Qui di seguito le dichiarazioni dell’avv. Filippo Cocco durante la sua arringa difensiva davanti al giudice di primo grado del tribunale di San Marino avv. Roberto Battaglino durante il procedimento che ha visto condannato, tra gli altri, il giornalista David Oddone per truffa alle assicurazioni.
”Vi sono diverse violazioni effettuate durante questo processo – dice l’avv.Cocco – e gli atti relativi a questo procedimento sono stati secretati più del doppio rispetto al termine consentito dalla legge, anche se la legge non da sanzioni se questi termini vengono disattesi. Anche su quello mi sento di dire qualcosa.
Non abbiamo sentito un testimone sui fatti – afferma Cocco – tranne per i periti che ci hanno detto che hanno fatto il sopralluogo, poi lei è sovrano dell’udienza (riferito al giudice Battaglino) e ha deciso di non sentire gran parte dei nostri test, ma le persone che sono venute qua non sono le stesse che sono state sentite in indagine. Non abbiamo avuto il piacere di partecipare – rincara la dose l’avvocato del foro di Rimini – all’assunzione di nessuna che la Polizia Civile ha legittimamente acquisito.
NESSUNO HA SBANDIERATO INIMICIZIE, IO HO PROPRIO DETTO – DICE COCCO – CI SONO STATE VIOLAZIONI DI LEGGE, NON INIMICIZIE.
L’art. 3 ritengo sia stato assolutamente violato in quanto non è stato possibile per i nostri assistiti partecipare agli atti istruttori, continua Cocco, ma anche l’art.5 della legge sul giusto processo è stata violata in quanto dice che un fascicolo può stare secretato al massimo 9 mesi. Qui invece sono passati quasi 2 anni, allora bisogna vedere per quale motivo sia stato secretato per quasi due anni. Io ho sostenuto – dice Cocco – che il Commissario inquirente abbia abusato della facoltà che è concessa dal comma 7 dell’art. 5 della legge sul giusto processo cioè quella di fare ricorso alla rogatoria, perché se si fa ricorso ad una rogatoria lo si fa perché c’è una necessità istruttoria non per prorogare e tenere vivi i termini di un fascicolo. Tant’è che quando poi si ha la necessità di chiudere il fascicolo si rinuncia anche alla rogatoria, ma se rinunci al diritto per il quale stai violando il mio rinunci anche al beneficio. Qui sembra che di non dire nulla di strano.
C’è stata la violazione del diritto di difesa perché vi è stata un’assoluta disparità di trattamento tra gli indagati. Il fascicolo è stato secretato ad una parte degli indagati e non a tutti, non certo a Leone e non certo a Giuliani. Bisogna capire perché alcuni hanno diritto di partecipare all’attività d’indagine ed altri no. Perché Leone e Giuliani possono essere sentiti in sede istruttoria e Pecci no? O la madre di Oddone no? La sig.ra Lombardozzi ed altri testi. Sono state sentite anche altre persone che non hanno confermato le tesi di queste truffe plurime e quindi sono state un po’ disattese.
Nell’art.15 della Carta dei diritti, nell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che questa Repubblica si richiama, dicono che vi sono dei limiti temporali per poter limitare i diritti della difesa e solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Questo lo dicono i codici, forse non lo dice la 93 del 2008 ma lo dice la Carta dei Diritti, lo dice la Cedu. Per violare i diritti della difesa per un periodo di tempo, lo si può fare solo in presenza di presupposti di legge e temporalmente. In questa vicenda il limite temporale non è esistito.
Noi abbiamo appreso di questa indagine a 15 giorni dal rinvio a giudizio, dopo due anni di secretazione.
Il fine non giustifica i mezzi. Le chiedo – continua Cocco – di chiarire se queste cose possono essere fatte, perché avallare un principio del genere vuol dire anche sposare quello che ha detto un ispettore di Polizia, quando a domanda di questa difesa ho chiesto: visto che avete suggerito, quali gestori dell’indagine, al Commissario inquirente la secretazione, mi spiega perché questo fascicolo doveva essere secretato? E lui ha dato una risposta che mi ha lasciato perplesso anche me. Ha risposto perché uno degli indagati era un’avvocato. Non mi risulta che per gli avvocati ci sia un codice diverso! Sennò cambio mestiere domattina. C’è scritto da qualche parte che se uno degli indagati è un’avvocato non si possono vedere gli atti? Che il fascicolo deve essere secretato? Che io ho meno diritti degli altri? E’ realmente successo questa cosa? Avviene davvero questa cosa? Vi va bene davvero questa cosa? Io prendo atto, ma non credo sia consentito dalla legge!
Siccome non c’è una controprova motivazionale del Giudice, perché non ce l’ha data, e mai avrebbe fatto una cosa del genere e ne sono convinto, vediamo se questo consente che l’attività sia legittimamente utilizzata nei confronti degli indagati oggi imputati a fronte del fatto che oggi non è stata ripetuta. Perché questi zelanti coindagati perché non sono venuti qui a ripeterlo nel loro candore di collaborazione non hanno risposto alle nostre domande? Che cosa avremo mai potuto chiedergli di diverso?
E’ sta proprio qui la violazione! Alcuni imputati, rispetto ad altri, hanno avuto dei diritti diversi. Chissà se avrebbero confessato un reato! Io non lo so, dato che non gli è stato chiesto. Non gli è stato detto che c’era un’indagine a suo carico! Non ho detto che quegli atti sono stati compiuti per inimicizia, io ho detto che quegli atti sono stati compiuti in violazione della legge.
Forse sarà anche normale che un poliziotto venga da casa, fuoritutto, in borghese a fare un interrogatorio e non si metta nemmeno a verbale. Sarà anche prassi, ma ho dei dubbi. Lei giudice fissa gli aspetti procedurali, quelli rimangono e sono i veri problemi di questa vicenda.. Poi possiamo fare finta di niente, possiamo dire che il fine giustifica i mezzi, come Machiavelli, però lei fa il giudice. E’ a lei che prima di arrivare a guardare il merito vediamo su cosa dobbiamo fare il processo.
Queste violazioni sono sanzionati dalle norme interne ed esterne, dalle quali ancora questa Repubblica si richiami pena che deve decidere lei. Questo è il ruolo del giudice. Verificare se c’è stata una violazione di un diritto, rimettendo il fascicolo in istruttoria o se questa lesione non è più recuperabile dichiarare nullo l’atto. Qui c’è stata una violazione di un diritto, ma deve deciderlo lei.
Ho sentito dire dai colleghi di parte civile che i fatti sono stati confermati in aula. Ci sono state testimonianze e prove che avrebbero confermato cosa? Qui l’unica prova che sono a supporto della tesi accusatoria sono le confessioni. Tutto il resto io non l’ho visto. Dove sono le prove che questi sinistri siano stati preordinati? L’urto c’è stato o no? Sono andati a sbattere o no? Perché se l’urto non c’è stato c’è un difetto di giurisdizione. Noi non sappiamo se l’incidente c’è stato o meno! Nessuno ce lo ha detto!
Le chiedo di dirmi Signor Giudice se c’è stata la botta o meno? C’è stata o non c’è stata? Perché simulando l’evento vuol dire altra cosa, vuol dire anche che non c’è stato appunto simulato. Se non c’è stato abbiamo palesemente un difetto di giurisdizione.
Certificati medici. Oggi ho sentito dire delle cose pazzesche sui certificati medici. I certificati medici soprattutto quelli della ASL non sono falsi. Io non ho visto – dice Cocco – querele di falso. Se è tutto finto perché non ci sono anche i medici qui al processo come imputati? Perché non li abbiamo sentiti? Visto che si tratta di diversi medici, di un’unita sanitaria locale, e di istituti privati, di perizie di parte e di controparte prima di risarcire il sinistro vuol dire che sono tutti d’accordo?
Quindi dovrà essere chiarito anche se un’unghia rotta c’è stata o non c’è stata! Se non c’è stata mettiamo sotto processo tutti i medici! Fatele le denunce, sentiamoli. Quindi altro che risultanze probatorie, oltre alle due confessioni delle quali ho già detto e sulle quali vorrei dire che il fatto che non siano state replicate davanti al Commissario della legge non mi interessa nulla. La genuinità delle confessioni avviene quando sei davanti alla polizia e come folgorato sulla strada di Damasco queste due personaggi con le frasi a verbale decidono spontaneamente di collaborare e dicono la stessa identica frase (?) ma va bene è prassi che si faccia copia incolla dei verbali, anche questo ho sentito dire. Cosa pensate che quando vanno davanti al commissario della legge dicono che non è vero? E’ quello il momento focale.
La sig.na Leone ci ha detto anche di essere stata pagata, in contanti, però ci ha detto di aver versato i contanti sul conto corrente. La prova che questa affermazione sia vera? Non c’è! Non era difficile richiedere un estratto conto. Non c’è! Forse lo hanno chiesto, forse si sono dimenticati? Non c’è. E noi non lo abbiamo potuto chiedere! Ne alla Leone, ne a chi ha fatto le indagini. Ma non c’è! Quindi tutt’altro che risultanze probatorie di quanto dichiarato.
A me pare che non rimanga altro che la confessione di questi due coindagati se andiamo a guardare il merito della vicenda. Ma la confessione di due coindagati, (dopo aver superato tutte le questioni del rinnovo in sede di discussione, in merito alle violazioni del procedimento, oltre a quella di giurisdizione e della rimissione degli atti in istruttoria o deflatoria di non utilizzabilità), è elemento idoneo per arrivare una sentenza di condanna?
IN NESSUN PAESE LO E’. NEMMENO IN ITALIA. Infatti l’art.192, 3° comma, del codice italiano ci dice che la dichiarazione del coindagato, se non puntualmente riscontrata e verificata nei fatti non è di per se elemento idoneo per arrivare ad una sentenza di condanna. Mi pare anche ragionevole. Se domani arrivasse l’Avv.Fabbri in preda al delirio a dire che io e lui – dice Cocco – siamo andati a fare ad un supermercato qua di fianco, ammesso che la rapina vi sia stata, io come mi potrei difendere? Lei mi potrebbe condannare con le sue dichiarazioni autoconfessorie? Ritengo di no, in nessun paese.”