San Marino. Sanità, “scontate” le 200 euro agli stranieri residenti in repubblica

Abrogate le Leggi: n.ro 37/1969 – n.ro 9/1976 – n.ro 64/1995
Abrogato anche l’art. 16 L.42/1955 e l’ultimo capoverso dell’ultimo comma art. 13 DD n.186/2010

Soddisfazione del Segretario di Stato alla Sanità Francesco Mussoni, all’indomani dell’approvazione della Legge nella seduta del Consiglio Grande e Generale di giovedì 17 luglio. Passaggio significativo, con la legge che detta “Norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e disposizioni per applicazione della quota capitaria”.

La nuova normativa affronta sistematicamente e abroga una serie di leggi varate oltre 40 anni fa.

La crisi del sistema economico ha provocato un aumento della disoccupazione, con ripercussioni anche in ambito delle prestazioni sanitarie dei cittadini stranieri, residenti a San Marino o titolari di permesso di soggiorno, che, perso il lavoro e utilizzato per l’intero gli ammortizzatori sociali disponibili, ai sensi della precedente normativa vigente, erano costretti a pagare la quota capitaria di € 200,00 mensili per poter accedere alle prestazioni sanitarie.

Si comprende facilmente, come la Legge precedente creasse situazioni insostenibili, per quelle persone che, nel momento in cui venivano a perdere ogni capacità di produzione di reddito, veniva chiesto loro ANCHE di partecipare economicamente alla spesa sanitaria.

L’art. 2 della Legge inserisce fra i soggetti che hanno già il diritto alle prestazioni sanitarie senza l’obbligo di partecipazione alle spese (cittadini sammarinesi residenti e gli stranieri, unitamente ai propri familiari, che siano in possesso di residenza anagrafica o permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro), i cittadini stranieri che, perso involontariamente il lavoro e esauriti gli ammortizzatori sociali, siano regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Un’altra incongruenza che questa nuova Legge rettifica riguarda l’assistenza sanitaria per “conviventi e ricongiungimento parentale”, disciplinata dalla Legge n. 118/2010 “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica” che prevede che “le persone che ottengono tali permessi non siano considerati né residenti né soggiornanti” e, per questi motivi, mantengono la residenza anagrafica nel Paese di origine e quindi, impossibilitati ad accedere alle prestazioni sanitarie a San Marino.

Tuttavia in molti casi, queste persone, dimorando di fatto a San Marino si trovano impossibilitati ad accedere alle prestazioni del Paese d’Origine.

Questa nuova normativa, permette di effettuare una scelta, all’atto della richiesta del permesso di soggiorno, se usufruire delle prestazioni sanitarie riconosciute dal nostro sistema sanitario, a fronte del pagamento della quota capitaria di €. 200,00 mensili.

L’art. 3 individua tutti i soggetti che possono usufruire delle prestazioni sanitarie mediante il versamento della quota capitaria mensile di €.200,00:
• i cittadini stranieri residenti o titolari di permesso di soggiorno i quali non svolgono alcuna attività lavorativa e non siano titolari di pensione e non siano regolarmente iscritti alle liste d’avviamento al lavoro;
• i cittadini sammarinesi residenti fuori territorio della Repubblica, i quali non svolgono attività lavorativa e non siano titolari di pensione,
• sono stati aggiunti anche i titolari di permesso di convivenza o parentale.

All’art.9 è previsto l’obbligo per l’Istituto per la Sicurezza Sociale di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni, i dati, la legislazione vigente e la modulistica necessaria per l’accesso alle prestazioni definite.