San Marino. Processo Gatti-Galassi. Parte6^. Avv. Cocco sull’ex Ispettore Paolo Francioni: ”performance squalificante la sua testimonianza per l’attività inquirente”

San Marino. Processo Gatti-Galassi. Parte5^. Avv. Cocco: ”Buriani archivia per l’associazione a delinquere, l’accusa che ha portato Gatti in carcere”

PARTE SESTA

Avv. Cocco: ”Veniamo al processo, che forse è la cosa più utile. Il processo di quello che resta, ovvero resta solo un’imputazione che era a corollario che non serviva a niente. Quando l’inquirente l’ha fatta gli serviva a tenerlo in piedi, oggi. Tra l’altro ricordiamoci sempre – e non c’è stata una parola su di lui – quello che ha risposto l’ex ispettore capo del nucleo antifrode PAOLO FRANCIONI, quella che è stata una performance squalificante per l’attività inquirente di questa vicenda. Perchè ricordiamoci che Francioni inizia questo procedimento dicendo: ”Come da sua richiesta (e non c’è) risultano dagli atti istruttori provati gli atti istruttori di Stolfi e Podeschi contro Gatti (che non esistono).

Quindi serviva questo, d’altronde il Commissario inquirente Buriani l’aveva già detto a Ciavatta quando disse che tra un pò lo avrebbe arrestato, a questa iniziativa.

E questa iniziativa inizia con una serie di contestazioni. Andiamo ora a guardare i libretti che, secondo questa contestazione un po’ stravagante, fanno coincidere il soggetto che li accende con il soggetto che li estingue. Cioè se io lo accendo e sei anni dopo lei signor giudice lo estingue quel libretto si presume – questo è quello che ci raccontano – sia sempre rimasto nella sua detenzione. E’ il caso del libretto sulla Grey & Grey, del libretto sulla presunta questione Eurocommercial Bank, che ricordo a tutti essere stati aperti da soggetti diversi anni prima. Fatto confluire in un libretto da Alberto Farina, direttore nel 2001 del Cis, ed essere stato incassato da Gabriele Gatti 6 anni dopo. 6 anni dopo.

O partiamo dal presupposto che il libretto al portatore fosse uno strumento di pagamento, e fra un pò vediamo decine di testimonianze che lo affermano, oppure diciamo che non era uno strumento di pagamento ed il soggetto che lo versa veniva ricevuto solo dal soggetto che lo ha acceso. Però è un pò raccontare un’altra San Marino, un’altra narrativa perchè il libretto al portatore era uno strumento di pagamento, dato che si chiamava al portatore proprio perchè chi lo deteneva ne era il proprietario. Portabilità, lo diceva il nome stesso.

FINE PARTE SESTA