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  • San Marino. Residenza ”salvata” ad Andrea Vivoli. Il Commissario Maria Luisa Berti, suo avvocato, in Commissione Esteri. Era incompatibile ed ha commesso un reato?

    Avevamo scritto nell’articolo San Marino. Maria Luisa Berti, AVVOCATO DI FIDUCIA E COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE ESTERI e partecipa alla discussione di un caso di un suo cliente. Ecco come stanno i fatti!

    che l’allora Consigliere del Consiglio Grande e Generale Maria Luisa Berti aveva partecipato, nella Commissione Esteri del 15 luglio 2016  per intenderci quella che vaglia e concede le residenze, al dibattito sulla revoca o meno della residenza ad Andrea Vivoli, ex dipendente di Banca Centrale.

    Dal quotidiano l’Informazione, per tramite il sito Libertas.sm, leggiamo: ”C’era da esaminare la decadenza della residenza di Andrea Vivoli. Il Segretario agli Esteri Valentini ha dato lettura della lettera, con la richiesta di sospendere la decadenza della residenza dell’ex funzionario di Banca centrale, decisione possibile in casi motivati. In diversi si sono detti garantisti sulla sua situazione giudiziaria, affermando che la residenza vada mantenuta fino al grado definitivo di giudizio. E’ intervenuto, anche in tale caso, Matteo Fiorini che ha specificato che la revoca della residenza non ha a che fare con la vicenda giudiziaria, bensì con il licenziamento dell’ex funzionario della vigilanza di Bcsm, dato che il permesso di risiedere in Repubblica è legato al lavoro svolto. Sul rilievo del consigliere di Ap è intervenuta Maria Luisa Berti – tra l’altro avvocato di Vivoli che ha quindi perorato la sua causa anche in Commissione – per sottolineare come sia pendente un ricorso verso Bcsm contro il licenziamento e per il reintegro nel posto di lavoro. La Commissione, alla fine, ha quindi deciso di prorogare la residenza fino a che non sarà concluso il contenzioso di lavoro. Non è mancato chi ha evidenziato l’incongruenza delle due decisioni: da un lato si sospende una pratica e si proroga una residenza in attesa dell’esito di un ricorso; dall’altro non si sospende una pratica per richiedere l’integrazione di documenti, ma la si respinge.Comportamenti che, ancora una volta, denotano come la discrezionalità e le lotte intestine siano alla base di decisioni nelle quali solo molto marginalmente c’entra il famigerato “interesse del Paese”.”

    Nella LEGGE 5 SETTEMBRE 2014 N.141 – CODICE DI CONDOTTA PER GLI AGENTI PUBBLICI

    si legge all’Art.2, comma 5: ‘Le disposizioni della presente legge costituiscono principi di riferimento per la condotta dei membri del Consiglio Grande e Generale, dei Capitani e dei membri delle Giunte di Castello, dei membri del Congresso di Stato, dei magistrati e degli appartenenti alle Forze di Polizia per gli aspetti compatibili e fatte salve le speciali norme ad essi applicabili.”

    ed inoltre all’articolo 8: (Esercizio di competenze a proprio vantaggio)

    1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’agente pubblico deve evitare di essere condizionato dai propri interessi privati. E’ sua responsabilità evitare conflitti d’interesse, indipendentemente dal fatto che siano reali, potenziali o apparenti.
    2. L’agente pubblico non deve in alcun caso trarre un indebito vantaggio personale dal proprio incarico.”

    Ed infine nell’articolo 9 (Conflitto di interessi)

    1. Un conflitto di interessi deriva da una situazione in cui un agente pubblico ha un interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l’esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.
    2. L’interesse personale dell’agente pubblico include qualsiasi vantaggio per sé stesso o in favore del coniuge, del convivente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l’agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.

    3. L’agente pubblico è personalmente tenuto a:

    a) riconoscere qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o apparente;
    b) informare il suo superiore gerarchico per iscritto in merito a qualsiasi conflitto di interessi dal momento in cui ne viene a conoscenza;
    c)rispettare ogni decisione finale che gli impone di uscire dalla situazione in cui si trova compresa eventualmente l’indicazione di astenersi dal compiere atti inerenti al procedimento o all’attività amministrativa in relazione ai quali sia stata ravvisata la sussistenza del conflitto di interessi.

    d) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 qualora l’agente pubblico faccia parte di una commissione o un organo decisionale, si astiene dal partecipare alla seduta o al comma in cui viene trattata la questione in cui egli ha un interesse personale.

    Ora dopo aver letto cosa dice la legge, ci domandiamo – e questa domanda la porgiamo sia ai cittadini, alla politica e alla magistratura – Maria Luisa Berti ha commesso un reato prendendo parte alla riunione della Commissione Esteri del 15 luglio 2016?

    Se si perché non è stata perseguita?

    Eppoi la delibera inerente Andrea Vivoli è legittima o viziata e quindi nulla?

    Aspettiamo, fiduciosi, di una solerte risposta.