San Marino. Processo riciclaggio dal Congo. Eccezioni preliminari, Avv.GL Bacciocchi: ”Il Commissario Buriani non è stato nominato nel processo, e i suoi atti sono nulli”. Eccezione rigettata

Tribunale San MarinoFuochi d’artificio oggi nel processo per il riciclaggio di oltre 70 milioni della ”Corruzione dal Congo”, e cioè del denaro, movimentato a San Marino nella Banca Commerciale Sammarinese sino all’aprile del 2012, del Presidente congolese Brazaville Denis Sassou Nguesso.

Secondo l’avvocato Gian Luigi Bacciocchi – che difende Stefano Bertozzi cioè un funzionario della Banca Commerciale Sammarinese che gestiva i rapporti d’affari con Chironi ed eseguiva le operazioni da lui ordinate – il commissario inquirente Alberto Buriani non ha titolo per stare nel processo in quanto non legittimato da un atto formale di nomina; non c’è – afferma – il documento di nomina. Pertanto tutti gli atti da lui firmati – secondo Bacciocchi – sono nulli. Cioè ci sono stati atti istruttori firmati da un soggetto che non è stato nominato a fare quegli atti, secondo l’avvocato di Borgo Maggiore,  quindi tale vizio porterebbe alla nullità di tutti gli atti da lui firmati.

Precedentemente l’Avv.Campagna aveva sollevato eccezioni sul fatto che sia Buriani fosse incompatibile in quanto la norma (la legge 100/2013) sarebbe incostituzionale e sulla comunicazione giudiziaria che considera nulla in quanto non tempestiva. Sono mancati interventi – come dice l’Avv.Campagna – a tutela del diritto di difesa. Della stessa opinione è anche l’avvocato Gian Nicola Berti  – che difende Gastone Travisani all’epoca dei fatti contestati Presidente del consiglio di amministrazione di Business Financial Consulting, società finanziaria finita in liquidazione coatta, e gestore dei mandati fiduciari che Philippe Maurice Chironi sottoscriveva con Bfc in nome e per conto di società delle quali era legale rappresentante, procuratore o delegato – che si lamenta del fatto che al suo assistito è stato comunicato di essere indagato dopo qualche anno dall’apertura del procedimento, ledendo così – secondo Berti – il diritto di difesa; qualora fosse stato informato tempestivamente avrebbe potuto portare atti e documenti a sua discolpa. Dopo anni, per Berti, tutto è stato compromesso.

Risponde il Procuratore del Fisco Avv. Giovanni Belluzzi che afferma: ”Le eccezioni sono state promosse solo per una questione dilatoria e sono state avanzate solo durante il giudizio penale. C’è un’ordinanza n.5/2003 del Giudice Nobili dove venne affrontata la questione della sostituzione di un magistrato nel corso di un procedimento. L’Atto di nomina da parte del Magistrato Dirigente è un atto non sindacabile da parte delle difese. Nel nostro caso c’è la legge n.100/2013 che prevede che un commissario o più commissari possano intervenire, anche durante un procedimento iniziato”. Anche per quanto riguarda la comunicazione giudiziaria per il PF è solo una questione dilatoria a cui il Giudice si è già tante volte pronunciato.

Avv. Gian Luigi Bacciocchi risponde che che manca l’atto, e non si tratta del il fatto che il Magistrato Dirigente possa nominarlo o meno, che legittima quel giudice ad operare in quel fascicolo. Ci deve essere – parole di Bacciocchi – una sentenza giusta con processo giusto. La condanna o l’assoluzione sta negli atti. Il Pf sta per quello, e cioè per vedere la legittimità degli atti. Chiosa Bacciocchi: ”non è un magistrato e non è un giudice”.

Il Commissario nel riservarsi di motivare unitamente all’ordinanza con la quale verrà accolta o rigettata la questione di legittimità presentata dall’Avv.Campagna, nell’anticipare che all’interno dei fascicoli penali non risultano inserite le disposizioni del magistrato dirigente circa l’assegnazione dei fascicoli che in sostanza come osservato nel provvedimento all’interno del presente procedimento la questione attiene ad un aspetto organizzativo, conforme a precise disposizioni del magistrato dirigente, a sua volta rispettose della legge, nel rilevare quanto alle questioni circa la comunicazione giudiziaria che nell’art.4 si fa riferimento solamente ad obblighi relativi all’invio della medesima senza nessun riferimento alla data di ricezione della comunicazione in questione, che in atti ampiamente dimostrato che l’imputato Chironì ricevette la comunicazione giudiziaria, tanto che effettuò un accesso agli atti.

Che con riferimento all’invio delle ulteriori comunicazioni giudiziarie si rileva che in relazione agli atti compiuti dal giudice inquirente semplice riferimenti all’organo segnalante, acquisizioni di documenti per procedimenti per rogatoria, non appare nemmeno ipotizzabile una dichiarazione di nullità di atti ai quali gli imputati avrebbero potuto partecipare, che gli altri aspetti sollevati dalla difesa attengono al merito circa l’incomprensibile coinvolgimento di determinati soggetti (e non di altri), che in merito alla difficoltà di esercitare il proprio diritto alla difesa non risulta dagli atti che siano state richieste possibilità di produrre copia presente altrove, che quanto alla possibilità di visionare gli allegati risulta che almeno un difensore ha avuto possibilità di visionarli espressamente menzionati nel procedimento rigetta le questioni illustrate dalla difesa degli imputati. 

Il processo si aggiorna al 1° febbraio 2016