San Marino. Rinvio a giudizio dei giudici Buriani e Volpinari per falsità ideologica in atti pubblici e abuso di autorità. TERZA PARTE

Ecco la TERZA PARTE

I prevenuti allegano la sentenza 17 giugno 2021 n. 9 del Collegio Garante che, in composizione monocratica, ha respinto l’azione di sindacato nei confronti di Buriani. Uno dci punti riguardava ”se il Magistrato dott.avv. Alberto Buriani abbia fatto ricorso ad espedienti per radicare la sua competenza anche in assenza di atti formali di assegnazione del fascicolo processuale (pagg. 1 e 2 della sentenza, allegata tra l’altro sub aff.ti 417 e ss.). Il giudice disciplinare individua quello di cui si discute come ”l’episodio più rilevante” (pag. 6 della sentenza), fa rinvio alla pronuncia del Giudice per i Rimedi Straordinari (basata come si è visto su una falsa rappresentazione dei fatti) ed a quella del Giudice del Dibattimento ”giungendo alla decisione che questi limiti [si riferisce ai limiti entro cui la deroga all’applicazione rigida dei criteri tabellari nell’assegnazione dei procedimenti nello fase delle indagini risulti compatibile con il diritto fondamentale del singolo ad una corretta amministrazione della giustizia” n.d.r.) non sono stati varcati nel caso concreto addebitato al dott.avv. Buriani, tale decisione mostra altresì che al fondo della questione sta l’interpretazione della legge e, casomai la sua validità, non già una sua violazione così patente da comportare sanzioni a carico del giudice che ne ha fatto applicazione”(pagg. 6 e 7 della sentenza).

Rispetto a questa pronuncia, è sufficiente osservare, allo stato degli atti, che essa attiene a rilievi di tipo disciplinare a carico di Buriani, che come il provvedimento dibattimentale 25 giugno 2020 hanno contenuto e funzione distinti da quelli per cui qui si procede.

4 – Da ultimo, anche alla luce delle tesi difensive, debbono essere svolte ulteriori osservazioni. Il presente procedimento penale non è sovrapponibile, tanto nei mezzi quanto nei fini, a quelli nell’ambito dei quali sono stati emessi i provvedimenti allegati dalle difese dei prevenuti:
– la sentenza n. 8/2018 del Giudice dei Rimedi Straordinari è stata emessa nell’ambito di un giudizio di ricusazione, il cui magistrato decidente non ha poteri istruttori (cfr. art. 2 della legge 16 settembre 2011 n. 139, laddove indica che le prove debbono essere allegate dal ricusante), tanto è vero che in mancanza di una spontanea esecuzione della richiesta di trasmissione della lettera di informazione del “gruppo”, il Giudice per i Rimedi Straordinari è costretto a decidere in sua assenza;
– con il provvedimento 25 giugno 2020 del Commissario della Legge decide l’eccezione di nullità proposta nel giudizio dibattimentale scaturito dal rinvio a giudizio emesso dai prevenuti nel p.p. n. 98/RNR/2017: l’oggetto di quell’incidente processuale non può valicare i limiti (anche a fini istruttori) della pertinenza all’eccezione proposta;

– tanto più stringenti sono i limiti del giudizio disciplinare, che si basa sulla prova (da parte dell’autorità che contesta gli addebiti) di quanto indicato, prova basata in quella sede (sulla base di quanto allegato in atti ed argomentato dalle stesse difese) sui due provvedimenti di cui sopra, sicché anche quel vaglio rimane circoscritto agli stessi profili.

Il fatto per il quale nel presente procedimento si indaga per abuso di autorità non può essere qualificato quale mera irregolarità processuale: con il concorso di Antonella Volpinari, infatti, Alberto Buriani ha individuato arbitrariamente sé stesso come giudice inquirente di un processo apertosi nei confronti di Stefano Ercolani.

Si è quindi dimostrata la disponibilità di entrambi i Giudici lnquirenti a mentire circa l’esistenza del gruppo e la qualità di giudice del procedimento di Buriani, mendacio che verrà reiterato nella memoria 12 ottobre 2018.

Ciò, allo stato degli atti, non può che confermare la consapevolezza di avere agito in violazione di legge, alterando la composizione dei giudici assegnatari del procedimento in questione. Ad essi pertanto non può che essere contestato di aver compiuto un abuso continuato di autorità per mezzo del quale un giudice (Alberto Buriani) – che aveva già emesso in altro procedimento provvedimento di sequestro a carico del prevenuto Stefano Ercolani, parzialmente riformato in sede di reclamo e di ricorso in terza istanza – con il contributo concorsuale di Antonella Volpinari, si è ingerito nell’istruttoria di un fascicolo del quale non era titolare né in ragione della distribuzione generale dei carichi di lavoro, né in ragione di un provvedimento ex art. 16 della legge n. 100/2013.

Tale condotta ha cagionato un duplice ed effettivo pregiudizio:
a) da una parte all’amministrazione della giustizia, che nel caso di specie non è stata amministrata da un giudice terzo, imparziale e precostituito per legge ma da un magistrato che ha selezionato (illegittimamente ed arbitrariamente) il fascicolo che intendeva istruire, senza che ne avesse il titolo, con la colpevole (e necessaria) partecipazione del titolare;
b) conseguentemente al diritto dei prevenuti di quel procedimento a essere giudicati da un giudice terzo, imparziale e precostituito per legge.

E’ pertanto evidente che, nel caso di specie, devono ritenersi integrati gli elementi costituti del contestato misfatto di abuso di autorità ad opera del contributo causalmente necessario di entrambi i prevenuti.

D’altra parte, la gravità di questa condotta ha indotto i prevenuti a mentire sull’esistenza del titolo in forza del quale Alberto Buriani aveva (da solo o congiuntamente a Antonella Volpinari compiuto e formato atti in quel processo, tra i quali il rinvio a giudizio.

RITENUTO
che l’attività istruttoria possa ritenersi conclusa, essendo stati raccolti una molteplicità di elementi di prova tali da offrire una fedele ricostruzione dei fatti per cui si procede e da consentire la finale contestazione;

CONTESTANO

ai prevenuti:
1) il concorso nel misfatto continuato di abuso di autorità, previsto e punito dagli articoli 50, 73 e 376 del codice penale perchè, in concorso tra loro, in esecuzione di più condotte collegate tra loro dal medesimo programma criminoso, abusavano dci poteri inerenti alle proprie funzioni di Commissario della Legge, al fine di recare pregiudizio ai prevenuti del procedimento penale n. 98/RNR/2017 e all’ordinario svolgimento della sua istruttoria. In particolare:
a) Alberto Buriani ed Antonella Volpinari compivano atti nel procedimento penale n.98/RNR/2017 in mancanza di qualunque provvedimento del Magistrato Dirigente ai sensi dell’art.16 della legge n. 100/2013 che individuasse il Commissario della Legge Buriani come giudice inquirente del procedimento, assegnato invece unicamente a Volpinari;
b) Alberto Buriani ed Antonella Volpinari resistevano all’istanza di ricusazione nei modi descritti al seguente punto 2, rappresentando falsamente l’esistenza di un potere a procedere nei modi descritti in questo capo, discendente dalla delega generale al coordinamento dei gruppi già formati risultante dalle disposizioni del Magistrato Dirigente, prot. n.1/MD/PV/2014e369/MD/VP/14, così di fatto allegando l’esistenza di un proprio (inesistente) potere a sostituirsi al Magistrato Dirigente nella formazione dei gruppi.

Fatti commessi a San Marino, dalla trasmissione del procedimento n. 98/RNR/2017 al Commissario della Legge Antonella Volpinari sino al deposito del rinvio a giudizio, avvenuto il 5 novembre 2018-

2) il concorso nel misfatto di falsità ideologica in atto pubblico, previsto e punito dagli articoli 73 e 296 del codice penale, perchè – in concorso tra loro – nell’ambito del giudizio incidentale sull’istanza di ricusazione proposta nei loro confronti da Stefano Ercolani nel procedimento penale n. 98/RNR/2017, depositavano memoria congiunta con cui rappresentavano al Giudice per i Rimedi Straordinari il fatto non vero che il Magistrato Dirigente aveva formato per quel procedimento un gruppo (ex art. 16 della legge n. 100/2013) secondo le consuete modalità operative. In particolare, Alberto Buriani ed Antonella Volpinari nella suddetta memoria scrivevano: «… il Magistrato Dirigente ha sempre provveduto a tali assegnazioni congiunte, con disposizione interna, mai formalmente allegato al fascicolo, facendone poi richiamo nello successiva Relazione annuale dello Stato della Giustizia, con indicazione dei ”gruppi di coordinamento”. Anche questa circostanza spiega perchè l’istante non abbia rinvenuto il provvedimento di designazione. In nessun fascicolo penale è inserito un formale ”provvedimento di designazione”: In tal senso era data emanala una esplicita disposizione da parte del Magistrato Dirigenle … il fascicolo n.. 98/2017 in oggetto, trattandosi di un procedimento penale iscritto nell’anno 2017, non figura nella relazione del Magistrato Dirigente solo perchè successivo. Ciò non toglie che, anche per l’attuale fascicolo, sia stata seguita la medesima procedura».

Fatti commessi con l’aggravante di voler occultare il reato indicato al capo 1), ai sensi dell’art. 90, primo comma, n. 1, a San Marino, il 12 ottobre 2018.

DISPONGONO
la notifica di questo decreto ai prevenuti e al denunciante presso i domicili rispettivamente eletti.

 

San Marino, 16 settembre 2021

 

Il Commissario della Legge Elisa Beccati

Il Commissario della Legge Francesco Santoni