San Marino. SENTENZA pp. 462/2020 e riuniti . ALBERTO BURIANI. Condanna in primo grado – GLI IMPUTATI ED I CAPI DI ACCUSA

Qui di seguito pubblichiamo integralmente a più puntate le MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA di primo grado del PP. 462/2020. Nel prosieguo pubblicheremo tutte le parti. Buona lettura


 

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

IN NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il Commissario della Legge, giudice di primo grado, avv. Adriano Saldarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei procedimenti penali riuniti n. 462/RNR/2020 e riuniti (rinvio a giudizio n. 117+133+134+148 dell’anno 2021)

CONTRO

  • BURIANI Alberto, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gian Luca Mularoni;
  • CELLI Simone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Enrico Carattoni;
  • FILIPPINI Carlo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Enrico Carattoni;
  • FABBRI Antonio,elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Enrico Carattoni;

IMPUTATI

Proc. n. 462/RNR/2020
I) Alberto BURIANI

– del misfatto continuato di abuso di autorità, previsto e punito dagli articoli 50 e 376 del codice penale, perché – in esecuzione di più condotte facenti parte del medesimo programma criminoso – istruiva e definiva il procedimento penale n. 735/RNR/2018, nonostante si fosse originato da un esposto anonimo – contravvenendo alla legge e alle disposizioni del Magistrato Dirigente risultanti dalla Relazione sullo stato della giustizia relativa all’anno 2010 – al fine di esercitare un’indebita pressione sulla prevenuta Caria Tomasetti. (Fatti commessi a San Marino, dal momento della trasmissione del fascicolo ad Alberto Buriani quale Giudice Inquirente e sino alla sua archiviazione);

– del misfatto continuato di rivelazione di segreto istruttorio speciale (previsto dall’art. 5 della legge n. 93/2008), previsto e punito dagli articoli 50 e 192 bis del codice penale, per avere – in esecuzione di più condotte collegate tra loro dal medesimo programma criminoso – comunicato a Simone Celli informazioni relative al procedimento penale n. 735/RNR/2018 costituite in particolare: a) dal rinvio dell’interrogatorio di Sandro Gozi; b) dall’aspettativa del giudice di una memoria scritta da parte di Sandro Gozi; c) di aver prospettato la celere definizione del procedimento (fatti commessi a San Marino, tra giugno e luglio dell’anno 2019);

II) Alberto BURIANI e Simone CELLI del concorso nel misfatto tentato di concussione, previsto e punito dagli articoli 26, 73 e 372 del codice penale per avere – anche mediante gli abusi ed i misfatti descritti al precedente punto I) – indotto in Catia Tomasetti (Presidente di Banca Centrale della Repubblica di San Marino) il timore di essere rinviata a giudizio nell’ambito del suddetto procedimento penale per ottenere l’utilità non dovuta, costituita dal fatto che ella si adoperasse affinché fossero conces-se le autorizzazioni di legge per la cessione delle partecipazioni di Banca CIS S.p.A. a terzi soggetti (Stratos), privi dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti emanati da Banca Centrale. In particolare:

(i) in data 18 giugno 2019 Simone Celli, in accordo con Alberto Buriani, – dopo aver più volte contattato telefonicamente Catia Tomasetti – si recava presso lo studio professionale ove lei lavora in Roma. Nel corso di questo incontro, prendeva un foglio di carta e, dopo avervi scritto sopra le parole “chiudere tutto bene”, lo mostrava a Catia Tomasetti, dicendole “per quanto riguarda la tua vicenda” (con ciò riferendosi al procedimento n. 735/RNR/2018) e “ho parlato con chi sai tu” (con ciò riferendosi ad Alberto Buriani); dopodiché la sollecitava ad incontrare i rappresentanti degli acquirenti per una chiusura della trattativa, rappresentando che ciò era nell’interesse del paese;

(ii) in data 25 giugno 2019 (in un’ora di poco precedente ad una riunione fissata in Banca Centrale per le vicende di Banca CIS S.p.A. poi rinviata) Alberto Buriani incontrava nel proprio ufficio presso il Tribunale Catia Tomasetti e Giuseppe Ucci ai quali (dopo avere anticipato l’arrivo di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale rivolta all’autorità giudiziaria sammarinese), diceva loro che – nonostante il suo trasferimento dalle funzioni inquirenti a quelle giudicanti – era al corrente di tutto quello che perveniva ai Commissari della Legge che in quel momento esercitavano le funzioni di Giudice Inquirente;

(iii) in data 2 luglio 2019 Alberto Buriani incontrava nel proprio ufficio presso il Tribunale Giuseppe Ucci, formulando apprezzamenti negativi nei confronti dei funzionari di vigilanza di Banca Centrale, Andrea Vivoli e Giuliano Battistini, che in quel periodo insieme a Ucci si occupavano dell’istruzione della richiesta di Stratos per l’acquisto delle partecipazioni di Banca CIS S.p.A.;

(iv) in data 5 luglio 2019, Simone Celli si recava in Banca Centrale ove si era appena conclusa una riunione avente ad oggetto la concessione dell’autorizzazione all’acquisto delle partecipazioni di Banca QS S.p.A. da parte di Stratos, chiedendo con urgenza di incontrare Catia Tomasetti, alla quale manifestava – il proprio rammarico circa l’andamento della suddetta riunione;

– che Alberto Buriani gli aveva nuovamente rappresentato la necessità di parlarle e che era intenzionato a costruire un rapporto con lei.
Misfatto tentato perché, nonostante gli atti compiuti dai prevenuti con la volontà ed al fine di consumare il reato, Catia Tomasetti non dava seguito a quanto le veniva richiesto.
Fatti commessi tra San Marino e Italia nei mesi di giugno e luglio 2019.

Fermoimmagine durante il processo. Ripresa Rtv

III) Alberto BURIANI, del misfatto continuato di falsa testimonianza, previsto e punito dagli articoli 50 e 358 del codice penale perché – con più azioni collegate fra loro dal medesimo programma criminoso – audito sotto giuramento (dichiarando: «io mi vincolo a riferire a voi ogni cosa secondo verità, con la consapevolezza che [se] quello che io dichiaro non risponde al vero, io incorro nelle sanzioni previste dalla legge»; alla domanda del Presidente della Commissione «per essere chiari, quello che ha… ci conferma che quello che ha usato come espressione è equivalente a dire “lo giuro”», rispondeva «a quello che lei ritiene essere l’equivalente di dire “lo giuro”, okay. I miei testimoni non giurano, si impegnano e sono consapevoli che se dicono il falso rispondono di falso») dalla Commissione d’inchiesta di cui alla legge costituzionale 14 giugno 2019 n. 2, rendeva le dichiarazioni false appresso descritte. In particolare, contrariamente al vero, dichiarava:

– di avere conosciuto Marino Grandoni solo quale venditore dell’immobile che aveva acquistato destinandolo a propria abitazione (dichiarando in particolare «Io non ho avuto con Marino Grandoni alcun rapporto diverso dall’acquisto di un appartamento, nell’ambito di un condominio del quale io condivido la proprietà insieme a professionisti, persone stimatissime che hanno con me e con Marino Grandoni lo stesso rapporto: un venditore di un immobile»).

– di non aver alcun rapporto di frequentazione personale con i coniugi Daniele Guidi e Maria Stefania Lazzari, ma solo con i genitori di quest’ultima. In particolare dichiarava: «Con il dott. Daniele Guidi io non ho alcun rapporto di familiarità, di varianza, di frequentazione. Quanto invece alla dott.ssa Lazzari … è la mia commercialista, frequento da anni, ho frequentato da anni la famiglia Lazzari, non la famiglia Guidi, la famiglia di provenienza di Stefania Lazzari, sono persone semplici, ogni evento importante per loro hanno ritenuto di rendermi partecipe … ».

– che il suo rapporto con Simone Celli si limitava ad una collaborazione con la Segreteria di Stato alle Finanze, da lui retta tra il 2017 ed il 2018, dichiarando in particolare: «Simone Celli io l’ho diciamo conosciuto come, quando era Segretario di Stato perché mi chiese consulto, un consulto diciamo così, un confronto in relazione ad un progetto che doveva riguardare la normativa antiriciclaggio, forse il rientro di capitali, una cosa di questo tipo. Quindi mi presentai in Segreteria con lui, l’ho visto dopo le vicende relative, dopo le sue dimissioni prima da Segretario di Stato e poi come deputato, l’ho visto mi pare qualche volta in modo del tutto occasionale, l’ho incrociato ma in modo… in modo non ufficiale né voluto, scambiando qualche saluto di circostanza. L’ho incontrato perché l’ho esaminato nell’ambito del procedimento che riguardava la dott.ssa Tomasetti. Ho acquisito la sua testimonianza nell’ambito del procedimento Tomasetti».

– di non avere formulato al dott. Giuseppe Ucci (Vice Direttore facente funzioni di Banca Centrale della Repubblica di San Marino), nel corso di un colloquio avuto tra giugno e luglio del 2019, apprezzamenti negativi su Giuliano Battistini e Andrea Vivoli (ispettori e membri del Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale) che in quel momento si stavano occupando dell’esame delle offerte presentate per l’acquisizione di Banca CIS S.p.A. da parte di Stratos e Lunalogic. In particolare Alberto Buriani dichiarava di non conoscere Giuliano Battistini e: «Escludo che io abbia rappresentato in modo negativo l’operato di Vivoli»;

– rispondeva affermativamente alla domanda della Commissione: «si possono aprire fascicoli sulla base di segnalazione anonima» (domanda riguardante la legittimità dell’avvio del procedimento penale n. 735/RNR/2018, apertosi appunto per mezzo di un esposto di fatto anonimo), con di fatto affermando che sia giuridicamente lecito istruire un procedimento penale originato da una denuncia di fatto anonima;

– che risultavano dagli atti del procedimento penale n. 735/RNR/2018 le modalità con cui aveva ricevuto da un Segretario di Stato l’informazione per cui il Presidente di Banca Centrale aveva incontrato i Segretari componenti il Comitato per il Credito ed il Risparmio per comunicare loro di avere ricevuto la comunicazione giudiziaria relativa al predetto procedimento;

– che il Presidente di Banca Centrale Catia «Tomasetti aveva dichiarato che delle vicende, anzi del suo essere raggiunta da una comunicazione giudiziaria, aveva parlato con il responsabile dei servizi segreti italiano, il Gen Carta e con i componenti della Commissione Antimafia Italiana»;

– di avere contattato ed incontrato l’avv. Tomasetti e l’avv. Ucci, nel giugno-luglio 2019, esclusivamente in merito ad un flusso di denaro costituente fattispecie di riciclaggio internazionale oggetto di un procedimento penale aperto nel 2019;

– di avere chiesto a Simone Celli di mettersi in contatto, per suo conto, con il Presidente di Banca Centrale, a seguito di plurimi tentativi – aventi esito negativo – compiuti personalmente tramite addetti di segreteria ed ausiliari di polizia, negando di averlo messo a conoscenza delle proprie intenzioni circa l’attività processuale da porre in essere nel p.p. 735/RNR/2018, allora pendente;

– di non essere a conoscenza di una missiva anonima pervenuta in Banca Centrale nel 2017, relativa ad una presunta operazione, in pendenza del procedimento penale n. 735/RNR/2018, connessa con il Presidente di Banca Centrale; Fatti commessi a San Marino, l’11 agosto 2020.

IV) Simone CELLI, del misfatto continuato di falsa testimonianza previsto e punito dagli articoli 50 e 358 del codice penale perché – con più azioni od omissioni collegate fra loro dal medesimo programma criminoso – audito sotto giuramento dalla Commissione d’inchiesta di cui alla legge costituzionale 14 giugno 2019 n. 2, rendeva le dichiarazioni false appresso descritte. In particolare, contrariamente al vero, dichiarava:

– che, richiesto sui rapporti avuti con Alberto Buriani, «L’ultima volta che io ho avuto modo di interagire con il Commissario della Legge è la testimonianza relativa a questo procedimento giudiziario, se nonché l’ulteriore volta, precedente che potei parlare con il Commissario della Legge in questione Bimani fu relativamente all’emanazione del decreto, non so se delegato o legge, relativamente all’anticiriclaggio, quindi anno 2017-2018 e per il resto io rapporti con il Commissario Bimani non ne ho avuti in questi anni, se non di questa natura»;

– di non essere stato interpellato dal Commissario della Legge Alberto Buriani al fine di chiedere all’avv. Catia Tomasetti di mettersi in contatto con il Commissario Buriani, circostanza poi smentita dallo stesso Celli con propria memoria 25 settembre 2020;

– di non aver ricevuto anticipazioni dal dott. Alberto Buriani circa l’attività processuale che di lì a breve il Commissario avrebbe posto in essere nel p.p. 735/RNR/2018, in particolare in relazione al rinvio dell’interrogatorio di Sandro Gozi e la volontà di archiviare il procedimento;

– di non aver comunicato a Sandro Gozi, nel corso di colloquio avvenuto nel 2019 alla manifestazione denominata “Leopolda”, fatti riguardanti atti ancora da compiersi ovvero l’esito probabile del procedimento penale n. 735/RNR/2018;

– di avere incontrato, in data 5 luglio 2019, Sandro Gozi in Banca Centrale e di avere parlato con lui.
Fatti accaduti a San Marino il 15 luglio 2020.

Proc. n. 384/RNR/2021
Alberto BURIANI

– del misfatto continuato di omissione di atti d’ufficio ai cui agli arti. 50 e 378 del codice penale, perché, mediante più omissioni facenti parte del medesimo programma criminoso, senza giustificato motivo ometteva di astenersi dalla trattazione del procedimento n. 438/RNR/2018 pur trovandosi in causa di astensione obbligatoria (art. 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni) costituita:

a) dal rapporto con il prevenuto Marino Grandoni;

b) dal fatto che Alberto Buriani appariva quale soggetto agente di uno dei fatti prospettati e integranti notizia di reato (segnatamente, quella per cui alcune indagini da lui condotte sarebbero state gestite in modo da escludere lo scoprimento di fatti di reato commessi o partecipati da Marino Grandoni stesso).
Fatti commessi a San Marino, dal 6 agosto 2018 (data di trasmissione del fascicolo al prevenuto) al 18 agosto 2020 (data di deposito del provvedimento di richiesta di parere al Procuratore del Fisco per l’archiviazione);

del misfatto continuato di abuso aggravato di autorità, previsto e punito dagli artt. 50, 90, primo comma, lettera a), e 376 del codice penale, perché – mediante più azioni facenti parte del medesimo programma criminoso – abusava dei poteri inerenti alle proprie funzioni di Commissario della Legge, Giudice Inquirente titolare del procedimento penale n. 438/RNR/2018, per recare a sé stesso ed a Marino Grandoni il vantaggio costituito dal fatto che i fatti contenuti nella lettera 24 luglio 2018 di Luigi Annibali (costituenti notizia di reato) non fossero accertati.
Segnatamente Alberto Buriani:

a) ometteva di effettuare le necessarie iscrizioni nel registro delle notizie di reato (in particolare i nominativi dei prevenuti);

b) tratteneva presso di sé il procedimento senza compiere alcun atto istruttorio, così lasciando decorrere pressoché l’intero termine di cui all’art. 6 della legge n. 93/2008 e successive modifiche, ed emettendo il provvedimento conclusivo di cui alla successiva lettera d) nel momento in cui (18 agosto 2020) residuavano soltanto 13 giorni al termine per la definizione dell’istruttoria;

c) tratteneva presso di sé il fascicolo nonostante esso fosse stato riassegnato ad altro giudice (segnatamente, il Commissario della Legge Simon Luca Morsiani) per effetto delle disposizioni sulla distribuzione dei carichi di lavoro adottate dal Magistrato Dirigente il 24 luglio 2020;

d) emetteva provvedimento di archiviazione, trasmettendo gli atti al Procuratore del Fisco per il parere di legge, quando non era più titolare del procedimento, rappresentando falsamente che le indagini già effettuate nel p.p. n. 310/RNR/2015 risultavano esaustive al fine di escludere la sussistenza delle condotte criminose successivamente rappresentate da Luigi Annibali.

Fatti commessi a San Mano dal 6 agosto 2018 al 18 agosto 2020, con l’aggravante di cui all’articolo 90, primo comma, lettera a) del codice penale, perché commessi per occultare il reato di cui al capo di imputazione n.:1).

 

Proc. n. 437/RNR/2021
Alberto BURIANI

– il reato continuato di interesse privato in atti d’ufficio di cui agli articoli 50 e 375 del codice penale e il reato continuato di abuso d’ufficio di cui all’articolo 376 del codice penale, perché abusando dei poteri inerenti le proprie funzioni di Giudice Inquirente, forniva specifiche istruzioni a Gianfilippo Dughera – che incontrava privatamente nel proprio ufficio, al di fuori dello svolgimento di attività processuale – affinché nella denuncia che quest’ultimo si apprestava a depositare in Tribunale contro i funzionari di Banca Centrale Flavio Vitali e Alberto Paganini, i fatti esposti venissero ricondotti a reati in materia bancaria o a quelli compiuti dal pubblico ufficiale contro lo Stato, piuttosto che a fattispecie contro il patrimonio, in modo che in base ai criteri fissati dalle disposizioni sui carichi di lavoro allora vigenti l’instaurando procedimento venisse assegnato allo stesso Buriani, in qualità di Giudice Inquirente.
In particolare perché durante il colloquio svoltosi con Gianfilippo Dughera il 22 gennaio 2019, il Commissario Buriani, dopo aver ascoltato plurime critiche che il denunciante rivolgeva ai funzionari di Banca Centrale ed avendo appreso che era intenzione di Dughera procedere penalmente contro di loro, replicava, fra l’altro, con le esternazioni: «Dughera, mi faccia sto piacere, troviamo qualche cosa che lei mi possa […] io ho bisogno […] facciamo soltanto un po’ di paura a qualcuno, ma questo è l’importante […]». In risposta a Dughera, che gli chiedeva come procedere nella predisposizione della denuncia, il Commissario Buriani replicava: «intanto faccia una esposizione dei fatti che mi faccia capire cosa è successo. Sappia che i reati vengono attribuiti, cioè ogni magistrato si occupa di certi reati. I miei sono quelli contro Banca Centrale, contro le banche e quelli contro lo Stato, quindi corruzione, concussioni, omissione di atti d’ufficio, ecc., falso, ok? Quindi c’è un bel po’ di roba. Se però mi dice appropriazione indebita, truffa, ehm furto… ehm. […] La Banca Centrale quando si comporta da autorità di vigilanza è un pubblico ufficiale: quindi se qualcuno, corruzione, omissione di atti d’ufficio, interesse privato in atti d’ufficio, tutto questo sono reati che possono essere commessi anche dai funzionari di Banca Centrale che operano come autorità di vigilanza», così adoperandosi attivamente per attribuire a sé medesimo il procedimento penale che si sarebbe originato dalla denuncia di Gianfilippo Dughera. Tali indicazioni venivano pedissequamente seguite da Gianfilippo Dughera, che in data 4 febbraio 2019 depositava denuncia contro Flavio Vitali e Alberto Paganini per i reati di cui agli artt. 376, 378 e 391 del codice penale, originando il procedimento n. 95/RNR/2019 che, in ragione dei reati espressamente menzionati nell’atto introduttivo, veniva assegnato al Commissario della Legge Alberto Buriani.

Ciò procurava un danno ai soggetti ivi indagati – ed un corrispondente vantaggio per il denunciante – consistente nell’essere giudicati da un magistrato non terzo ed imparziale, che perseguiva il fine di suscitare timore al personale di Banca Centrale, condotta che Buriani poneva in essere anche attraverso la convocazione – invero superflua – in qualità di testimoni dei funzionari Ucci e Battistini, che egli già sapeva nulla potevano riferire sulle vicende oggetto di denuncia, siccome all’epoca dei fatti non erano in servizio presso Banca Centrale. Così facendo Buriani perseguiva anche l’interesse privato dei soci e dei titolari effettivi di Banca CIS, ossia l’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca Centrale alla vendita delle azioni di Banca CIS a Stratos.
Fatti accaduti dal 22 gennaio 2019 al 26 novembre 2019 (data in cui svolgeva l’ultimo incombente istruttorio nel p.p. n. 95/RNR/2019);

– il misfatto di falsa testimonianza, previsto e punito dall’articolo 358 del codice penale perché audito sotto giuramento (dichiarando: «io mi vincolo a riferire a voi ogni cosa secondo verità, con la consapevolezza che [se] quello che io dichiaro non risponde al vero, io incorro nelle sanzioni previste dalla legge»; alla domanda del Presidente della Commissione «per essere chiari, quello che ha … ci conferma che quello che ha usato come espressione è equivalente a dire “lo giuro”», rispondeva «a quello che lei ritiene essere l’equivalente di dire “lo giuro”, okay. I miei testimoni non giurano, si impegnano e sono consapevoli che se dicono il falso rispondono di falso») dalla Commissione d’inchiesta di cui alla legge costituzionale 14 giugno 2019 n. 2, rendeva la seguente dichiarazione falsa: «io non ho procedimenti attualmente nei confronti né di Banca Centrale e né di persone riconducibili a Banca Centrale», aggiungendo che «Allora cioè io procedimenti avviati su denuncia di Banca Centrale li ho avuti e insomma alcune … alcuni, almeno una decina, procedimenti che riguardavano Banca Centrale o meglio funzionari di Banca Centrale ne ho avuti, forse… meno, sono tutti procedimenti o archiviati o definiti con sentenza». Tali dichiarazioni erano mendaci in quanto alla data della deposizione il prevenuto non aveva ancora provveduto a definire il p.p. n. 95/RNR/2019, né lo aveva trasmesso alla Cancelleria ai fini dell’avocazione o in ottemperanza alle disposizioni del Magistrato Dirigente del 24 luglio 2020.
Fatti commessi a San Marino l’11 agosto 2020.

– il misfatto di offesa all’onore di persone investite di poteri pubblici, previsto e punito dall’articolo 344 del codice penale, perché nel corso di una conversazione con Gianfilippo Dughera, dopo che quest’ultimo gli rappresentava che in un altro procedimento penale pendente, originato da una sua denuncia e nel quale egli era assistito dall’avv. Tania Ercolani, il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani non procedeva all’espletamento delle indagini, Buriani offendeva l’onore ed il prestigio del collega dichiarando che l’avv. Tania Ercolani era «amica del giudice che non ha fatto niente». In questo modo faceva intendere a Dughera (il quale gli aveva appena riferito che l’avv. Ercolani in quel procedimento non tutelava i suoi interessi) che l’inattività del Commissario della Legge Morsiani era funzionale ad assecondare la volontà dell’avv. Ercolani di non procedere negli atti istruttori di quel fascicolo.
Fatti commessi a San Marino, il 22 gennaio 2019.

Proc. n. 474-485/RNR/2020
(1) Alberto BURIANI, Antonio FABBRI, Carlo FILIPPINI del misfatto continuato di violazione del segreto istruttorio di cui agli artt. 50, 73 e 192bis del codice penale (o in alternativa, il reato continuato di violazione del segreto d’ufficio di cui al combinato disposto degli arti. 50, 73, 192 c.p. e art. 8, comma 5, della l. n. 93/2008) perché in concorso fra loro, nelle rispettive vesti di Commissario della Legge, giornalista e Direttore del quotidiano l’Informazione, compivano ciascuno nei rispettivi ruoli una serie di atti finalizzati alla pubblicazione di atti giudiziari estrapolati dal fascicolo istruttorio n. 735/RNR/2018 ossia il verbale del Congresso di Stato datato 8 aprile 2019 (affogliati 353-365 del p.p. n. 735/218;

verbali delle testimonianze rese nel medesimo procedimento dagli ex Segretari di Stato Guerrino Zanotti, dott.ssa Eva Guidi e dott. Andrea Zafferani contenenti, fra l’altro, dichiarazioni a chiarimento del contenuto del verbale del Congresso di Stato 8 aprile 2019 (affogliati 778-792 e 963-974 del p.p. 735/2018) ed il provvedimento di archiviazione (aff. 1186-1196 del p.p. n. 735/2019), quest’ultimo recante riferimenti all’attività svolta in esecuzione del contratto di consulenza stipulato fra Banca Centrale ed il dott. Sandro Gozi, trattandosi di atti formati e documenti raccolti nel corso di un processo penale per i quali l’ordinamento prevede un regime di segretezza speciale cui gli stessi restano comunque asserviti anche dopo l’intervenuta archiviazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 5, della legge 17 giugno 2008 n. 93, dell’art 9 del Regolamento del Congresso di Stato 22 marzo 2017 n. 3 (aff.ti 353-365, 778-792 e 963-974) e dell’art 29 della legge 29 giugno 2005 n. 96 e ss. modifiche (aff.ti 1186-1196).

In particolare perché a seguito della prenotazione di visura del fascicolo istruttorio relativo al p.p. n. 735/RNR/2018 presso la Cancelleria del Tribunale Unico effettuata in data 3 luglio 2020 e della richiesta telematica di consegna del relativo fascicolo in data 6 luglio 2020, entrambe effettuate da Antonio Fabbri per attività giornalistica (il quale già era a conoscenza degli estremi del p.p.), il Giudice Inquirente titolare della istruttoria – già conclusa – dott. Alberto Buriani in data 7 luglio 2020 autorizzava senza alcuna motivazione (benché quest’ultima, espressamente richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l. n. 93/2008 e ss. modifiche) “la visione del fascicolo con esclusione delle parti coperte da segreto bancario” omettendo di escludere altresì dagli atti processuali ostensibili gli affogliati sopra richiamati. A seguito della visura effettuata lo stesso 7 luglio 2020, Antonio Fabbri consegnava copia degli atti del p.p. n. 735/RNR/2018 alla redazione del quotidiano L’Informazione, diretto da Carlo Filippini, ove successivamente venivano pubblicati i seguenti articoli recanti stralci del verbale del Congresso di Stato 8 aprile 2019, stralci delle testimonianze rese in mento al contenuto di tale documento da parte degli ex Segretari di Stato Guerrino Zanotti, dott.ssa Eva Guidi e dott. Andrea Zafferani nonché dati e informazioni estrapolate dal provvedimento di archiviazione:

(a) articolo apparso sull’edizione 16 luglio 2020 (pag. 2), a firma Antonio Fabbri, intitolato “Consulenza BCSM a Gozi 10mila euro al mese per ricevere anziché dare supporto”, il quale dava ampiamente conto del contenuto del provvedimento di archiviazione adottato il 27 maggio 2020 nel p.p. n. 735/2018;

(b) articolo apparso sull’edizione del 13 agosto 2020 (pagg. 4-5), non firmato, intitolato “La Tomasetti incontrò il capo dei servizi segreti per parlargli del sistema bancario sammarinese”, nel quale descrivendosi le circostanze anticipate da titolo, si dava conto del fatto che “Non si tratta di ricostruzioni dell’Inquirente, ma di fatti evidenti contenuti nel fascicolo, provati da documenti e testimonianze”, riguardo ai quali erano espressamente richiamati i contenuti del verbale della seduta del Congresso di Stato del giorno 8 aprile 2019 e le testimonianze dei membri del Congresso di Stato rese a riscontro del contenuto dello stesso verbale;

(c) articolo apparso sull’edizione del 14 agosto 2020 (pagg. 4-5), non firmato, intitolato “Ombra dei servizi segreti: la Tomasetti smentisce ma i verbali smentiscono lei”, accanto al quale era apparentemente riprodotto uno stralcio del verbale della seduta del Congresso di Stato dell’8 aprile 2019, e nel corpo del quale erano commentati i contenuti dell’interrogatorio di Caria Tomasetti nelle parti a riscontro del predetto verbale (“[…] interrogata in quanto indagata, in un imbarazzo che si percepisce dalla trascrizione stenografica, da un lato confermò di conoscere il Generale Carta ‘a livello personale’, poi, dopo alcune titubanze e contestazioni per le domande poste, provò a giustificarsi e a spiegare che evocò il nome del Capo dei servizi segreti in quanto il Generale, nel 2008, era stato al vertice della Brigata della GdF che circondò San Marino, che anche attualmente teneva alta l’attenzione sul Paese” ed a contraltare richiamate le testimonianze dei membri del Congresso di Stato rese a riscontro del verbale dell’Esecutivo redatto “nell’imminenza” dell’incontro del 5 aprile 2019 a descritta conferma del fatto che “la Tomasetti ebbe a dichiarare di avere avuto un colloquio con il capo dei Servizi Segreti”;

(d) articolo apparso sull’edizione del 17 agosto 2020 (pagg. 4-5), non firmato, intitolato “Colloqui con servizi segreti e parlamentari, dell’antimafia «Nessuna autorizzazione era stata data alla Tomasetti»” nel corpo quale si richiamava espressamente la pubblicazione del verbale del Congresso di Stato sull’edizione del 14 agosto 2020 ribadendone i contenuti, a riprova del contenuto delle dichiarazioni rese dai Segretari di Stato “ascoltati sotto giuramento in qualità di testimoni nell’ambito del procedimento sulla «Consulenza Gozi»”, riportandosi stralci (domande e risposte) estrapolati dai processi verbali relativi agli esami di Guerrino Zanotti, Eva Guidi e Andrea Zafferani, agli atti del procedimento;

(e) articolo apparso sull’edizione del 18 agosto 2020 (pagg. 4-5), non firmato, intitolato “La Tomasetti a conoscenza della riorganizzazione del Tribunale prima che fosse pubblica” nel corpo quale citava espressamente estratti del verbale del Congresso di Stato 8 aprile 2019 e stralci (domande e risposte) estrapolati dai processi verbali relativi agli esami di Guerrino Zanotti, Eva Guidi e Andrea Zafferani, agli atti del procedimento.

Fatti in San Marino, dal 7 luglio 2020 al 18 agosto 2020.

– Alberto BURIANI: del misfatto di violazione di segreto d’ufficio previsto e punito dal combinato disposto di cui all’art. 8, comma 5, della l. n. 93/2008 ed all’art. 192 c.p., perché quale Commissario della Legge titolare del p.p. n. 735/RNR/2018, consentiva la visione a soggetti terzi rispetto alle parti processuali di atti giudiziari, estrapolati dal fascicolo istruttorio ed assoggettati ad un perdurante regime di segretezza speciale anche oltre il venir meno delle esigenze istruttorie, trattandosi di atti formati e documenti raccolti nel corso di processo penale per i quali l’ordinamento prevede un regime di segretezza speciale anche dopo l’intervenuta archiviazione, trattandosi di atti segreti ai sensi dell’art. 29 della legge n. 96 del 2005 e ss. modifiche. In particolare perché a seguito della prenotazione di visura del fascicolo istruttorio relativo al p.p. n. 735/RN R/2018 presso la Cancelleria del Tribunale Unico effettuata in data 3 luglio 2020 e della richiesta telematica di consegna del relativo fascicolo in data 6 luglio 2020, entrambe effettuate da Antonio Fabbri per attività giornalistica (il quale già era a conoscenza degli estremi del procedimento), il Giudice Inquirente titolare della istruttoria – doti. Alberto Buriani in data 7 luglio 2020 autorizzava senza alcuna motivazione (benché, quest’ultima, espressamente richiesta ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l. n. 93/2008) “la visione del fascicolo con esclusione delle parti coperte da segreto bancario” omettendo di escludere altresì dagli atti processuali ostensibili quelli coperti da segreto d’ufficio ex art. 29, comma 2, dello Statuto di Banca Centrale, in quanto afferenti attività istituzionale svolta da funzionari di Banca Centrale e corrispondenza fra costoro intercorsa nell’espletamento delle rispettive mansioni professionali, ossia gli aff.ti: 81-122 (corrispondenza mail intercorsa fra personale di Banca Centrale, cui era allegato il testo di un contratto con la società Lazard, classificato “confidential”, dati definiti “riservatissimi” della Raccolta del Risparmio e Indiretta, e documento “Asset Quality Review 2017 Update Report” classificato “confidential”); 183-303 (estratto del verbale della riunione 25.6.2018 del Comitato per la Stabilità Finanziaria; estratti dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo di Banca Centrale del 28 giugno 2018 e del 31 ottobre 2018; corrispondenza mail intercorsa fra funzionari e consulenti di Banca Centrale circa la partecipazione di alcuni delegati dell’ente a sedute di organismi internazionali ed in merito al contenuto dell’accordo di associazione fra San Marino ed Unione Europea, corrispondenza intercorsa fra referenti della società Lazard, l’ex Segretario di Stato alle Finanze Celli ed il Presidente Tomasetti cui era allegata bozza dell’accordo di riservatezza da stipulare fra la stessa Lazard e Banca Centrale); 312-316 (corrispondenza intercorsa fra un funzionario di FMI e personale di Banca Centrale, cui veniva allegato un documento predisposto dallo stesso FMI, classificato come “confidential” e titolato “Republic of San Marino: Financing Options – Informal Discussion”); 357-364 (estratto del verbale della riunione congiunta del Comitato di stabilità finanziaria e Comitato per il credito e risparmio tenutasi il 7.1.2018 ed estratto del verbale della riunione del Comitato per la stabilità finanziaria tenutosi il 25.6.2018); 381-503 (corrispondenza mail intercorsa fra funzionari di Banca Centrale inerente l’organizzazione dell’attività istituzionale dell’ente e corrispondenza mail intercorsa fra funzionari di Banca Centrale, Simone Celli e referenti di Lazard circa l’accordo di riservatezza fra Lazard e Banca Centrale, cui erano allegate ulteriori bozze dell’accordo stesso); 512-593 (corrispondenza intercorsa fra terzi e funzionari di Banca Centrale sull’organizzazione dell’attività istituzionale dell’ente, ed in particolare la strategia da porre in essere in occasione di un imminente meeting con il FMI, alla quale erano allegati documenti classificati “confidential” titolati “Republic of San Marino – Discussion materials” e “Republic of San Marino – Suggested Scope of Work for Macro-Economic and Financial Consultancy Services”) 820-960 (allegato “a” del contratto di consulenza fra Gozi e Banca Centrale; corrispondenza mail intercorsa fra Sandro Gozi, Catia Tomasetti ed altri funzionari di Banca Centrale mediante la quale Gozi relazionava circa l’attività svolta quale consulente; verbali sintetici delle riunioni tenutesi fra Segreteria Esteri, Segreteria Finanze e Banca Centrale il 20.7.2018 e il 29.8.2018 sull’accordo di associazione San Marino – UE ed in merito alla Convenzione Monetaria; minuta di verbale del meeting 20 settembre 2018 “Monetary Agreement EU – Republic of San Marino Joint Committee; documento predisposto dalla Vigilanza Regolamentare denominato “Nota per Direzione in ordine agli esiti della sessione negoziale a Bruxelles del 23 e 24 ottobre 2018 nell’ambito dell’accordo di associazione”; estratto del verbale della seduta del Consiglio Direttivo di Banca Centrale del 31.10.2018; verbale della seduta del Consiglio Direttivo di Banca Centrale del 18.4.2019; documento predisposto dalla Vigilanza Regolamentare denominato “Resoconto delle sessioni negoziali del 27 novembre 2018 sui servizi finanziari svoltisi nell’ambito del negoziato sull’accordo di associazione, SM-UE”; documento predisposto dalla Vigilanza Regolamentare denominato “Resoconto della riunione del 27 marzo 2019 tra Segreteria di Stato Affari Esteri, Direzione Affari Europei, prof. Baratta e BCSM inerente ai servizi finanziari nell’ambito del negoziato in corso sull’accordo di associazione SM-UE”, documento titolato “Intervento di BCSM all’incontro del 21 marzo 2019 con il gruppo di lavoro EFTA del Consiglio dell’Unione Europea”; corrispondenza telematica intercorsa fra personale di Banca Centrale cui era allegata copia firmata dell’accordo di riservatezza stipulato fra Banca Centrale stessa e Lazard; 1010-1079 (corrispondenza mail intercorsa fra il dott. Gozi e funzionari di Banca Centrale, documenti recanti intestazione “Banca Centrale Servizio Soggetti Vigilati”, titolato “nota per la direzione – oggetto: analisi dell’implementazione del pacchetto bancario CRD IV/BRRD/MiFID”). Fatti accaduti a San Marino il 7 luglio 2020.

FINE PARTE 1