San Marino. Pronta una nuova legge sulla morte. Il segretario Mussoni ha depositato un Pdl che modifica il regolamento del 1910.

MussoniUno degli obiettivi e? “porre le basi per la donazione di organi umani nel nostro Paese”.

Dopo oltre 100 anni si appresta a cambiare la legge che regola l’accertamento e la certificazione di morte sul Titano. Pochi giorni fa il segretario di Stato alla Sanita? Francesco Mussoni ha infatti depositato un apposito progetto di legge in Segreteria istituzionale che verra? dunque portato nel Consiglio dei prossimi mesi per la prima lettura. Come lo stesso spiega nella relazione al testo, uno dei motivi che hanno spinto a realizzare questo progetto e? “porre le basi per la donazione di organi umani nel nostro Paese” che ad oggi non si possono fare per il contenuto del Regolamento di Polizia mortuaria del 15 marzo 1910.

Ma non e? tutto. Infatti Mussoni punta a “aggiornare la definizione di morte, utilizzando lo standard neurologico per la determinazione della morte, che si basa sui criteri definiti dalla Commissione di Harvard nel 1968 ed e? ormai giuridicamente riconosciuto dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo”. Inoltre con questa legge si vuole “identificare moderne procedure, modalita? ed obblighi per accertare e certificare la morte da parte del sanitari, istituendo altresi? un Collegio medico per l’accertamento, introducendo la figura del medico necroscopo e prevedendo sanzioni in caso di inadempimenti”.

Il Pdl ha 10 articoli e 3 tabelle allegate. Nel 1° si precisano le definizioni, non secondarie quando si tratta di temi cosi? delicati. Ad esempio per “morte di un individuo” si intende la “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. L’altra novita? e la figura del medico necroscopo, un “medico che svolge la funzione di accertamento della morte”, designato dal Direttore dell’Iss. Compito del necroscopo e? accertare la morte “entro 30 ore dalla constatazione del decesso”.

Decesso che puo? avvenire per tre motivi: “lesioni fisiche incompatibili con la vita, come decapitazione o disintegrazione fisica”; “arresto cardiaco persistente”; “lesioni encefaliche in individui sottoposti a manovre rianimatorie”.

Nel caso di arresto cardiaco l’articolo 3 stabilisce che “si intende dimostrata la morte quando un medico rileva per 12 minuti, dopo la fine di eventuali sforzi rianimatori, l’assenza di battito cardiaco, di polso periferico e di attivita? elettrica cardiaca all’elettrocardiogramma”.

In caso di lesioni encefaliche invece la morte “si intende dimostrata quando sussistono simultaneamente le condizioni clinico·laboratoristiche” riportate nella prima tabella allegata “e la conferma di almeno un esame strumentale” tra “elettroencefalogramma dimostrante l’assenza di attivita? elettrica di origine cerebrale” e “tomografia computerizzata dell’encefalo con iniezione di mezzo di contrasto (angio TC) dimostrante l’assenza di flusso ematico encefalico”. In questo caso la procedura di accertamento “non puo? essere inferiore alle 6 ore”.

L’art. 4 sancisce gli obblighi dei sanitari quando si trovano a dover constatare, accertare e certificare la morte. Viene specificato che la constatazione spetta al medico curante o di continuita? assistenziale, al medico ospedaliero oppure, in caso lesioni encefaliche in individui sottoposti a manovre rianimatorie, al medico rianimatore. L’accertamento spetta invece al medico necroscopo o, sempre in caso lesioni encefaliche in individui sottoposti a manovre rianimatorie, al Collegio medico.

L’art. 5 identifica la composizione e le funzioni del Collegio medico per l’accertamento di morte, organismo nuovo per San Marino. E? costituito da un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in neurologia e un medico di direzione sanitaria o medico con altra specialita?, designato dal Direttore delle Attivita? Sanitarie e Socio Sanitarie al momento della convocazione.

“I componenti del collegio medico annotano tutte le fasi dell‘accertamento nella cartella clinica c dispongono la videoregistrazione dell’esame clinico/strumentale di accertamento” e in caso di non unanimita? di valutazione o decisione dei componenti del collegio medico “l’accertamento deve essere interrotto e ripetuto successivamente”.

L’art. 6 stabilisce la facolta? del medico curante, del medico necroscopo, del Direttore del Dipartimento Ospedaliero deIl’Iss, del Direttore delle Attivita? Sanitarie e Socio Sanitarie deIl’Iss, di richiedere il riscontro diagnostico nel casi in cui non sia possibile identificare con presumibile certezza la causa di morte o per motivi di sanita? pubblica. Come rimarca il segretario Mussoni nella sua relazione “cio? non e? attualmente possibile, sempre a causa del Regolamento di polizia Mortuaria del 1910”.

In conclusione Mussoni evidenzia come la proposta “sia pienamente in linea con quanto previsto dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2015-2017 approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 2015” e cita “anche il documento del Comitato Sammarinese di Bioetica “L’accertamento della morte”, approvato nella seduta del 21 gennaio 2013, che ha fornito ottimi spunti per l’elaborazione del testo”.

Davide Giardi, La Tribuna