San Marino. Processo Alberto Buriani-Antonella Volpinari. Pp. 360/RNR/2020. Arringa finale avv. Rossano Fabbri (parte civile Ercolani-Tabarrini-Asset) – Seconda parte

San Marino. Processo Alberto Buriani-Antonella Volpinari. Pp. 360/RNR/2020. Arringa finale avv. Rossano Fabbri (parte civile Ercolani-Tabarrini-Asset) – Prima parte

PARTE2

Andiamo avanti con qualche altro ragionamento, il collega ha richiamato alcune questioni, ci sono anche stati degli approfondimenti da parte della Polizia Giudiziaria rispetto alla conoscenza di quella relazione che si supponeva contenesse la delega al 98.

Come abbiamo potuto appurare, quella relazione era già in mano del Commissario Buriani perché l’aveva già ricevuta da parte della Segreteria Istituzionale e nonostante ciò non abbiamo la prova se l’avesse letta o non l’avesse letta, ma sicuramente ce l’aveva, e nonostante ciò, quando si difendono innanzi all’istanza di ricusazione, innanzi al giudice per i rimedi straordinari, continuano a sostenere che certamente vi era la delega scritta e certamente sarebbe stata presente nella futura relazione.

Ma lei avrà notato che in quell’approfondimento, in quell’email, vi è un altro punto che richiama due verbali dell’allora Commissione Affari di Giustizia del 30 ottobre 2017 e del 17 novembre 2017, importanti, almeno tanto quanto il verbale del Consiglio Giudiziario Plenario del 19 di dicembre 2017, dove vengono riportate le affermazioni del Dottor Buriani il quale ci dice che non è affatto vero che lo stesso abbia riferito all’allora magistrato dirigente le sue relazioni personali e le ennesime bugie propinate da Valeria Pierfelici con falsa sicurezza, non mi sarei mai fidato di lei, non ho mai avuto la Pierfelici dalla mia parte e non ho mai avuto con la dottoressa Pierfelici alcun rapporto di confidenza intima, quello che posso aver detto, come ho detto a tutti i miei colleghi, che conoscevo e frequentavo la famiglia Lazzari, conoscevo e frequentavo Carla, Pippo, Elena, Massimo, non c’è un solo collega di primo grado che non sappia di questi miei rapporti, un rapporto di cui sono orgoglioso e di cui tutti i miei colleghi hanno potuto beneficiare mangiando le torte, le crostate che ci venivano preparate. Queste sono le parole utilizzate nell’ambito di quella…

AVV. VECCHI – Perché non si tratta di atti acquisiti a questo fascicolo…

AVV. FABBRI – Io li ho richiamati.

AVV. VECCHI – Può anche leggere Google, ne prendiamo…

AVV. FABBRI – Le dà fastidio?

AVV. VECCHI – No, io sono contenta.

AVV. FABBRI – Se è contenta allora aspetti il suo turno e poi avrà tutti i modi di dire ciò che ritiene. Questo passaggio glielo faccio perché sentire ancora situazioni dove si negano, queste conoscenze credo sia doveroso averglielo fatto, credo che sia come sia doveroso richiamare quanto diceva al tempo il Commissario Gilberto Felici, cioè giustamente che queste questioni che sono e devono rimanere del tutto personali, incidono nella misura in cui hanno inciso nell’amministrazione della giustizia, un fatto scontato e ovvio e oggi siamo qua a cercare di spiegare come, in effetti, c’è stata un’incisione davvero definitiva o comunque molto molto importante di quei rapporti rispetto proprio all’amministrazione della giustizia. Allora, tanto per far un po’ inalberare e me ne scuso ancora, la collega, voglio richiamare anche per farle comprendere un po’ come funzionava al tempo appunto in questo Tribunale l’amministrazione della Giustizia, le parole dello stesso magistrato, Commissario della Legge Gilberto Felici, che è stato sentito nell’ambito del Procedimento Penale 574-2017 che è il procedimento da cui scaturisce, scaturito dall’appendice alla Commissione di Affari di Giustizia del 30 ottobre 2017, le porto solo rifacendomi al già richiamato procedimento penale che coinvolgeva il Dottor Stefano Bizzocchi, sulle dichiarazioni di Felici, il quale ci dice che…
COMMISSARIO — Avvocato, sono atti prodotti in questo procedimento?
AVV. FABBRI — In questo procedimento no, ma io faccio solo dei richiami e poi valgono per quello che valgono. AVV. VECCHI — Anche quelli di prima non erano… AVV. FABBRI — Valgono per quello che valgono. Valgono come richiami, però non ho nessuna difficoltà se questa è la problematica a produrli, sono richiami sostanzialmente che ritengo in sede di arringa di avere il diritto di fare per quanto valga, e chiudo davvero.
COMMISSARIO – Avvocato bisognerebbe citare atti che sono acquisiti, poi può dire quello che vuole, però richiamare atti che non sono stati acquisiti in questo fascicolo mi sembra abbastanza curioso.
AVV. FABBRI – È veramente l’ultimo passaggio che le faccio dicendole che proprio nell’ambito di quel verbale, dice c’erano delle telefonate da parte di Bizzocchi con Valeria Pierfelici, ne ridevamo, ne scherzavamo, quindi si andavano a fare i sequestri, si andavano a fare i sequestri, si acquisivano telefoni e si facevano indagine esplorative quando si era ancora in fase inquirente e se ne andava a parlare con altri giudici. Questo è quello che succedeva al tempo, ecco perché ho ringraziato la collega perché con le sentenze prodotte finalmente è arrivato il diritto anche sul punto il rispetto dei diritti degli indagati anche nella Repubblica di San Marino. Perché di rispetto dei diritti degli indagati si tratta anche della questione oggetto principale di questo procedimento, quindi il diritto degli indagati di sapere chi sono i giudici che istruiscono il proprio fascicolo, non fosse altro per l’esercizio dei propri diritti di astensione o di ricusazione. Questo non avveniva in questo Paese, non avveniva, nessuno sapeva, a parte il giudice assegnatario, coloro che unitamente al giudice assegnatario del fascicolo gestivano l’istruzione penale e poi c’era tutto il resto, secretazioni sine die che duravano anni, provvedimenti di secretazione non motivati, questa è la situazione in cui ci troviamo noi, quando appunto si svolgevano i procedimenti penali richiamati, una situazione dove l’imputato non poteva sapere perché dalla parte della Difesa non si è mai messo nessuno nel dire che se un magistrato esercita poteri giurisdizionali è diritto della Difesa sapere quali sono i magistrati che in qualche modo esercitano le funzioni giurisdizionali in quel fascicolo? Ed io credo che stiamo dicendo e parlando di questioni molto molto molto ovvie.

Ma siccome in questo procedimento emerge che poi è stato il Magistrato Dirigente Guzzetta a sanare il vizio pretendendo l’introduzione nel fascicolo della richiamata delega, emerge anche che persino nel Conto Mazzini è stata iscritta nel 2019 la delega, perché questo è quello che risulta agli atti, figuriamoci, voglio dire, negli altri!

E questo perché? Perché rimanere celato dietro l’ombra ha evitato, avrebbe evitato, magari se qualche imputato voleva sollevare questioni di amicizia, nemicizia, opportunità, così non si sa qual è il giudice e pertanto gli esercizi difensivi sono annullati.

Quello che è successo in questo procedimento penale in misura diversa dove appunto quando il Dottor Alberto Buriani si presenta unitamente alla collega, al Giudice per i Rimedi Straordinari nella propria memoria mente sapendo di mentire, perché sapeva benissimo che quella delega, la delega non c’era, fa una falsa rappresentazione della realtà al Giudice per i Rimedi Straordinari che si rende probabilmente conto nel corso del procedimento e degli eventi che appunto quella delega in realtà non è mai esistita.

E così arriva poi la sentenza su 310 che le abbiamo prodotto. Quindi è stato un percorso in corso in cui il Giudice per i Rimedi Straordinari in evoluzione si rende conto che si mentiva sapendo di mentire! Allora siccome la delega non c’era, venuto fuori che non c’era la delega, passiamo a sostenere che in altri procedimenti non vi era la delega, che vi era la consapevolezza del magistrato dirigente.

Ma io mi chiedo che cosa cambia se vi fosse stata anche la consapevolezza del magistrato dirigente, rispetto ai capi di imputazione? Che forse avremo dovuto avere una concorrente in più?

Questo non spetta a me dirlo, non spetta a me dirlo ma sicuramente per gli atti di questo procedimento non sarebbe cambiato assolutamente nulla, perché il problema non è neanche più il rispetto dei criteri per il giudice naturale, ma il problema sono le menzogne che vengono pronunciate innanzi ad altri giudici.

E questo naturalmente un po’ nello spaccato che il collega ha preannunciato, anche in sede dí denuncia stessa, dove si fa riferimento alla differenza delle due posizioni, del Dottor Buriani rispetto alla Dott.ssa Volpinari, la quale è anche giusto ricordarlo che era uno dei giudici inquirenti, soggetta dopo quella direttiva del magistrato dirigente che ha dato il ruolo di coordinatore al Dottor Buriani, soggetta anche ad una posizione di tipo, non voglio dire subordinato, comunque il capo degli inquirenti era ben cristallizzato e la stessa era sottoposta e aveva anche il dovere di adempiere alle prescrizioni di colui che era il suo superiore.

Questa è una cosa importante, questo conferimento di poteri da parte dell’ex magistrato dirigente al dottor Buriani, perché deve far pensare che al tempo il dottor Buriani godeva della piena e massima fiducia di tutti.

Ma non solo al tempo, forse anche prima. Io adesso non vorrei ulteriormente urtare sensibilità nel richiamare atti che non fanno parte del processo, però esistono ancor prima dell’ordinanza che dà al Commissario Buriani i poteri di coordinamento, delle evidenti indicazioni, anno 2013, protocollo 269 del magistrato dirigente, agli altri magistrati inquirenti perché al tempo il magistrato Buriani non era alla fase inquirente, ma era nella fase dibattimentale, di una evidente confusione di tutti i procedimenti che facevano capo, che poi hanno fatto capo al Conto Mazzini, scrive a tutti i giudici inquirenti dicendo guardate qua c’è una confusione abbastanza importante sui vari procedimenti, bisogna fare…

E poi nasce la 100/2013, tanta è che questa circolare è del 12 agosto 2013 che è il giorno di entrata in vigore della 100/2013, il cui articolo 16 ha dato la possibilità della costituzione del coordinamento, dove si dice agli altri giudici inquirenti qui c’è un po’ di confusione, diciamo così insomma, per usare un eufemismo, si rischia che certi fatti reato non arrivino a concretizzarsi, gravi.

Facciamo un po’ un summit di questa questione.

Va presa nelle mani. Dopo arriva il trasferimento del dottor Buriani di nuovo a giudice inquirente e poi arriva immediatamente la sua nomina, chiamiamola così, a coordinatore dei giudici. Questo per dirle la grande ed estrema fiducia di cui godeva al tempo il Commissario Buriani da parte di tutti i magistrati, compreso il magistrato dirigente. Allora qualche cosa deve essere pur successo nel corso degli anni e del tempo, è questo che a noi piacerebbe sapere che cosa è successo. Nell’altro richiamato già verbale di cui ha reso testimonianza il Commissario Felici, lo stesso parla di inasprimento di rapporti nell’anno 2016 proprio, fine 2016, non spiega le motivazioni, ma poi se andiamo a vedere anche tutti i procedimenti portati alla Sua attenzione, guarda caso sono più o meno tutti di quegli anni oppure successivi, quando era finito il rapporto, il rapporto personale, allora magari qualcuno ha deciso di andare avanti da solo.

Però nell’andare avanti da solo e quindi attribuirsi procedimenti penali di cui non aveva la competenza o veicolava la competenza, lo ha fatto, è stato fatto anche in assenza di quella delega che era necessaria e comunque fondamentale per garantire la legittimità di tutto il processo, perché quando si toccano concetti come il giudice naturale, credo che si metta in discussione proprio l’essenza della regolarità stessa del processo, non a caso pende su processi importanti anche richieste ad organismi europei di accertamento dell’imparzialità apparente dell’organo giudicante.

Quindi perché è successo questo? Quali sono le motivazioni per cui c’è stato questo evidente cambiamento di rotta, prima anno 2013, 2014 richiamano colui che in effetti e senza ombra di dubbio era il magistrato più competente alla fase inquirente? Poi cos’è successo dopo, nell’anno 2016 e…?

Questo piacerebbe sapere, perché non è che per caso è successo che determinati accertamenti che si facevano su determinate banche e determinate situazioni, non sono andate avanti per altre situazioni del tutto identiche e del tutto analoghe? Non è che per caso il punto di incrinazione è successo proprio perché gli si è detto sì, sì, qui va bene, Conto Mazzini 6 milioni l’abbiamo fatto diventare 160 milioni, con un sequestro per equivalente che ancora grida vendetta, di 165 milioni, costruendo un architrave sovrabbondante e veramente esorbitante, tutti concentrati lì!

E di là, invece, continua ad andare avanti quella linea con questi procedimenti per favorire cosa? Per favorire quel costrutto, quel gruppo di potere che era antagonista dell’odierna parte civile.

Perché loro pagano questo. Asset Banca paga il fatto di essere stata d’intralcio all’azione di potere di un gruppo economico che aveva dei connotati interni ma anche esterni, ma anche esterni, perché questo lo abbiamo visto, lo vediamo, perché l’operazione sui Titoli Demeter per ridare i 40 milioni Conforti è in qualche maniera di tutta evidenza ed è evidente a tutti quali sono le motivazioni di quell’operazione, quindi per escludere e far tornare a casa quel gruppo di poteri, ma questo è il motivo per cui dal mio punto di vista nasce l’incrinazione di quei rapporti, perché mentre si cercava e si è portato avanti determinati filoni giustamente di approfondimento e di indagine, dall’altra parte, quello facente capo alla famiglia che ha fatto beneficiare tutti i Commissari delle famose crostate, paste richiamate, non ha avuto il dovuto accertamento.

Pertanto tutti questi procedimenti e queste situazioni andrebbero analizzate con quel costrutto iniziale al capo primo, un po’ come è successo nella richiamata indagini Mazzini. Allora sì che possiamo capire i veri motivi per cui Asset Banca è stata, come abbiamo definito noi, soggetta ad un omicidio d’impresa. Ecco perché Ercolani gli si disegnava sopra dei costrutti veramente inverosimili. Veramente inverosimili.

Perché in quel momento la linea d’azione di quel gruppo di potere richiamato doveva far fuori Asset Banca, poi doveva probabilmente passare per banca di San Marino, ma per fortuna l’hanno bloccata, per arrivare a Cassa di Risparmio e mischiare tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, compreso gli ammanchi ai cittadini delle pensioni con Cassa di Risparmio.

E’ molto semplice il costrutto, però per farlo ci vogliono le prove, non bastano congetture infondate o idee così non suffragate, non è semplice, una volta bastava scriverlo e quello che scriveva era tutto oro, quindi nessuno poteva neanche permetterci di metterlo in discussione, oggi siamo arrivati giustamente e finalmente ad un paese che della legalità e delle prove ne fa il fondamento delle proprie decisioni, è un po’ più articolato ed è un po’ più difficile rispetto a congetture infondate capaci di essere interpretate in più modi, a voler chiudere come ho aperto quel richiamato provvedimento del Dottor Emiliani.

Io mi fermo qua perché ne avrei talmente tante da dire che potrei rimanere qui ancora per diverso tempo, però credo che sia sufficiente quella che è stata la rappresentazione e che sia sufficientemente richiamato che all’interno del fascicolo vi sono tutte comunque le prove per ritenere, con le distinzioni e lasciamo davvero a Lei la posizione della dottoressa Volpinari perché lo richiamiamo anche in querela, sono due veramente posizioni distinte, diciamo, lasciamo a Lei chiedendo noi comunque l’accertamento della responsabilità, ma la valutazione sulle due posizioni, richiamandomi completamente alle conclusioni che ha già formulato il collega. Grazie.

Fine