San Marino. Sentenza Pasini-Asset. Ora pagate il conto!

ASSET, DALLA SENTENZA EMERGE LA MANCANZA TOTALE DI MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA SUA CHIUSURA

Sistema bancario messo in ginocchio per motivi inconfessabili, correntisti penalizzati, Tribunale ridicolizzato con ricusazioni senza né capo, né coda: ci hanno raccontato bugie per mesi. Fatti vergognosi che dovrebbero provocare una sollevazione popolare: di chi fa gli interessi il governo della trasparenza?

“Il provvedimento impugnato è viziato da difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere e sviamento”. “Nella casistica fino ad oggi nota

– si legge nella sentenza
– si è sempre verificato che i provvedimenti di rigore fossero preceduti da veri che ispettive condotte dall’Ispettorato di Vigilanza di Bcsm e che le risultanze del verbale ispettivo fossero riportate nella Relazione allegata allo stesso provvedimento di rigore, consentendosi in tale fase della procedura il contraddittorio con i soggetti vigilati. La medesima cosa non è avvenuta nel caso in esame”.

Le due sentenze con le quali il giudice Pasini ha accolto i ricorsi avverso il commissariamento e la liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca sono state consegnate nelle mani degli avvocati soltanto nel tardo pomeriggio di ieri. (venerdì ndr)

Ci riserviamo dunque di approfondirne i contenuti anche nei prossimi giorni.

Volendo riassumerne i punti salienti ciò che emerge dalla loro lettura è come si ravveda un progetto tale per cui un provvedimento di rigore come quello posto in essere da Banca Centrale che ha il compito di cercare di sanare eventuali criticità sia invece stato deciso con altre motivazioni.

Da un lato l’amministrazione straordinaria era finalizzata alla liquidazione coatta amministrativa che a sua volta era funzionale all’operazione con Carisp. Se così non fosse stato l’Istituto avrebbe dovuto ricevere l’indicazione di eventuali criticità che invece non sono mai state comunicate.

Lo sviamento di potere è stato tale che non si è tenuto in alcuna considerazione il provvedimento cautelare dove si rappresentavano pericoli per tutto il sistema.

Si è agito piuttosto in gran fretta con atti mancanti addirittura del riferimento alle relazioni che avrebbero dovuto sostanziarne le motivazioni. Un esempio tra tutti è rappresentato dalla mancanza dell’esito dell’ispezione del 2016. “La mancanza o quantomeno la mancanza della motivazione in ordine all’assenza di un verbale ispettivo o relativo alla conclusione della ispezione iniziata ad ottobre 2016, vizia a monte tutta la procedura posta in essere e qui contestata che, dunque, anche per tale motivo deve ritenersi illegittima”. Non si tratta come si vede di vizi di forma come qualcuno ha cer- cato di lasciare intendere ma di un provvedimento posto in essere senza che alla base vi fossero mo- tivazioni tali da renderlo legittimo. “Il provvedimento impugnato è vi- ziato da difetto di istruttoria, difet- to di motivazione, eccesso di potere e sviamento”.

Banca Centrale avrebbe come prima cosa dovuto circostanziare le motivazioni che stavano alla base del provvedimento e dare all’istituto la possibilità del contraddittorio cosa che la sentenza fa emergere chiaramente come non sia mai avvenuta. “Nella casistica no ad oggi nota – si legge nella sentenza – si è sempre verificato che i provvedimenti di rigore fossero preceduti da veri che ispettive condotte dall’Ispettorato di Vigilanza di Bcsm e che le risultanze del verbale ispettivo fossero riportate nella Relazione allegata allo stesso provvedimento di rigore, consentendosi in tale fase della procedura il contraddittorio con i soggetti vigilati. La medesima cosa non è avvenuta nel caso in esame”.

Le relazioni che sono state fatte su Asset sarebbero inattendibili in quanto delegate a soggetti esterni, quando Bcsm aveva il compito di redigerle direttamente o eventualmente incaricare soggetti esterni che invece risultano essere stati incaricati dai commissari, in que- sto modo perdendo il ruolo di pubblici ufficiali. Emergono poi, come la sentenza sottolinea, elementi di irragionevolezza e la mancanza di criteri chiari per arrivare a calcolare certi importi.

La lettura della sentenza mette tra le altre cose in luce come si siano voluti piegare gli strumenti normativi per il perseguimento di finalità che fanno appunto emergere lo sviamento di potere.

Un caso unico non solo a San Marino ma che ha avuto una eco molto negativa anche nella vicina Italia visto che ha scosso le fondamenta dei principi del diritto.

La RepubblicaSM