San Marino. RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE – analisi articolo per articolo ..di Andrea Zafferani

La legge oggi discussa ha una filosofia molto chiara: lavoro sottopagato per un certo numero di anni per tutti quei lavoratori che non godono di ammortizzatori sociali (giovani in cerca di primo impiego, disoccupati di lungo periodo, ecc…), retribuzione piena ma a spese dello Stato (che paga una quota significativa della retribuzione stessa, al posto dell’azienda) per tutti quei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.

Solo in alcuni casi, a fronte di questi pesanti incentivi che sgravano notevolmente il costo del lavoro per le aziende, si prevede una assunzione a tempo indeterminato. Anzi, spesso si consente un turnover spinto di lavoratori a spese dello Stato, di cui le aziende usufruiranno a mani bassi (come hanno abbondantemente fatto in questi anni).

Vediamo come, articolo per articolo:

 

Per chi non ha ammortizzatori sociali – Apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale 

  1. Può durare fino a 3 anni (a seconda della qualifica da conseguire),
  2. può essere usato per lavoratori fino a 25 anni, che non godano di ammortizzatori sociali,
  3. mira a conseguire una qualifica professionale (es: imbianchino, fabbro, operatore energie rinnovabili, installatore impianti, parrucchiere, ecc…),
  4. il lavoratore viene pagato al 50% nel 1° semestre, 60% nel 2° semestre, 70% nel 2° anno, 80% nel 3° anno.

L’ASSUNZIONE È A TEMPO INDETERMINATO, AL PREZZO DI 3 ANNI DI LAVORO ESTREMAMENTE SOTTOPAGATO.

 

Per chi non ha ammortizzatori sociali – Apprendistato formativo e applicativo/pratico

  1. Può durare fino a 2 anni,
  2. può essere usato per lavoratori fino a 35 anni, con diploma professionale, diploma di scuola superiore, laurea di primo o secondo livello, corso di perfezionamento o addirittura Master,
  3. può riguardare lavoratori che vadano a svolgere mansioni connesse al loro titolo di studio e che non godano di ammortizzatori sociali,
  4. nonostante questa connessione, la retribuzione del lavoratore è fortemente abbattuta, e arriva al 65% nel 1° semestre di assunzione, al 75% nel 2° semestre e all’80% nel 2° anno di assunzione.

L’ASSUNZIONE È A TEMPO INDETERMINATO, AL PREZZO DI 3 ANNI DI LAVORO A BASSA RETRIBUZIONE (molto al di sotto di qualunque salario di ingresso) NONOSTANTE SI SVOLGA UNA ATTIVITÀ CONNESSA AL TITOLO DI STUDIO e si parli di lavoratori anche molto qualificati.

 

Per chi non ha ammortizzatori sociali – Apprendistato speciale di riconversione per reinserimento lavorativo e di riqualificazione

  1. Può durare fino a 2 anni,
  2. viene usato per disoccupati di lungo periodo, ultracinquantenni, donne in reinserimento lavorativo e altre categorie “deboli” che non godano di ammortizzatori sociali,
  3. i lavoratori sono retribuiti al 70% per il primo anno e all’80% per il secondo anno,
  4. l’assunzione NON è necessariamente a tempo indeterminato e se l’imprenditore non converte il rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato NON deve restituire gli abbattimenti retributivi di cui ha goduto.

QUINDI LAVORO SOTTOPAGATO (TRA L’ALTRO PER CATEGORIE “DEBOLI” CON MAGARI FAMILIARI A CARICO) SENZA NEMMENO PROSPETTIVE DI ASSUNZIONE STABILE.

 

Norme comuni alle assunzioni in apprendistato

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso lo stesso o diversi datori di lavoro e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da i interruzioni superiori  a tre anni e purché si riferiscano alle stesse o analoghe attività. Le retribuzioni sono esentate dall’imposizione contributiva, che è posta a carico dello Stato.

 

Per chi ha ammortizzatori – Incentivi per l’assunzione a parità di mansione dei percettori di Indennità economica speciale e di Indennità di disoccupazione 

  1. Può essere a tempo determinato o indeterminato,
  2. per una mansione uguale o affine a quella precedentemente svolta (massimo 1 livello sotto al precedente),
  3. può durare fino a 18 mesi, ma dopo il terzo mese va convertito in lavoro a tempo indeterminato per forza,
  4. in caso di assunzione a tempo indeterminato, la retribuzione viene posta a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali per il 60% dal 1° al 12° mese e per il 25% dal 13° al 18° mese (l’azienda paga la differenza rispetto al 100% della retribuzione),
  5. in caso di assunzione a tempo determinato, la retribuzione viene posta a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali per il 30% dal 1° al 12° mese e per il 12,5% dal 13° al 18° mese (l’azienda paga la differenza rispetto al 100% della retribuzione),
  6. in caso di trasformazione a tempo indeterminato dopo il 3° mese si hanno sgravi contributivi per 24 mesi.

IL RISCHIO EVIDENTE È QUELLO DI FAVORIRE UN MASSICCIO TURNOVER: DENTRO UNO E FUORI L’ALTRO, 3 MESI ALLA VOLTA CIASCUNO, PAGATI AL 70% ANZICHÈ AL 100%, COL RESTO A CARICO DELLO STATO.. Considerando che sono lavoratori che svolgono mansioni affini o analoghe, l’incentivo è succulento.

 

Per chi ha ammortizzatori – Incentivi per l’assunzione in formazione/riqualificazionedei percettori di Indennità Economica Speciale e di Indennità di Disoccupazione

  1. Può essere a tempo determinato o indeterminato,
  2. per una nuova mansione sotto la supervisione di un tutor (massimo 2 livelli sotto al precedente),
  3. può durare fino a 18 mesi,
  4. in caso di assunzione a tempo indeterminato, la retribuzione viene posta a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali per il 40% dal 1° al 12° mese e per il 20% dal 13° al 18° mese (l’azienda paga la differenza rispetto al 100% della retribuzione) ed in più vi è il 50% di sgravio contributivo per 24 mesi per l’azienda,
  5. in caso di assunzione a tempo determinato, vi è solo il 50% di sgravio contributivo per 6 mesi per l’azienda,

QUESTO ARTICOLO E’ FORSE UNO DEI MIGLIORI, PERCHE’ ALMENO VINCOLA GLI INCENTIVI SOLO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (resta solo lo sgravio contributivo per 6 mesi per l’assunzione a tempo determinato), nonostante il cambio mansione. 

 

Per chi ha ammortizzatori – Incentivi per l’assunzione dei percettori di Indennità Economica Speciale e di Indennità di Disoccupazione

Nel caso in cui non si rientra in una delle 2 tipologie contrattuali precedenti, si applicano tutte le norme previste per l’assunzione in formazione/riqualificazione dei percettori di Indennità Economica Speciale e di Indennità di Disoccupazione ma con una diminuzione del 50% degli incentivi e degli sgravi dovuti

 

Per chi non ha ammortizzatori – Assunzione in Addestramento

  1. è finalizzata all’adattamento delle competenze del lavoratore, alla sua prima occupazione, alle mansioni assegnate,
  2. l’assunzione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato,
  3. rientra nel concetto di prima occupazione l’aver già esercitato attività lavorativa per un periodo massimo di 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 3 anni, nella mansione oggetto dell’assunzione e aver svolto attività lavorativa ai sensi del Decreto Legge n. 110/2011.
  4. è riservata a giovani fino a 23 anni e dura dai 3 ai 24 mesi
  5. vale entro la 3° categoria di assunzione,
  6. la retribuzione è dell’80% nel primo anno e dell’85% nel 2° anno,

ANCHE QUI LAVORO SOTTOPAGATO PER 2 ANNI CHE, FINO AI 18 MESI, E’ SENZA OBBLIGO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO. LE AZIENDE NE FARANNO AMPIO USO.

 

Norme comuni – trattamento dei soci, parenti e affini

  1. I dipendenti che risultino soci per meno del 25% dell’attività, in data antecedente all’ammissione al godimento degli ammortizzatori sociali, compresi i soci delle cooperative, POSSONO usufruire ugualmente degli incentivi. Non è stato precisato se vale anche per i soci non residenti,
  2. Il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari o soci di attività, di amministratori di società e società cooperative, POSSONO usufruire degli incentivi previsti agli articoli precedenti, nel limite di uno per ogni impresa.

DI FATTO LO STATO SI TROVA A DARE INCENTIVI ANCHE PER L’ASSUNZIONE DI SOCI DI AZIENDE (che si fanno dipendenti di loro stessi) OPPURE DI PARENTI STRETTI DI SOCI E AMMINISTRATORI. OGNUNO CAPISCE QUANTI ABUSI POSSONO AVVENIRE CON QUESTE NORME.

 

Tutte queste norme creano ancora una volta incentivi a pioggia senza nemmeno (in qualche caso) l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato, per chi ha gli ammortizzatori e, per chi non li ha, anni di lavoro sottopagato, proseguendo nella strada fallimentare tracciata negli ultimi 4 anni, che non ha nè creato occupazione stabile, nè sostenuto i redditi nè aumentato la produttività delle aziende. Una politica disastrosa che viene proseguita.

 

Ci siamo sentiti dire in Commissione: “ah ma le aziende se prendono i lavoratori e li formano, poi li tengono”. Filosofia pura, i dati di questi 4 anni dimostrano l’esatto contrario:le imprese usano queste norme per assumere a basso costo e ruotare continuamente i lavoratori (fuori uno, dentro l’altro) in totale legalità (visto che la legge lo consente).

 

La filosofia del Governo è: non importa come, non importa a che salario, non importa per quanto tempo, non importa a carico di chi, basta lavorare.

 

Ciliegina sulla torta? L’importo della mobilità viene significativamente ridotto ed alcuni ammortizzatori sociali (oggi esistenti e poco usati) vengono eliminati del tutto.

 

Evviva il lavoro e la sicurezza del reddito!

Andrea Zafferani – Civico10