San Marino. Secondo l’art.3 comma 2 del Decreto 58/2021 l’assembramento scatta in un raggruppamento superiore a 4 persone

Stralcio decreto 58/2021

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Art. 3 (Misure relative agli spostamenti e di controllo)

1.Le misure relative agli spostamenti previste dall’articolo 3 del Decreto –Legge 27 febbraio 2021 n. 46.

2. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Fanno eccezione le file di attesa per ingressi contingentati presso supermercati o altre attività economiche che devono essere effettuati con distanza interpersonale minima di 2 metri. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a quattro persone diverse dagli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi. E’ vietato l’accesso ai parchi, alle piazze e ai parcheggi, pubblici e privati, se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.

3. La Protezione Civile e i Corpi di Polizia sono autorizzatia limitare le vie di accesso alla Repubblica e a presidiare quelli fruibili per le sole casistiche di cui al presente articolo.

4. I Corpi di Polizia sono tenuti a verificare, anche con l’ausilio delle milizie volontarie, il rispetto delle misure previste dai decreti vigenti all’interno dei locali aperti al pubblico a partire da quelli nei quali siano segnalati assembramenti e ampi afflussi di pubblico.

5. I Militi dei Corpi Uniformati, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente decreto -legge, al fine della denuncia degli stessi ai Corpi di Polizia per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti.

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