Cominciamo, come è nostra consuetudine, a pubblicare il rinvio a giudizio. Pubblicheremo in diverse parti quello relativo ai giudici Buriani e Volpinari rinviati a giudizio per i gravissimi reati di falsità ideologica in atti pubblici e abuso di autorità.
Ecco che cosa viene scritto nel documento:
”I COMMISSARI DELLA LEGGE,
Visti gli atti del procedimento penale n. 360/2020 R.N.R., formati a carico di:
Alberto BURIANI, (…) domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian Luca Mularoni, che lo difende unitamente all’Avv. Michela Vecchi del Foro di Rimini;
Antonella VOLPINARI, (…), che la difende unitamente all’Avv. Sandro Mason del foro di Padova;
per i misfatti previsti e puniti dagli artt 296 e 376 c.p.;
OSSERVANO
il procedimento si e? aperto a seguito del deposito in Cancelleria penale, in data 18 giugno 2020, di ”formale, atto di denuncia-querela nei confronti dei Commissari dello Legge Alberto Buriani ed Antonella Volpinari affinche? S.S., verificata/o fondatezza e la veridicita? dei fatti che ho rappresentato, vengano perseguiti, e puniti per i reati di falsita? ideologica e di abuso di autorità di cui agli artt.. 296 e 376 del cp. e per ogni altro reato che il Giudice Inquirente riterrà di ravvisare nei fatti suesposti .. .» (afI. 15).
Stefano Ercolani esponeva che i Giudici Inquirenti che lo hanno inquisito e rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento penale n. 98/RNR/2017 avevano posto in essere i seguenti atti, a suo avviso, penalmente rilevanti:
1) Buriani ha svolto attivita? quale Giudice Inquirente nell’ambito del procedimento penale n. 98/RNR/2017 senza averne alcun titolo in quanto il procedimento era assegnato alla sola Volpinari, la quale a sua volta si e? prestata a svolgere l’attivita? istruttoria insieme ad un giudice non legittimato in ragione dell’assenza di un “gruppo” ex art. 16 della legge n. 100/2013;
2) Buriani e Volpinari – a fronte della contestazione mossa nei loro confronti nell’ambito del procedimento incidentale di ricusazione proposto in ragione dei fatti di cui al precedente punto 1) – depositavano una memoria nella quale rendevano false dichiarazioni al Giudice per i Rimedi Straordinari rispetto all’esistenza del provvedimento di formazione del gruppo ex art. 16 della legge n. 100/2013.
Con provvedimento del Dirigente 6 luglio 2020 (allegato agli atti sub aff.ti 324-325), era costituito un gruppo ex art, 16 della legge n. 100/2013, con cui al giudice titolare Laura Di Bona era affiancato il Commissario della Legge Simon Luca Morsiani.
In data 11 marzo 2021 il procedimento era riassegnato – in esecuzione delle disposizioni del Dirigente 2 marzo 2021 prot. n. 98/D/2021 – al Commissario della legge Elisa Beccari.
Non erano compiuti atti o depositate istanze sino all’11 marzo 2021, quando il difensore del denunciante rinnovava l’istanza di fissazione dell’udienza per la prestazione del giuramento di calunnia che era fissato con decreto 17 marzo 2021, dopo che, con decreto 15 marzo 2021, eta stata disposta l’allegazione di copia degli atti dci procedimento penale n. 98/RNR/2017.
Nel corso dell’udienza per il giuramento di calunnia veniva depositata ulteriore documentazione, tra cui la ricognizione del Cancelliere delle lettere con cui il Magistrato Dirigente ha costituito i gruppi ex an. 16 della legge n. 100/2013.
Con provvedimento del Dirigente del Tribunale 16 luglio 2021 prot. n. 310/D/2021 era costituito un ulteriore gruppo, con cui era affiancato al titolare Beccari il Commissario della Legge Francesco Santoni.
Si procedeva quindi alla comunicazione giudiziaria e alla fissazione degli interrogatori dei prevenuti, rinviati su istanza degli stessi.
Il prevenuto Alberto Buriani comunicava che non avrebbe reso l’interrogatorio, depositando alcune pronunce emesse nell’ambito del p.p. n. 98/RNR/2017, l’atto introduttivo e la sentenza di rigetto dell’azione di sindacato nei suoi confronti ed alcune attestazioni di Cancelleria.
La prevenuta Antonella Volpinari, a sua volta, comunicava che non avrebbe reso l’interrogatorio, allegando la sentenza del Collegio Garante di rigetto del sindacato a Buriani, la sentenza del Giudice per i Rimedi Straordinari n. 8/2018, il provvedimento 25 giugno 2020 del Commissario della Legge emesso nel dibattimento del procedimento penale n. 98/RNR/2017.
Si procedeva quindi con l’acquisizione di ulteriori documenti a seguito delle allegazioni difensive.
che l’istruttoria, anche alla stregua delle allegazioni difensive, ha consentito di accertare i fatti per i quali si procede, che risultano concordemente descritti per mezzo:
a) delle attestazioni di Cancelleria circa l’inesistenza di un qualsivoglia provvedimento di formazione di un gruppo di giudici ex art. 16 della legge n. 100/2013 per il procedimento penale n. 98/RNR/2017;
b) della sentenza di rigetto del sindacato nei confronti di Alberto Buriani e del provvedimento del Giudice del Dibattimento del p.p. 98/RNR/ 2017 sull’eccezione di nullita? proposta dai prevenuti per l’irregolare formazione del gruppo in quella sede.
Risulta pertanto provato allo stato degli atti che:
l) il Magistrato Dirigente non ha mai formato alcun gruppo in relazione al procedimento penale n. 98/RNR/2017;
2) il Commissario della Legge Buriani ha ricevuto il fascicolo dal giudice titolare Antonella Volpinari (in questo senso deve leggersi il provvedimento 25 giugno 2020 del Giudice del Dibattimento);
3) i Commissari della Legge Buriani e Volpinari hanno istruito e definito il procedimento penale n. 98/RNR/2017 congiuntamente, pur in assenza di uno specifico provvedimento del Magistrato Dirigente, resistendo ad una specifica contestazione dei prevenuti sul punto;
4) i Commissari della Legge Buriani e Volpinari, a fronte di una ricusazione avente ad oggetto proprio questo punto, offrivano una rappresentazione dei fatti non corrispondente al vero al Giudice per i Rimedi Straordinari. Essi pur ricostruendo correttamente la prassi giudiziaria relativa alla procedura di costituzione dei gruppi (lettera del Magistrato Dirigente non allegata agli atti del procedimento penale e successivo rendiconto ed elenco dei procedimenti nell’ambito della relazione annuale sullo stato della giustizia), con riguardo al caso concreto, rappresentavano tuttavia l’esistenza di una lettera di formazione del gruppo (in realta? inesistente), insistendo sul fatto che nell’ultima Relazione sullo stato della giustizia non se ne parlava in ragione del fatto che era relativa all’anno precedente (2016) all’iscrizione del procedimento (2017).
L’istruttoria ha tuttavia permesso di accertare cbe – al momento della redazione della memoria ·(12 ottobre 2018) – Alberto Burlani aveva ricevuto la suddetta relazione relativa all’anno 2017 (cfr. mail di convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario 7 settembre 2018), nella quale non si dava atto di alcuno dei gruppi costituiti in corso d’anno; (FINE PARTE PRIMA)
… continua