Un tassello importante nell’ambito del progressivo adeguamento dell’ordinamento sammarinese alle disposizioni degli organismi internazionali. —
Con il decreto legge “Disposizioni urgenti contro le frodi e le falsificazioni”, la Repubblica di San Marino vuole “rafforzare gli strumenti di indagine volti al loro accertamento allineandosi a quanto previsto dalla direttiva 2014/62/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione”, la quale “ne integra il contenuto prevedendo disposizioni sul livello di sanzioni, sugli strumenti di indagine e sull’analisi, l’individuazione e il rinvenimento di banconote e monete metalliche in euro falsificate nel corso di procedimenti giudiziari”. A dirlo è il segretario agli Affari Interni, Gian Carlo Venturini, nella relazione illustrativa al decreto legge n. 80 del 29 giugno 2016 che, con ogni probabilità, verrà ratificato nella prossima sessione del Consiglio Grande e Generale. Decreto legge che è composto di otto articoli, in parte modificativi di articoli del codice penale già esistenti e in parte di nuova introduzione.
ARTICOLI 1 E 2 – Gli articoli 1 e 2 ampliano le fattispecie penali disciplinate agli articoli 401 e 403 bis del codice penale estendendo la punibilità alle condotte di esportazione e trasporto di cose contraffatte o alterate o emesse in violazione alle condizioni statuite dalle competenti autorità. Nei medesimi articoli è aggiunta la condotta di intromissione nell’acquisto e nella ricezione a scopo di profitto, per la quale, coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva, è stata prevista una pena con massimi edittali più elevati rispetto a quelli in essere per il reato di ricettazione disciplinato dall’articolo 199 del codice penale. (Art. 1: All’articolo 401 del Codice Penale il secondo comma è così modificato: “Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali cose contraffatte o alterate, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione”; Art. 2: “All’articolo 403 bis del Codice Penale il secondo comma è così modificato: “Alla stessa pena soggiace chi, fraudolentemente fa uso di tali banconote o monete, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione”).
ARTICOLI 3, 4 E 5- È stato aggiunto, all’articolo 3, l’articolo 403 ter del codice penale che punisce, sempre con la prigionia di quarto grado, le condotte criminose in materia di falso monetario ogniqualvolta abbiano a oggetto banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate a essere immesse in circolazione: è il caso, ad esempio, delle monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o nuove serie di banconote in euro quando siano falsificate prima di essere ufficialmente messe in circolazione. È stato inserito il reato di induzione a commettere i reati di falsificazione previsti dalla direttiva, tra cui l’induzione all’uso improprio di attrezzature o di materie legali e alla falsificazione di banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate alla circolazione (articolo 403 quater). La previsione di tale reato, come fattispecie penale autonoma, recepisce quanto richiesto dalla direttiva che vorrebbe fossero perseguiti tutti gli aspetti penali connessi ai reati in materia di falso monetario ossia, oltre l’induzione qui introdotta, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo già disciplinati dal codice penale (Art. 3: dopo l’articolo 403 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo: “Art. 403 ter: È punito con la prigionia di quarto grado chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 401, 403 e 403 bis quando abbiano ad oggetto banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione con corso legale”; Art. 4: dopo l’articolo 403 ter del Codice Penale è inserito il seguente articolo: “Art. 403 quate: È punito con la prigionia di terzo grado chiunque induce a commettere i misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis e 403 ter”; Art. 5: È abrogata la violazione amministrativa prevista al numero 15) dell’Allegato A del Decreto Delegato 30 dicembre 2015 n. 196, è reintrodotta la fattispecie di reato di cui all’articolo 409 del codice penale, è punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni, chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede. La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri).
ARTICOLI 6, 7 E 8 – È stato inoltre reintrodotto, all’articolo 6, il reato di uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede precedentemente depenalizzato, per il quale sono previste pene meno severe rispetto agli altri reati descritti in considerazione dell’elemento soggettivo della buona fede che contraddistingue parte della condotto criminosa. Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, stante il ruolo preminente dell’euro per l’economia globale e dunque l’interesse per lo Stato a perseguire ovunque i reati in materia di falsificazione dell’euro, è stata apportata una modifica dell’articolo 6 del codice penale che amplia la giurisdizione sammarinese fuori dal territorio dello Stato estendendola alle fattispecie penali introdotte con questo decreto legge. Infine qualche accenno al rafforzamento degli strumenti di indagine: l’articolo 7, nell’ottica di un efficace perseguimento dei reati in materia di falso monetario, dispone che l’Autorità giudiziaria possa autorizzare il ricorso alle tecniche investigative di cui alla legge 26 febbraio 2004 n. 28. (Art. 6: ll’articolo 6 del Codice Penale il primo comma è così modificato: “È soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 436, 347, 371, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater, 405?. Dopo l’articolo 6, primo comma del Codice Penale è aggiunto il seguente: “È inoltre soggetto alla legislazione sammarinese chiunque commette fuori territorio dello Stato favoreggiamento in relazione ai misfatti di cui agli articoli 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater”. Art. 7: Per l’accertamento dei misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater del Codice Penale e per l’accertamento della fattispecie di favoreggiamento in relazione ai medesimi, l’Autorità giudiziaria può autorizzare il ricorso alle tecniche investigative di cui alla Legge 26 febbraio 2004 n. 28. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, commi 1 e 2 della Legge 11 maggio 2012 n. 51 si applicano oltre che per le fattispecie penali ivi previste nel caso in cui si proceda per i misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater del Codice Penale e per favoreggiamento in relazione ai medesimi misfatti. Art. 8: Le informazioni statistiche concernenti il numero dei misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater e di cui all’articolo 362 in relazione ai medesimi misfatti ed il numero di persone perseguite e condannate per la loro commissione è comunicato annualmente alla Commissione europea per il tramite del Comitato misto di cui all’articolo 11 della Convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012).
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