San Marino. Processo Gatti – Parte 5^ (eccezioni preliminari) -”BURIANI NON SI COMPORTA SEMPRE ALLO STESSO MODO. COME NEL CASO DELL’ESPOSTO CONTRO DI LUI”

Continuiamo la pubblicazione dell’intervento dell’avv. Cocco (difesa Gatti) durante la prima udienza del processo per il reato di riciclaggio a Gabriele Gatti e a Clelio Galassi. – QUINTA PARTE –

”Il Commissario Buriani non si comporta sempre allo stesso modo, sa sig. giudice! Lo stesso Commissario Buriani nel procedimento penale 296.2017  venuto a conoscenza di un esposto presentato contro di lui per presunti reati compiuti in quel procedimento si era doverosamente e correttamente astenuto; quindi la conosceva la legge. E l’astensione era stata accolta! Sentenza n.2 dell’8 maggio 2018 avendo il Giudice dei Rimedi Straordinari accertato che se la condotta, che si assume contestata ai prevenuti/indagati, si rivolge contro il Commissario Inquirente è in oggettiva incompatibilità giuridica per poterla analizzare. A Gabriele Gatti lo hanno arrestato! Qui è venuto a mancare il rispetto del diritto e dei principi regolamentari.

NON SI PUO’ FARE QUESTO, NON SI PUO’ FARE QUELLO CHE HA FATTO BURIANI!

Le norme giuridiche anche europee stanno a presidio del percorso. L’unico momento di rimedio è questo! Il rimedio non è sanabile, il rimedio è rimettere in istruttoria. E ce lo dice anche la Corte Europea, sentenza Vera Fernandez contro Spagna 06.01.2010 – paragrafi da 108 a 114 sulla regressione del procedimento rimette i diritto di difendersi provando in ogni fase del procedimento, per di piu’ in un procedimento di carattere inquisitorio come quello di San Marino. Anche in quello italiano valgono e non ha le facoltà del sammarinese.

La Corte europea dice anche che il provvedimento di secretazione è un provvedimento eccezionale e non la regola: ”Il magistrato che dispone la secretazione del fascicolo deve enunciare, in forma chiara e precisa, le ragioni di interesse che giustificano la compressione dei diritti degli indagati”.

Qui è violato sia il momento di emissione del provvedimento di secretazione sia il termine che impone, invece, la norma interna. Un diritto generale dice quando lo puoi fare, che può essere quello comunitario, internazionale, della convenzione dei diritti dell’uomo e richiamata dall’art.1 dalla Dichiarazione dei Diritti come da sentenza del giudice Dott. Vitaliano Esposito in questo procedimento che ha chiarito pacificamente. Quindi è norma interna immediatamente attuabile e quanto può essere fatto ovvero 6 mesi + 3 mesi che non sono i 3 anni del procedimento di Gatti! Signor Giudice.

Sul punto sentenza Van Meckelen & others contro Olanda 24.04.97 paragrafi da 54 a 58 Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Qui vorrei fare un intervento sul perchè a questo punto è successo questo. Dovrei citare altri procedimenti, dovrei prendere pezzi di altri fascicolo per capire perchè in quel determinato periodo storico, a 5 mesi dalle elezioni politiche in questa Repubblica, una persona viene messa 6 mesi prima in carcere eppoi quando esce gli si dice che non può parlare di politica ma qual è il pregiudizio che non può parlare di politica alle indagini?

Qualora Gabriele Gatti fosse uscito, ha fatto politica tutta la vita, se anziché andare al bar ed anziché parlare di Fiorentina avesse parlato di politica che danni faceva alle indagini, visto il mandato di arresto che parla solo di politica e non di reati.

Ed oggi siamo a chiedere a lei, o a chi lo può fare che non è lei, a quale reato presupposto, specificandoci all’interno del 199bis,  per quale delle due fattispecie dobbiamo difenderci.

Questa l’altra causa di regressione del fascicolo in indagine che lo riporta un attimo prima della enunciazione del decreto che lo rinvia a giudizio. Questa lo restituisce al Commissario Inquirente e ne faccia un buon uso. Decida lei, perchè non lo può decidere lei sig. giudice, in che fase rimettere Gabriele Gatti i suoi diritti di difesa.

Quando durante le vacanze d’agosto, il Commissario Buriani sapendo di essere stato denunciato da Gabriele Gatti desecreta e dopo alcuni giorni rinvia a giudizio. Dopo la secretazione del fascicolo, prima del rinvio a giudizio, a Gabriele Gatti gli doveva essere fatta la contestazione finale, gli doveva essere permesso di essere interrogato.

E’ un diritto di qualunque indagato senza distinzioni di sorta, quello di rivolgersi all’inquirente e magari non essere rinviato a giudizio.

E’ questo quello che vuol dire la norma difendersi provando in ogni fase. E alle conclusione delle indagini glielo devi dire quale è la contestazione finale per cui lo vuoi rimandare a giudizio. Gli devi consentire, se lo vuole, di mettersi a sedere davanti al magistrato e spiegare, convincere, provare, mentire – la legge consente tutto – affinchè assuma o meno una decisione sul rinvio a giudizio.

Anche questo non è stato fatto. Anche questa è una violazione che determina la regressione di questo procedimento al Commissario inquirente finché se vuole siano sanate queste, ma imprescindibilmente sia sanato il decreto di citazione a giudizio. Perchè sennò, mi creda, io non lo so mica durante questo processo a che cosa ci dovremo difendere.”

FINE PARTE QUINTA