SAN MARINO. Segreteria Interni: Decreto Legge 18 marzo 2021 n. 52 “POTENZIAMENTO E PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19”. Circolare esplicativa

 

Al fine di garantire una corretta applicazione del Decreto Legge emanato, si propongono di seguito alcune
precisazioni interpretative, specificando che i punti di seguito elencati corrispondono a quelli indicati nel
Decreto Legge sopra richiamato.

Art. 3, comma 2 (Misure relative agli spostamenti e di controllo)
Si precisa che non sono da considerarsi assembramenti le situazioni, legate ad esigenze lavorative, che
comportano la contemporanea presenza di più di 4 persone purché adeguatamente distanziate tra loro e
munite di dispositivi di protezione individuale correttamente indossati. Resta in ogni caso vigente quanto
disposto dall’art. 9 del Decreto – Legge 27 febbraio 2021 n. 46 in materia di “riunioni in modalità
videoconferenza”.

Art. 4 (Attività motoria e attività sportiva)
Si precisa che è da intendersi inibito l’utilizzo di piscine, vasche, vasche idromassaggio, sauna, bagno
turco e similari ad uso pubblico.

Art. 6 (Istruzione superiore, corsi di formazione e prove di verifica)
Si precisa che l’attività delle bande musicali legata a eventi istituzionali, inclusa la campagna vaccinale,
rimane consentita.

Art. 7, comma 1 (Attività commerciali)
Si precisa che, nell’ambito delle medie e grandi strutture, sono da ritenersi ricompresi anche i centri
commerciali. Nelle giornate festive e comunque nei fine settimana, alle medie e grandi strutture ancorché
ricomprese all’interno di centri commerciali, è consentita unicamente la vendita di generi alimentari
(anche per animali), di prodotti agricoli e florovivaistici, edicole (giornali e riviste), tabacchi, farmacie e
parafarmacie.
Sono da considerarsi escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 le attività di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione.
Sono da intendersi escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 le attività sanitarie svolte da
medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri e veterinari nonché le attività di fisioterapia, massaggi
terapeutici, ambulatori e/o poliambulatori specialistici

Art. 7, comma 2 (Attività commerciali)
Si precisa che la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici è consentita tanto per il commercio ambulante
quanto per il commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Art. 9 (Attività dei servizi di ristorazione)
Si precisa che per le disposizioni in capo ai bar ed ai ristoranti si rimanda a quanto disciplinato all’art. 9
del Decreto – Legge 18 marzo 2021 n. 52 nonché all’art. 5 del Decreto – Legge 27 febbraio 2021 n. 46.

Art. 11, comma 1 (Attività lavorativa)
Si precisa che l’obbligo dei datori di lavoro di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio, è
da intendersi ove vi sia compresenza negli stessi ambienti di più lavoratori e compatibilmente
all’organizzazione aziendale nonché alla tipologia dell’attività svolta dal singolo dipendente. Si ricorda
infine che allo scopo di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro vi è altresì
l’obbligo a favorire la fruizione di ferie, permessi e recuperi orari.

Art. 16, comma 1 (Norme di coordinamento)
Si precisa che per quanto riguarda la Basilica del Santo, pur essendo Monumento, in qualità di luogo di
culto resta aperta al pubblico nel rispetto dei distanziamenti e dei presidi.

ULTERIORI OSSERVAZIONI
Si ricorda che non è consentita l’accensione dei caratteristici fuochi di San Giuseppe.