San Marino. Processo Gatti-Galassi. Parte 9^. Avv. Cocco: ”Libretti usati a quel tempo da tutti come mezzi di pagamento, lo dice anche il testimone Grandoni”

San Marino. Processo Gatti-Galassi. Parte 8^ – Avv. Cocco: ”Le contestazioni dell’accusa si fondano tutte su presunzioni non su prove. Un po’ poco per entrare in tribunale”

PARTE NONA

Avv. Cocco: ”Di WONDERFOOD ho già detto. Non servirebbe nemmeno vedere se ha intermediato la compravendita in quanto è attività tra privati, comunque andiamo a guardare.

Cominciamo dai testimoni. Cominciamo da ALBERTO FARINA, che era all’epoca dei fatti il direttore dell’istituto bancario che avrebbe fatto confluire i due libretti al portatore accesi diversi anni prima da soggetti diversi all’interno di un unico libretto al portatore. Sei anni dopo, dal 2001 al 2007 viene incassato da Gabriele Gatti. Ovviamente Alberto Farina viene considerato un personaggio che doveva rispondere con riferimento all’ipotesi della Grey & Grey ad esempio. Perchè quello era il monte libretti che lui ha gestito. Beh quando gli si chiede chi era Facchi Andrea Angelo , aff.22 della trascrizione della sua audizione pagina 7159 del fascicolo, risponde: MAI SENTITO NOMINARE. SINCERAMENTE NON SO CHI SIA. Gli chiedono di alcune società e lui risponde, e queste sono indicative perchè era utile capire perchè qui era l’indicazione che diede Gatti al Commissario Buriani, che se questa società era una società anonima che faceva capo, e non è un mistero, all’avv. Marino Nicolini. Il quale faceva degli affari propri, degli affari imprenditoriali come tutti i sammarinesi che dovevano fare investimenti. Niente di vietato dalla legge, ma non c’entra niente con Gatti. NULLA.

Andiamo avanti sempre FARINA dice: ”La circostanza dei libretti al portatore era una cosa normalissima usata per tutte le transazioni ed io non saprei più cosa aggiungere”. Sta dicendo che il libretto al portatore era equivalente ad una banconota che può circolare. Era possibile accendere un libretto e poi quel libretto per acquisire una cosa, ecc.ecc. Insomma il libretto al portatore era cedibile, poteva circolare ed era meglio dell’assegno anzi era come il contante, perchè non necessitava di girata, dato che l’assegno poteva essere scoperto. Mentre la corresponsione del libretto al portatore garantiva la certezza del pagamento del denaro. Era un titolo di credito nell’ambito del territorio sammarinese. Questo contraddice la lezioncina che c’è venuto a fare l’AIF (Muccioli ndr) quando ci ha detto che era un titolo di risparmio. Per favore va bene non dover per forza testimoniare a favore della difesa ma neanche prendere in giro giudice ed avvocati in aula in tribunale quando ha detto che è un titolo di risparmio. Si chiama libretto al portatore, la detenzione ne fa possesso quale titolo di circolabilità utilizzato a miliardi come dice la relazione del nucleo antifrode all’interno di questo procedimento che non ha contestato un libretto al portatore a nessuno.

E’ venuto qui l’ing. Marino GRANDONI che ha dichiarato: ‘Il libretto al portatore era la regola nelle transazioni commerciali.”

E se questa è la regola, ovvero la circolabilità del titolo, mi volete dire perchè fondate tutta l’accusa sulla presunzione che questo libretto, una volta emesso, sia stato nella disponibilità di Gabriele Gatti fino all’estinzione? Non poteva essere circolato in migliaia di mani come tutti i libretti al portatore in ogni compravendita immobiliare sammarinese? E credo che non ci sia nessuno che possa smentire questa circostanza, neppure l’AIF. Grandoni dice ancora che ha presentato centinaia di progetti ed alcuni gli sono stati accettati ed altri no, come è normale nella dialettica e nella politica, soprattutto in un piccolo paese come è San Marino, ragiona con logiche che non sono quelle dell’imprenditore. Si lamentava quando un progetto non era stato accettato, ma non per questo mi è stato chiesto un pagamento che di fronte al diniego del quale non mi è stato accettato un progetto. Quindi Marino Grandoni è un test a discarico di Gabriele Gatti, così come prima Alberto Farina; sono due test che contraddicono la tesi dell’accusa.

I processi si fanno così. Tesi e prove, testi uguale prova, questi testi sono testi contrari alla tesi dell’accusa.

E’ stato provato a chiedere se esistevano delle società di fatto all’interno delle operazioni immobiliari che hanno contraddistinto la sua attività di imprenditore, di fatto è lo stesso Grandoni che ci dice che ci sono state decine e decine di aperture di libretti al portatore fatti dalla mia segretaria per mio conto perchè era normale e consentito fare questo. Perchè anche l’AIF, quando ha provato a dire che non si poteva, è venuta a dirci che bisognava annotare dietro il trasferimento pena una multicina. Qui siamo in un’aula penale dove non stiamo applicando delle sanzioni amministrative perchè sulla cambiale non c’è un bollo. E non strumento idoneo annullato oggi perchè non c’è più. E non c’è più per una norma che ha voluto Gabriele Gatti, come il commissario Buriani sapeva. 

Sui libretti Grandoni dice: ”Io l’avevo spiegato bene al Commissario, quando mi chiedeva allora. La cosa principale era quella dei libretti, del ’90-’91, però io ho spiegato che oggi sembra che usare i libretti fosse una cosa da malavitosi. Il libretto, invece, era una normale tecnica di pagamento, tra l’altro estremamente garantista perchè dava la certezza dei fondi, era immediatamente trasferibile e veniva usato senza pagare commissioni ed era un sistema di pagamento larghissimamente utilizzato tant’è che noi ne avremmo fatti a centinaia. Era un normale mezzo di pagamento. In quegli anni i bonifici non esistevano e se esistevano non li usavamo. C’era l’assegno e quando tu hai a che fare con un imprenditore che non è noto prendere un assegno è un problema, quindi il libretto era un sistema perfettamente garantista e ne circolavano a decine. Lo utilizzavano per tutte le forme di pagamento. Questo è il motivo che ho spiegato all’inquirente. Io non lo so perchè Nicolini avesse quel libretto li ma i libretti circolavano.”

FINE DELLA PRESUNZIONE! O neghiamo questo, o lei nega, se vuole fare una sentenza che dia ragione a quello che le hanno chiesto, 20 anni di storia economico-finanziaria di San Marino. E cioè che in questa Repubblica i libretti al portatore non si potevano utilizzare e non si utilizzavano in questo modo OPPURE lei non può presumere che chi estingue il libretto lo abbia ricevuto da chi lo ha acceso. E’ impossibile.

Gliel’ho fatto mille volte in quest’aula l’esempio. Ma se questa mattina io fossi andato al bar di fronte al tribunale ed adesso pagato il mio caffè e lei ci fosse andato dieci minuti dopo di me e se l’avessero dato di resto la mia banconota vogliamo presumere che io l’ho corrotta per questo processo? Perchè le stanno chiedendo questo nulla di più.

Se questo è un titolo che circola, circola, quindi non si può fare l’equazione che chi lo emette lo ha da dato a chi lo incassa. FINE.

Grandoni ne ha parlato per tutto l’interrogatorio. Ha parlato anche delle società di fatto che utilizzavano senza costituirle, in cui mettevano i soldi nei libretti. Uno andava a fare l’operazione e poi riprendevano i soldi alla fine dell’operazione spartendosi il plus valore della vendita. Questo era quello che succedeva. Quindi a distanza di decenni venire a dire che Gabriele Gatti ha incassato un libretto che originariamente era stato emesso è fare un’equazione che probabilmente nemmeno l’avv. Nicolini sarebbe stato in grado di fare. Perchè mentre gestiva i soldi di Gatti, lecitamente gestiva anche i soldi di altri suoi clienti perchè un avvocato-notaio questo faceva nonché i suoi investimenti ed altre cose. E se doveva regolare delle partite utilizzava quello che era consentito dalla legge utilizzare.

Questa equazione non può essere portata alla base di nessun ragionamento se non negando l’evidenza di questo paese.”