Le sentenze vanno rispettate, ma si possono commentare. E come direttore del primo sito di San Marino in termini di seguito mi accingo a farlo e devo dire anche con un po’ di stupore…
Innanzitutto si resta appunto stupiti come la relazione della Commissione d’Inchiesta su Banca Cis, con tanto di prove, sia stata espunta dallo stesso Bin. Secondo Treccani.it espungere in manoscritti antichi, medievali e umanistici, vuol dire eliminare dal testo, per correzione, parole, frasi, o lettere di una parola, segnando un punto sotto o sopra le singole lettere. 2. Nella critica testuale, eliminare dal testo parole o frasi, che sono presenti nella tradizione del testo ma si ritengono interpolate. 3. Con senso più generico (non com.), sopprimere parole o passi da uno scritto o stampato.
Il Prof. Bin quindi espungeva dal fascicolo processuale in oggetto la Relazione conclusiva della Commissione Consiliare d’Inchiesta – presentata nel fascicolo dall’Avvocatura dello Stato senza precisare il motivo – su presunte responsabilità politiche e amministrative che hanno coinvolto la Società Credito Industriale Sammarinese Banca CIS e sulle crisi bancarie perché non erano spiegate le ragioni della pertinenza della relazione con il sindacato, nonostante avesse costatato che citava Buriani almeno 80 volte . Nei termini di controprova la stessa Avvocatura spiega come quella Relazione documentava come Buriani avesse interessi e relazioni speciali con i proprietari di Banca Cis. A quel punto Bin ha rigettato ancora la prova perché considerata tardiva nonostante fosse stata presentata nei termini di controprova. (!!!)
Quindi alla fine tutto il lavoro della Commissione d’Inchiesta è stato vanificato e nulla di quanto scoperto dalla stessa Commissione tra Buriani e altri componenti di Banca Cis è stato portato come prova a fini dell’azione di Sindacato grazie alla decisione di Bin e alla tardiva presentazione delle motivazioni dell’Avvocatura dello Stato. Quindi prove nulle, quelle prove che avrebbero potuto mettere in seria difficoltà Buriani e che erano alla base della votazione dell’azione di Sindacato nei confronti dello stesso Commissario.
Su questo argomento poi Bin da la colpa all’Avvocatura dello stato scrivendo in sentenza: ”La Relazione conclusiva della Commissione Consiliare d’Inchiesta su alcune presunte responsabilita? politiche e amministrative in vicende bancarie, (…) è un atto di natura politica, frutto del lavoro ispettivo di un organo di derivazione squisitamente politica come puo? e deve essere un organo parlamentare. Si tratta di un indagine che ha avuto ad oggetto solo tangenzialmente le attivita? del Dott. Avv. Buriani ed e? stato formato senza le garanzie di contraddittorio con il magistrato, che pure e? stato audito per determinate vicende. Correttamente percio?, nel «parere pro veritate» che la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia aveva commissionato al Prof. Avv. Stefano Preziosi (ora associato alla difesa della Commissione in questo giudizio), nell’esame dei vari esposti e critiche che la Commissione aveva ricevuto in merito all’operato del Dott. Avv. Buriani, si indicano solo alcune attivita? che meritano approfondimento: approfondimento che avrebbe dovuto compiersi nel corso del presente giudizio, il che pero? non e? stato reso possibile per l’insufficiente apporto probatorio prodotto dall’Avvocatura dello Stato.”
In sostanza Buriani, dopo la falcidia del Prof. Cordini avuta con la sentenza 1° febbraio 2021 n.2, doveva rispondere dei seguenti ”capi di imputazione” e Bin di questi soli 4 quesiti, ovvero:
1) Se il Magistrato Dott. Avv. Alberto Buriani abbia fatto ricorso ad espedienti per radicare la Sua competenza anche in assenza di atti formali di assegnazione del fascicolo processuale.
2) Se corrispondano a correttezza i rapporti intrattenuti con la stampa, con esclusivo riferimento all’autorizzazione che il Commissario della legge ha concesso al giornalista Antonio Fabbri del quotidiano L’informazione, in relazione al procedimento n. 735/2018, consentendo l’accesso agli Atti e l’estrazione della relativa copia.
3) Se corrispondano a correttezza i rapporti con soggetti interessati ai giudizi a lui affidati, con particolare riferimento ai colloqui sollecitati dal Magistrato Buriani (avvalendosi anche di una terza persona) con la Presidente della Banca Centrale Avv. Catia Tomasetti mentre era sottoposta ad indagine dallo stesso Magistrato Buriani (il caso venne poi archiviato).
4) Se corrisponda a correttezza il ritardo con cui viene data applicazione alle disposizioni del Magistrato Dirigente sulla distribuzione del lavoro del 24 luglio 2020.
Fine parte prima
Marco Severini – direttore del GiornaleSM