San Marino. Processo Gatti – Parte 4^ (eccezioni preliminari) – ”Buriani arrestò Gatti perchè era in corso un pericoloso attentato alla rispettabilità della magistratura, o meglio di se stesso. A questo punto si doveva astenere ma non lo fece”

Continuiamo la pubblicazione dell’intervento dell’avv. Cocco (difesa Gatti) durante la prima udienza del processo per il reato di riciclaggio a Gabriele Gatti e a Clelio Galassi. – QUARTA PARTE –

”Il dott. Gabriele Gatti è stato detenuto 6 mesi nei quali non è stata fatta un’indagine rivolta alle motivazioni della misura cautelare. Perchè? Perchè il fascicolo ha altri due vizi, uno genetico ed uno procedurale.

Comincio con quello procedurale. Se rileggiamo la misura cautelare, il Commissario Buriani arrestò Gabriele Gatti perchè era in corso un pericoloso attentato alla rispettabilità della magistratura, o meglio di se stesso. Buriani si sarebbe dovuto astenere essendo parte offesa di quel procedimento.

Non è stato arrestato per riciclaggio, però dovevano pensare che avesse fatto qualcosa di illecito ,pensavano a tutt’altro.

Mandiamo un mandato di arresto, un bel capo di imputazione; tutte cose che si sono asciugate e sparite. Ma se viene arrestato per un asserito piano assieme ad altri soggetti che poi, per autocensura e non uso altri termini, è stato archiviato dallo stesso richiedente. La motivazione per la quale Gabriele Gatti è stato sei mesi in carcere è stata archiviata. Forse si doveva astenere il Commissario inquirente perchè era la parte offesa del presunto reato.

Poi c’è un altro problema serio su questo fascicolo. Il Prof. Sgubbi diceva sempre che bisognava partire dai capi di imputazione, dal numero uno del fascicolo. Lo prenda sig. giudice, la prego. Nel foglio n.1 del 18 maggio, giorno di iscrizione, c’è scritto ”vista la nota odierna trasmessa dal nucleo antifrode”. Bene! E’ la notizia di reato.

Al foglio n.2 c’è la famosa nota dove c’è scritto dal nucleo antifrode: ”in esecuzione da lei richiesto”. Eh no! la nota non può cominciare con questa dicitura, io voglio vedere anche quello che è stato richiesto prima del foglio1. Il giudice, salvo che non sia il Re Sole che poteva tutto, non può iniziare un procedimento penale in Motu proprio salvo che non abbia una notizia di reato! ”In esecuzione di quanto disposto dalle ll. Signorie con il provvedimento citato in oggetto” e vado all’oggetto allora, perchè la nota del nucleo antifrode cioè dell’ispettore Francioni del 18.03 dice ”esecuzione del vs. provvedimento del 21.01”

Ah caspita! Io lo pretendo quel provvedimento in questo fascicolo! Ne faccio formale richiesta ADESSO! Non l’ho trovato e se mi è sfuggito, sig. giudice, segnalatemelo pure. Io non l’ho trovato! Il provvedimento è stato assunto dall’ispettore Francioni, che lo richiama essendo un pubblico ufficiale, e deriva da una richiesta del commissario Buriani ha fatto nell’ambito di procedimenti penali a noi sconosciuti, che sono il 306.2010 e 769.2012 e non sono mai stati allegati. Non so di cosa parlino e non ci sono.

Allora per vincere l’idea che questo sia un procedimento che nasce ”motu proprio” vorrei l’acquisizione di questi provvedimenti, perchè altrimenti anche la genesi di questo fascicolo è contra-legem, oltre alle norme non solo sul giusto processo ma IL PROCESSO cioè il viaggio che parte dalla imputazione alla sentenza. Qui evito di fare lo sforzo giuridico di citare le norme di diritto interno ma possiamo partire dall’art.15 della dichiarazione dei diritti terzo comma, la Convenzione dei diritti dell’uomo art.1-3-6.

Le chiedo quindi di decidere come vuole ma per un percorso giudico delle norme perchè solo così le sentenze saranno anche giuridicamente rispettabili e rispettate anche dagli imputati che così potranno capirle.”

FINE PARTE QUARTA