E’ approdato questa mattina in Consiglio Grande e Generale, in prima lettura, il progetto di legge
del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn). Il revenge
porn è l’odioso fenomeno che consiste nella “pubblicazione – o nella minaccia di pubblicazione,
anche a scopo di estorsione – di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività
sessuali o in pose sessualmente esplicite e in cui quello che si vede non era stato ritratto per essere
mostrato in pubblico, e quindi senza il consenso della persona interessata, spesso in risposta alla
chiusura di una relazione e dunque per vendetta di ex coniugi, compagni/e o fidanzati/e.” Per
offrire una risposta concreta alle potenziali vittime (nella maggior parte dei casi donne) di questo
crimine, i consiglieri del Pdcs Lorenzo Bugli e Alice Mina hanno presentato un progetto di legge
che mira al riconoscimento e all’inserimento all’interno del codice penale sammarinese del reato di
‘revenge porn’. Il progetto è frutto di un lavoro accorato da parte del gruppo dei Gdc (Giovani
Democratico Cristiani), movimento giovanile del Pdcs.
Il commento di Lorenzo Bugli (Pdcs): “Vorrei ringraziare tutti i colleghi del Pdcs, e in particolar
modo i ragazzi e le ragazze del nostro Movimento Giovanile, insieme ad Alice Mina e al dottor
Marco Mularoni, per aver contributo alla definizione e stesura di questa proposta che riteniamo
essere un importante contributo in termini di tutela dei diritti delle persone nella nostra
Repubblica. Si tratta di una figura delittuosa già prevista negli ordinamenti di Germania, Israele,
Regno Unito, in 34 Stati federali degli Usa e, recentemente, introdotto anche nella vicina Italia.
Con questo progetto abbiamo deciso di andare a colmare una lacuna del nostro codice penale,
anche in relazione alla crescente diffusione del fenomeno connessa soprattutto alla presenza
sempre più massiccia delle nuove tecnologie nelle nostre vite. A San Marino in passato sono stati
già rilevati dei casi, senza che magari ce ne rendessimo conto. Per questo è nostro dovere
imprescindibile punire chi fa del male agli altri. Altrettanto importante sarà accompagnare
l'introduzione di questa tipologia di reato con un percorso incentrato sull’educazione. Fin da
subito, dunque, dovremo iniziare a lavorare nelle scuole e negli altri centri di aggregazione
giovanile per promuovere una cultura del rispetto del prossimo, ma anche un uso consapevole di
internet e dei social network”.
Commento di Alice Mina (Pdcs): “Abbiamo ritenuto opportuno e non più rinviabile un intervento
in questo ambito, per andare a colmare un vuoto legislativo e offrire una risposta a un problema
che, anche a causa della diffusione sempre più massiccia delle nuove tecnologie, è radicato in
maniera profonda nella società. Il Revenge porn non è semplice vendetta, ma una vera e propria
forma di violenza sessuale, capace di ledere la dignità della persona. Secondo un sondaggio di
Amnesty International, emerge che il 23 per cento delle donne intervistate ha subito abusi o
molestie online. Pensiamo al risvolto psicologico spesso devastante sulle vittime, le quali hanno
sofferto danni relazionali e professionali e hanno assistito alla compromissione delle relazioni
personali. Il progetto prevede che chiunque dopo aver realizzato o sottratto video e immagini, li
pubblichi e li diffonda, venga punito con prigionia e multa; misure che si applicano anche a chi
contribuisce a diffondere il materiale. Prevista aggravante se la vittima è una persona in condizioni
di inferiorità fisica o in gravidanza. Ma la violenza deve essere combattuta anche e sopratutto con
la cultura. Ci vogliono tempo, educazione e sensibilizzazione costante”.
La relazione al progetto di legge.
Il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di proseguire nella battaglia contro la
violenza sulle donne e di genere, ivi compresa quella domestica, introducendo nella legislazione
nazionale una nuova figura delittuosa già prevista in Germania, Israele, Regno Unito, in
trentaquattro Stati degli USA ed introdotto, con la Legge n. 69 del 2019, anche nella vicina Italia: il
reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn). In
ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica aperta alla firma ad Istanbul in data Il
maggio 20 Il e ratificata a San Marino il 18 gennaio 2016, ci si pone l’obiettivo di proseguire, dopo
la Legge del 30 giugno 2008 n. 97 e la legge del 6 maggio 2016 n. 77, nella lotta contro la violenza
delle donne e di genere inserendo appunto nel Codice Penale Sammarinese la nuova figura
delittuosa sopra enunciata. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
[revenge porn] è la pratica, sempre più diffusa nella rete, che consiste nella pubblicazione – o nella
minaccia di pubblicazione, anche a scopo di estorsione – di fotografie o video che mostrano persone
coinvolte in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite, senza il consenso della persona
interessata, spesso in risposta alla chiusura di una relazione e dunque per vendetta di ex coniugi,
compagni/e o fidanzati/e. Può trattarsi di foto scattate dalla stessa vittima e inviate all’ex partner e
fatte girare non solo in rete, ma attraverso e-mail e cellulare. Un fenomeno umiliante e lesivo
dell’immagine e della dignità, che può condizionare la vita delle vittime anche nella ricerca di un
impiego e nei rapporti sociali, ma non solo. La maggior parte delle vittime è di genere femminile.
Molte delle vittime di questo crimine hanno riferito agli psicologi che l’impatto della diffusione su
larga scala di immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria
violenza sessuale. Ricordiamo il triste caso di cronaca italiana che si è concluso con il suicidio della
protagonista. La vicenda è quella di Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016,
dopo che un suo video hard era diventato virale in rete, e dopo che inutilmente si era rivolta alla
Magistratura chiedendone la rimozione dai siti e motori di ricerca. La diffusione illecita di
immagini o video sessualmente espliciti [revenge porn] è riconosciuto come reato in Germania,
Israele, Regno Unito, in trentaquattro Stati degli USA, e da qualche mese anche In Italia, invece, a
San Marino non esiste alcuna legge specifica sul revenge porn. L’unica possibilità riconosciuta alle
vittime è fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della
privacy e trattamento scorretto dei dati personali, che non recepisce, però, la gravità e la peculiarità
del fenomeno. Occorre dunque una fattispecie specifica di reato che punisca questi comportamenti
in maniera esemplare con l’intento di arginare e porre fine al fenomeno ed alle conseguenze
devastanti causate alle vittime. Il disegno di legge qui formulato punisce gli autori di questi
comportamenti, annoverando tra gli stessi non solo chi pubblica immagini o video privati aventi
questo contenuto, ma anche chi li diffonde, prevedendo delle ipotesi attenuanti in ragione del
rapporto esistente tra autore e vittima e della qualità del soggetto. È evidente che la vittima potrà
chiedere la condanna dell’autore del reato e il risarcimento di tutti i danni subiti. Occorre inoltre
responsabilizzare in modo tangibile i gestori delle piattaforme e delle applicazioni attraverso le
quali si effettua il revenge porn al fine di ottenere la rimozione immediata delle immagini
incriminate. Un’attenzione pruiicolare su questo disegno di legge andrebbe rivolto ai minori e agli
studenti mediante un adeguato intervento educativo, nel convincimento che solo un uso
consapevole di internet e dei social network possa metter li a riparo dalle insidie dei social media e
possa costituire efficace prevenzione e contrasto della fattispecie criminosa che deve essere prevista
e punita dal nostro ordinamento. Il testo consta di 4 articoli. Il primo articolo è finalizzato all’introduzione nel codice penale dell’articolo 177 quinques « Diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti ». Il primo comma stabilisce che fatta salva l’ipotesi che il fatto costituisca
più grave reato, commina la pena della prigionia di secondo grado cioè da sei mesi a due anni e la
multa da 4.000 a 10.000 euro a chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,
pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito,
destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Il secondo comma
prevede che la pena è diminuita di un grado e contestualmente anche la multa è ridotta da 2.000 a
8.000 euro a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video da altri li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare
loro nocumento. Dalla lettura dei primi due commi è previsto che la condotta materiale del misfatto
è descritta con metodo analitico, essendo tipiche le modalità di estrinsecazione del reato, restando
quindi esclusa la mera detenzione del materiale ad uso personale. Trattasi di reato comune, il cui
soggetto attivo del reato non è necessariamente l’autore materiale delle riprese, essendo ricompresa
nella fattispecie anche l’ipotesi di sottrazione e successiva divulgazione. Per “sottrazione” non può
che intendersi quella compiuta con metodo violento o fraudolento, restando esclusa dal primo
comma l’ipotesi in cui sia lo stesso soggetto passivo a cedere volontariamente il materiale all’agente,
eventualità che rientrerebbe nell’alveo del secondo comma. Ai fini della sussistenza del misfatto, il
fatto deve essere commesso “senza il consenso delle persone rappresentate”. I requisiti affinché
possa ritenersi validamente prestato, il consenso dell’avente diritto deve essere libero, attuale,
spontaneo e non coartato, non viziato da errore, violenza o dolo, espresso (non tacito o presunto),
manifestato da persona capace di intendere e volere, e relativo ad un diritto disponibile. E’ prevista,
nei primi due commi, una netta distinzione sul soggetto attivo del reato, con diminuzione di un
grado dalla pena, tra l’autore materiale del delitto, cioè colui che realizza o sottrae immagini o video
di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, da chi, semplicemente fungendo quindi
come un vettore di diffusione, avendoli ricevuti o comunque acquisito le immagini o i video da altri
li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde. Tuttavia, sul piano dell’elemento soggettivo, va detto,
infine, che a differenza del primo comma, ove è previsto per la punibilità del reato il dolo generico
(l’agente con la propria condotta, cosciente e volontaria, intende, anche indirettamente, cagionare
l’evento, e non è richiesto il perseguimento, da parte sua, di finalità ulteriori), nel secondo comma
l’elemento psicologico del reato, per la punibilità dello stesso, è il dolo specifico che prevede oltre il
dolo generico il fine ultime di recare nocumento alle persone rappresentate. La norma in disamina
prevede poi, ai commi 3 e 4, due circostanze aggravanti. Il terzo comma prevede, infatti, una
aggravante ad effetto speciale, nell’ipotesi in cui il fatto venga commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da chi al momento della commissione del fatto è legato alla persona offesa
da una relazione affettiva, o lo è stato nel passato, ovvero se i fatti sono commessi attraverso
strumenti informatici o telematici. Il misfatto in questo caso costa di una più ampia discrezionalità
del Commissario della Legge nell’applicare la pena alla prigionia, la quale nei casi più gravi, ove i
fatti siano gravemente lesivi della immagine e dignità della persona offesa, può essere comminata la
prigionia fino a 6 anni. Viene inoltre anche elevata la multa da 5.000 a 12.000 euro. IL quarto
comma applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di
persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Come condizione di procedibilità dell’azione penale, l’articolo in commento prevede al quinto
comma la querela irrevocabile della persona offesa entro il termine di sei mesi, mentre si procederà
d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il
quale si deve procedere d’ufficio. Il sesto comma stabilisce che in caso di condanna per i misfatti
previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o
video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell’articolo 147 del Codice
Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre inoltre nell’istruttoria il sequestro del
materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito. Si
specifica inoltre che per «immagini o video privati sessualmente espliciti » deve intendersi ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in inequivocabili attività
sessuali. L’articolo 2 (procedibilità d’ufficio e remissione di querela) inserisce nell’art. 178 comma 1
CP., [‘articolo 177 quinques nell’alveo dei misfatti ove è richiesta per la punibilità la querela dell’offeso. L’articolo 3 (norme transitorie) dispone che, in relazione al misfatto previsto dall’articolo 2
della presente legge, vengano previste ed utilizzate tutte le disposizioni contenute nel terzo capo
(titolo I, II, III e IV) della legge 20 giugno 2008 n. 97 e sue modifiche successive in materia di
protezione, riservatezza, assistenza legale, tutele nel processo penale e civile delle vittime.
L’articolo 4 (entrata in vigore) stabilisce che la presente legge entra in vigore il quinto giorno
successivo a quella della sua legale pubblicazione. Il presente progetto di legge non è in alcun modo
blindato, bensì aperto al contributo e alla cooperazione di tutte le forze politiche, auspicando inoltre
di poter trovare dalle forze politiche, rappresentate nel Consiglio Grande e Generale, la più ampia
convergenza per proseguire nella imprescindibile e necessaria battaglia contro la violenza sulle
donne e di genere.