Atto Camera 1807
Proposta emendativa 17.09. nelle Commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10.06.2019
Decreto Legge 34/2019
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche al codice della strada)
1. All’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.?285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«?1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell’Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d’epoca immatricolati all’estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all’estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell’articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.?470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all’estero con il personale di cui alla presente lettera;
f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all’estero nella propria disponibilità;
g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all’estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l’impresa e l’attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
h) alle persone residenti all’estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia».
I Relatori