbe gridato vendetta su un’ipotesi del genere. Sapevano perfettamente quali erano le procedure, lo sapevano perfettamente anche perché le rappresentano correttamente le procedure al Dottor Esposito. Attenzione, però, c’è un elemento mancante, loro dicono che esiste un mandato però questo mandato fantomatico non esiste. Hanno prodotto migliaia di documenti però questa lettera che sarebbe dovuta arrivare al loro ufficio non esiste. Ma che cosa scrivono? Questo documento è l’affogliato nel processo 98-2017 è il 1503, in questo è l’affogliato numero 27, memoria a firma di Alberto Buriani ed Antonella Volpinari. Il Magistrato Dirigente ha sempre provveduto, sempre! Sempre signor Giudice, lo dicono loro, sempre! Sempre non ha eccezioni, sempre vuol dire che se c’è un documento è sempre un documento, se è una voce è sempre una voce, ha sempre provveduto a tali assegnazioni congiunte con disposizione interna, mai formalmente allegata al fascicolo, e io sfido chiunque a dirmi come sarebbe possibile poter allegare formalmente al fascicolo un mandato orale come ci rappresentano oggi, facendone poi richiamo nella successiva relazione annuale sullo stato della Giustizia con indicazione dei gruppi di contro-ordinamento.

Anche questa circostanza spiega perché l’instante non abbia rinvenuto il provvedimento di designazione.

Ma signor Giudice, lei ha mai rinvenuto un mandato orale da qualche parte? Perché io il mandato orale non l’ho mai rinvenuto, cioè quantomeno mi può essere registrato, ma non so neanche che cosa pensare, ma che cosa volevano dire? Lo dico io che cosa volevano dire, volevano semplicemente dare la rappresentazione dell’esistenza del documento scritto, del mandato scritto, che questo non poteva essere dentro il fascicolo perché c’era una disposizione del magistrato dirigente che impediva l’allegazione di quel fascicolo, di quel documento al fascicolo. Ma se c’è una disposizione che impedisce l’allegazione al fascicolo, signor Giudice è evidente che il documento ci deve essere, perché non si allegano le parole! E quindi la rappresentazione che loro danno al Dottor Esposito è corretta, ma c’è un falso, c’è il falso che il documento non esiste!

In tal fascicolo, in nessun fascicolo penale è inserito un formale, qui c’è la firma Buriani e Volpinari, un formale provvedimento di designazione. In tal senso era stato emanato una esplicita disposizione da parte del Magistrato Dirigente, tant’è che poi, alla luce di queste memorie, il Dottor Esposito si chiede dov’è il verbale, il Dottor Esposito si chiede e chiede al Dottor Ferroni: ma questo mandato, siccome ci deve essere, me lo scrivono i giudici, dov’è? Dottor Ferroni mi può dare conferma? Purtroppo il Dottor Ferroni non può dare conferme e ho spiegato le ragioni. Non solo, a pagina 4 della loro memoria, quando ribadiscono la procedura che dà per scontato l’esistenza di un documento di mandato, affermano: ciò non toglie che anche per l’attuale fascicolo sia stata eseguita la stessa, la medesima procedura, affogliato 28 del nostro procedimento. Ora, signor Giudice, vorrei cominciare anche io a parlare del capo di imputazione. Perché del capo di imputazione? Perché è evidente che tutto quanto rappresentato nel documento, non tanto nel capo di imputazione della citazione, ma nell’ordinanza che porta al capo di imputazione, che è l’ordinanza numero 10, no scusi del 16 settembre 2021, affogliati 1070 e successivi, è evidente che abbiamo provato che il magistrato dirigente non ha mai fornito alcun gruppo  in relazione al procedimento penale 98-2017, che stranamente ed in modo del tutto anonimo, il Dottor Buriani ha ricevuto questo fascicolo prima ancora della titolare Antonella Volpinari. E questo evidentemente o perché lei l’ha passato a lui o perché lui eventualmente è intervenuto in Cancelleria per farselo dare. I Commissari Buriani e Volpinarì hanno istruito e definito il procedimento penale congiuntamente in assenza di uno specifico provvedimento del Magistrato Dirigente, resistendo ad una specifica contestazione dei prevenuti sul punto.

I Commissari, a fronte di una ricusazione avente ad oggetto proprio questo punto, offrivano una rappresentazione dei fatti non corrispondente al vero.

Essi, pur riconoscendo correttamente la prassi giudiziaria, ed è quello che dicevo prima, riconoscendo correttamente la prassi giudiziaria relativa alla procedura di costituzione dei gruppi, lettera del magistrato dirigente non allegata agli atti del procedimento penale successivo rendiconto ed elenco dei procedimenti dell’ambito delle relazione annuale sullo stato della Giustizia, con riguardo al caso concreto rappresentano tuttavia l’esistenza di una lettera di formazione del gruppo, in realtà inesistente.

La stessa lettura che diede Stefano Ercolani agli atti all’epoca della presentazione della denuncia, è stata confermata dai giudici inquirenti, insistendo sul fatto che l’ultima relazione dello stato della Giustizia non se ne parlava in ragione del fatto che era relativo all’anno precedente, il 2016 e che quindi sarebbe arrivata nel 2017.

E qui arriva forse anche un elemento ulteriormente eclatante, perché poi la Polizia Giudiziaria, nell’ambito di altre indagini che comunque entrano qui dentro, non so a che titolo, a che effetto, eventualmente ci saranno delle opposizioni non so, della difesa, constata invece che però il Dottor Buriani sapeva perfettamente che anche nella relazione dello Stato della giustizia del 2017 il mandato in suo favore per questo procedimento, il procedimento in cui era imputato Ercolani, non c’era neanche le relazioni sulla giustizia.

Di questo si può dare atto che forse la dottoressa Volpiniari poteva non esserne a conoscenza, ma il dottor Buriani invece presumibilmente doveva esserne a conoscenza. Abbiamo constatato, signor Giudice, dalla verifica dalla Cancelleria del Tribunale, che questo mandato nei protocolli del Magistrato Dirigente non esisteva. Esistono altri mandati, ma questo mandato non esisteva. Ora una riflessione, signor Giudice, anche alla luce di quello che è la legge sulla base della quale ci sarebbe stato eventualmente il conferimento di questo mandato. E da questo punto di vista signor Giudice io credo che è evidente che se anche il magistrato dirigente avesse tollerato delle prassi per le quali qualche giudice di questo Tribunale formasse gruppi non autorizzati, è evidente che allora anche il magistrato dirigente sarebbe sottoposto a profili di responsabilità, perché signor Giudice l’illegalità, dell’illegittima costituzione del Magistrato è uno dei fatti più gravi per la legalità del processo.

Ed è inaccettabile. E da questo punto di vista signor Giudice anche la sentenza ultima, l’ordinanza ultima che abbiamo prodotto questa mattina, non fa che ribadire che altro giudice, rivedendo i fatti, si è reso conto di tutta una serie di anomalie, anomalie che dice: benissimo, è vero, le eccezioni di nullità presentate dalla difesa sono eccezioni che in questo momento alla luce anche del precedente della sentenza del procedimento 306-2010 se non sbaglio, non possono essere accolte, però cercheremo in questo procedimento di fare un’attenta discovery finalizzata ad individuare tutte le anomalie e correggere tutte le distorsioni e le limitazioni dei dritti di difesa degli imputati durante la fase dibattimentale, non solo dichiara nullità, revoca costituzione di parte civile, revoca un interrogatorio e su quell’interrogatorio signor Giudice io mi riservo di trattarne semplicemente in un altro contesto ed altro procedimento perché forse non tutti capiranno perché in quel contesto ci si trovava di fronte forse ad una situazione molto molto diversa, il reato forse è un altro tant’è che poi il Giudice annulla un interrogatorio perché quella persona non era assistita da difensore.

Signor Giudice questa è una gravissima anomalia e soltanto la lettura dell’intero 98 del 2017, soprattutto degli atti dell’AIF ci farebbe capire la grave anomalia di quel procedimento.

Ma non l’abbiamo inserito nella denuncia quindi lo sapevamo già, forse se ne è reso conto oggi rileggendo gli atti, il Giudice di quel procedimento, molto bene, noi non l’abbiamo inserita nel procedimento e non ne vogliamo parlare, però l’anomalia sussiste. Ora le difese ci dicono che queste vicende sono già state valutate da parte di altri giudici. Ora io credo che già un primo concetto, un primo esempio l’abbiamo trovato anche dal fatto che utilizzano, hanno utilizzato l’ordinanza del 25 giugno 2020, nel procedimento 98-2017, come elemento a sostegno delle loro tesi difensive. Attenzione, questa è già decaduta perché è stata dichiarata nulla quell’ordinanza, quindi quell’atto difensivo è stato dichiarato nullo. Va bene. C’è dell’altro! L‘apparato probatorio, con riferimento anche alla denuncia ed ai motivi a delinquere in particolare del Dott. Buriani, è particolarmente significativo. Perché dico questo? Perché quando c’è una sentenza amministrativa in ordine ai profili di responsabilità del Dottor Buriani nel procedimento di sindacato, c’è un elemento che non entra nel processo. Non entra nel processo per ragioni che non sono a noi conosciute, ma questo elemento è un elemento che è di notoria pubblicità, è diventato pubblicato, se non sbaglio, anche su dei pubblici, diciamo così, elementi di vario genere.

Ed è la relazione finale della Commissione di Inchiesta sulla vicenda CIS. Forse non è il nome proprio, agli atti comunque c’è tutta la redazione. Ora i rapporti e quindi di stretta colleganza del Dr Buriani con Daniele Guidi e con la famiglia di Grandoni sono attestati in atti, in quegli stessi atti, in quella stessa Commissione il Dottor Buriani nega di avere rapporti con queste persone.

Io non so perché dovesse negare di avere rapporti con queste persone, evidentemente, però, questo lo faccio in modo speculare ed utilitaristico per me, non vorrei che forse cercasse di negare tutte queste situazioni alla luce di quella che era magari già la denuncia che era stata già presentata da questa Procura in questo procedimento, perché potrebbe anche essere che forse una delle ragioni per negare questo collegamento fosse anche la linea difensiva in questo procedimento qua.

Ed allora va benissimo, può essere, può essere una tesi difensiva, che lo utilizzi pure, per noi va bene. Però attenzione c’è qualcosa in più, e questo qualcosa in più noi lo avevamo già introdotto al momento della denuncia signor Giudice. Le parti finali della denuncia sono finalizzate a spiegare gli anomali comportamenti di tutta una serie di persone della cerchia del Dottor Buriani, della cerchia delle amicizie, delle conoscenze del dottor Buriani nei confronti di Asset Banca e di Stefano Ercolani; tutta una serie di anomalie che sono talmente gravi che arrivano ad un punto – e forse quello più eclatante – non solo nei capi di imputazione che poi e dopo abbiamo e sui quali forse vi intratterrà il collega Rossano Fabbri che conosce meglio di me perché segue quei procedimenti che sono praticamente il procedimento 500 ed i vari allegati che non segue lei, segue il suo collega, però abbiamo prodotto i capi di imputazione e c’è proprio l’esplicito riferimento all’esistenza, all’individuazione delle figure di Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini come persone offese da reato, così come lo è Asset Banca, tra l’altro sono state anche ammesse come parti civili in questi stessi procedimenti.

Ma c’è un documento che è interessante, particolarmente interessante che è l’affogliato nel 500 del 2017, 3.950. Nel nostro procedimento, non so indicarle, comunque è l’ultimo allegato delle prodotte alla nostra denuncia, dove – leggo signor Giudice qualcosa che fa caponare la pelle – perché nelle indagini fatte dalla Polizia Giudiziaria all’interno di Asset Banca notiamo: la meticolosa analisi documentale sviluppata dalla Polizia Giudiziaria a seguito del rilievo dell’evidenza di elementi di interferenza — interferenza – nella procedura di determinazione ed adozione di provvedimenti di vigilanza assunti sotto la direzione di Savorelli nei confronti di Asset Banca – Savorelli, stesso nome che compare nel procedimento 98 – ha consentito di rivelare che tra la documentazione informatica nella disponibilità degli indagati, l’esistenza di documenti anomali quali un file denominato appunto AB, il cui autore in base alla verifica delle proprietà del documento risulta essere Daniele Guidi.

Quella persona a cui riferimento il dottor Buriani ha fatto negando i rapporti, anche se poi abbiamo tutta una serie di elementi dove ci sono altri aspetti. Benissimo.

Noi nella denuncia l’abbiamo indicato. Ma quello che è interessante signor Giudice è proprio la sentenza del dottor Bin del Collegio Garante. Questo è decisamente un passaggio estremamente interessante perché, prima di tutto, qui signor Giudice cito una produzione della difesa degli imputati, in particolare del Dottor Buriani, dove fa notare come tra le imputazioni vi erano delle condotte che sono abbastanza singolari, così nel procedimento, qui siamo nell’affogliato 400, nel procedimento viene disposta una perquisizione che conduce al sequestro del telefono cellulare, al quale il Giudice accede direttamente e personalmente, quindi in difetto delle garanzie di legge acquisisce, potrebbe avere acquisito informazioni anche non pertinenti rispetto all’indagine.

Delle perquisizioni viene data immediata notizia a mezzo stampa e non viene svolta alcuna ulteriore attività, sino a che su istanza del difensore del prevenuto Dottor Bizzocchi. Questo è una dei tanti, ma poi la stessa cosa succede nel procedimento 225 del 2017, imputato Casali Diego, dipendente di Asset Banca e anche uno dei collaboratori più stretti di Stefano Ercolani.

Attenzione, il Dottor Buriani, che giustamente ha prodotto queste sentenze che faranno sicuramente giurisprudenza e per i quali ci compiacciamo con la difesa del Dottor Buriani in ordine a non ammissibilità di tutte quelle prove che derivano da accertamenti, sequestri di strumenti informatici e che non entrano nel procedimento, non possono entrare nel procedimento per il ritardo dell’ingresso oppure anche per quell’altra anomalia costituita dal fatto che non sono state fatte delle ricerche per indicazioni o per nomi che potessero essere pertinenti per l’indagine.

Signor Giudice, purtroppo fino a queste sentenze il dottor Buriani ha sempre fatto questo, lo ha fatto in modo sistematico, l’ha fatto talvolta anche in modo imbarazzante e questo è quello a cui abbiamo assistito, ha assistito lo stesso Stefano Ercolani anche nel suo procedimento, perché anche nel suo procedimento è stato sequestrato tutto quello che poteva essere sequestrato, secretati gli atti, impossibilità per lui di poter andare a vedere le cose e quindi anche di poter esercitare a tutti gli effetti un minimo di difesa.

Sentenza! Questo è un passaggio poi c’è l’altro passaggio sulla divulgazione a mezzo stampa per le gesta del dottor Buriani che questa era sistematica perché tutte le volte che il dottor Buriani poneva in essere questi atti per certi aspetti anche discutibili, l’esercizio della facoltà inquirente, che nessuno ha mai messo in discussione, stranamente abbiamo sempre notato che sempre sulla stessa testata giornalistica apparivano immediatamente, e con imbarazzo anche degli agenti di polizia che eseguivano i sequestri, lo posso assicurare, apparivano immediatamente il giorno successivo notizie attenenti le indagini del procedimento.

Sicuramente la colpa sarà stata degli Avvocati, io non lo so, però comincio ad avere un po’ di imbarazzo nello scaricare sempre certe colpe sugli Avvocati, come se gli Avvocati pubblicassero notizie in danno dei propri assistiti. E questo purtroppo non succede mai, quindi dobbiamo chiederci perché tutto questo sistema di pubblicazione fosse così sistematico e sempre legato ad una costante, un giudice e un giornalista. Va bene. Vorrei tornare adesso, come dicevo prima, anche al concetto della sentenza del proscioglimento del dottor Buriani dall’esposto che abbiamo presentato anche noi, uno degli esposti che abbiamo presentato anche noi nei confronti del dottor Buriani. E devo dire che le sentenze si rispettano, però attenzione Signor Giudice, bisognerebbe che queste sentenze avessero un po’, quantomeno chi le redige, una cognizione quantomeno minimale, minimale dico, di quello che è il contesto dell’Ordinamento Giudiziario Sammarinese, perché se non c’è conoscenza dell’Ordinamento Sammarinese, bisognerebbe studiarlo prima di emettere le sentenze.

Questo purtroppo non è successo, non è successo e di questo ci dogliamo perché l’abbiamo nominato il Professor Bin come un eminente esperto del diritto costituzionale, siamo convinti che lo sia, però evidentemente è un esperto di un ordinamento diverso da quello sammarinese. Benissimo, ci sono alcuni passaggi in questa sentenza che gridano, gridano proprio forte, signor Giudice di dover essere ricondotti a verità, quantomeno ci si deve provare, ci si deve provare, un accenno lo fanno per certi aspetti anche i giudici inquirenti, con tutta la deferenza necessaria rispetto a quello che è il massimo grado della giurisdizione sammarinese rispetto a quelli che erano semplicemente degli inquirenti in questo procedimento. Però attenzione, l’affermazione secondo cui, e quindi qui è il dottor Bin, nel procedimento amministrativo, il principio del giudice naturale si applica all’attività giudicante e non a quello inquirente. Signor Giudice a lei, e io gliel’ho già accennato prima, questa grida vendetta perché se c’è un giudice che ha tutti i poteri del mondo, il nostro ordinamento, che poi sono stati limitati dalla recente riforma che è stata introdotta perché adesso abbiamo il giudizio del riesame, del riesame del controriesame, finalmente un po’ di garanzie sono state introdotte e se ne sta beneficiando e siamo contenti, il dottor Buriani, perché l’abbiamo visto dalle pronunce che ha allegato la difesa Vecchi, sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, però attenzione qui c’è un vizio, è abnorme! E abnorme!

Qui nessuno può dire al giudice inquirente sammarinese non si applicano le norme sul giudice naturale, precostituito per legge, perché è una falsità. Primo, questo qui signor Giudice, lo dobbiamo individuare perché ce lo dice l’articolo 2 se non sbaglio delle legge costituzionale 144 del 2003, è organo giudicante a tutti gli effetti, non è parte processuale, non è un persecutor come nell’ordinamento italiano, tutti i richiami della giurisprudenza fatti dal Professor Bin, sono tutti sbagliati dalla A alla Z, perché richiama la parte processuale dell’accusa è come se avessimo fatto le stesse questioni nei confronti della Procura Fiscale, al limite, forse avrebbero avuto diritto di cittadinanza in questa sentenza, ma l’imputato non è la Procura Fiscale, l’imputato era il giudice, non era il procuratore, non era il persecutore, non era l’accusa, era il giudice, era colui che ai sensi dell’articolo 2 del codice procedura penale deve accertare la verità!

E non solo deve accertare la verità, ha anche dei poteri decidenti importantissimi, perchè poteva fare sequestri e ha fatto sequestri, in danno anche dei nostri assistiti, ne ha fatto tanti! Aveva il potere di secretare gli atti e l’ha fatto! Per dei periodi esorbitanti rispetto ai limiti di legge. In tanti altri procedimenti, e no! Signor Giudice queste cose finiscono poi per rendere quasi impossibile talvolta anche l’esercizio dei diritti di difesa. Pertanto signor Giudice il richiamo come ha accennato alla giurisprudenza della Corte Edu sul processo, sul persecutor, è semplicemente abnorme, non accettabile, non  passa, viene segnato un altro magistrato, l’altro magistrato dopo qualche mese lo archivia.

Abbiamo modo di leggere gli atti e cosa scopriamo? Scopriamo che l’indagine va avanti, finché ad un certo punto un altro imputato fa un nome e fa il nome di Marino Grandoni, a quel punto la penna cade ma il processo resta secretato.

Signor Giudice questo è quello che succedeva in questo Tribunale, questo è quello che succedeva in questo Tribunale per il quale una persona finalmente ha avuto il coraggio di denunciare, di denunciare ingiustizie. Perché questo è stato.

Noi non siamo qui perché abbiamo desiderio di rivendicazione economica, non abbiamo nessun desiderio di vendetta, noi chiediamo giustizia, noi chiediamo giustizia e chiediamo un Tribunale che voglia applicare giustizia, davanti al quale anche i magistrati sono cittadini uguali agli altri e devono rispondere al rispetto delle leggi e quando non rispondono alle leggi, al rispetto delle leggi, anche loro devono pagare come è giusto che paghino davanti alla Giustizia.

Concludo quindi e lascio la parola al collega, chiedendo la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati, spiace che la dott.ssa Volpinari abbia fatto una scelta processuale di non chiarire perché dei dubbi obiettivamente noi li avevamo anche quando il dottor Ercolani presentò la denuncia in ordine a quello che poteva essere la sudditanza nei confronti del dottor Buriani, o nel fatto che potesse non aver capito esattamente cosa stesse succedendo, il dottor Buriani sapeva tutto dall’origine perché tutti i procedimenti li ha seguiti lui e in un certo modo li ha condotti, le reprimende sia dal giudice d’appello che dal giudice di terza istanza, le ha ricevute, ma non ha comunque cambiato questo modus procedenti quindi signor Giudice, purtroppo ci troviamo costretti a chiedere il riconoscimento della penale responsabilità per entrambi i reati, peraltro con l’aggravante, per entrambi gli imputati.

Chiediamo riconoscimento di una provvisionale di 2.000 euro, semplicemente simbolica, che poi eventualmente il Dottor Ercolani deciderà di destinare anche in beneficenza proprio perché non è un processo questo mosso da interesse, oltre al risarcimento del danno questo sì in sede civile, all’esito del procedimento e al rimborso delle spese di costituzione ed assistenza della parte civile.

Conclude l’Avv. Berti Gian Nicola chiedendo che venga dichiarata la penale responsabilità degli imputati per entrambi i capi d’imputazione a loro ascritti, riconosciuta la sussistenza dell’aggravante contestata; chiede inoltre il riconoscimento di una provvisionale di 2000 euro a favore delle parti civili che – anticipa sin da ora – verrà devoluta in beneficenza; chiede la condanna di entrambi gli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e la condanna alla refusione delle spese di assistenza e difesa.

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