San Marino. Sentenza Commissario Prof. Vico Valentini su procedimento per esercizio abusivo professione giornalistica

Ecco uno stralcio della sentenza di assoluzione relativa all’esercizio abusivo della professione giornalista contestato al nostro direttore.

Commissario della Legge Prof. Vico Valentini

”Al netto dei rilievi difensivi concernenti la vagueness della disposizione ex art. 385 c.p.3, ed al di là della soft law catalogata, fra l’altro, nelle note illustrative del 23.1.2023, resta il fatto che la normativa convenzionale, formalmente vincolante – e prevalente su – quella domestica ex art. 1 Dich. Diritti, si pone in conflitto con la lettura della Procura fiscale e con la struttura del capo d’imputazione, che quella lettura riflette.

Valorizzando l’enunciato ex art. 10 Conv. EDU, il quale accorda a chiunque e indistintamente la titolarità della libertà di espressione (così emblematicamente, a proposito di siti Google creati per la divulgazione di notizie, Corte EDU, Ahmet Yildirim c. Turchia, 18.12.2012, §§ 48-49, ivi anche per gli ampi richiami ai precedenti adesivi), la Curia strasburghese ha infatti progressivamente accorciatò le distanze fra «giornalismo cittadino» (sulla nozione, escogitata per descrivere attiva di informazione realizzate attraverso YouTube, Corte EDU, Cengiz e altri c. Turchia, 1.12.2015) e «giornalismo professionale»: prima insinuandone la sostanziale omologia (Corte EDU, Editoria’ Board of Pravoye Delo and Shtekel c. Ucraina, 5.5.2011, concernente la divulgazione di notizie apprese da siti «not registered in accordance with the Ukrainian Press Act), e poi affermando ex professo che, come la stampa professionistica, così pure bloggers e i «popular users» della rete assolvono la funzione di «public watchdog», e, come tali, debbono poter beneficiare della protezione ex art. 10 Conv. EDU (Corte EDU, GC, Magyar Helsinky Bizotts4 c. Ungheria, 8.11.2016, §§ 167-168).

Dalla case-law europea, dunque, non emerge affatto un rapporto di alterità fra liberta di informare e libertà di esprimersi, intendendosi la prima quale species-forma di manifestazione della seconda: tanto che, sempre secondo la Corte EDU, l’attività di ISP, siti web e portali creati per la condivisione di notizie va valutata alla luce dei principi applicabili alla stampa ufficiale (così Corte EDU, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and Index.hu zrt c. Ungheria, 2.2.2016).

Il che, per intenderci, vai quanto dire che l’attività d’informazione cittadina, per poter essere considerata lecita, deve rispettare gli stessi criteri-limiti che circondano l’attività d’informazione ”professionalizzata”, ossia: affidabilità delle fonti, veridicità dei fatti, interesse pubblico alla relativa conoscenza, continenza espositiva, rispetto della legge anche penale (cd. giornalismo responsabile: (ex plurimis, Corte EDU, GC, Stoli c. Svizzera, 10.12.2007; Corte EDU, GC, Axel Spinger AG c. Germania, 7.2.2012).

Del resto, la stessa disciplina domestica dedicata – che pure prescrive un ventaglio di ‘obblighi’ di dubbia ortodossia costituzionale – accorda espressamente legittima cittadinanza, accanto alla stampa ufficiale, a (cybcr-)operatori dell’informazione, blog e siti web di notizie sprovvisti di titoli abilitativi e/o non iscritti negli appositi registri (art. 26, co. 1 e 2, 1. 211/2014)4.

Ecco perché il fatto, così come contestato, non sussiste: perché chiunque, non solo chi vanta una abilitazione professionale ed è iscritto in registri e/o albi, vanta il diritto-libertà di svolgere «attività di informazione»: di ricercare, ricostruire, divulgare e chiosare, magari in modo continuativo e organizzato, notizie d’interesse pubblico (in tema, già Cass. pen. it., V, n. 31392/2008).

Naturalmente, tutto ciò non significa, come pure chiarisce-comanda la Corte EDU, che l’operatore ”cittadino” dell’informazione sammarinese sia immune dai presidi sanzionatori civili e penali posti a tutela dei segreti, della reputazione, del decoro etc.; né, tanto meno, dalle iniziative punitive della locale Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. (…)

Prof. Vico Valentini – Commissario della Legge

 

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