PRESS RELEASE
con riferimento all’oggetto, e in risposta ai recenti articoli stampa che ci chiamano in causa, ricordiamo ancora che la Repubblica di San Marino e? uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali.
Nel 2021, San Marino Ship Register e? approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unita? commerciali e da diporto per un pubblico internazionale.
Il Registro opera secondo i piu? elevati standard di conformita? alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione.
(i) la ITF (International Transport Workers’ Federation) e? una federazione di sigle sindacali operanti nell’ambito dei trasporti (compresi, in particolare, quelli marittimi). Tuttavia ITF non ha alcun tipo di autorita? ne? svolge funzioni regolamentari nei confronti dei pubblici registri statali o dei loro utenti (proprietari ed armatori);
(ii) l’elenco ITF delle ‘flags of convenience’ (bandiere di convenienza) e? ben noto, contrariamente al termine “bandiere ombra” che arbitrariamente si e? voluto attribuire per spettacolarizzare la notizia, e include registri statali che rappresentano – in termini di numero di navi commerciali registrate – circa il 75% delle complessive flotte mondiali. Di tale lista fanno dunque parte le principali bandiere internazionali utilizzate dai piu? importanti armatori di settore, sia extra-UE (es. Panama, Liberia, Marshall Island) sia UE (es. Germania Francia Cipro e Malta);
(iii) il requisito per l’inserimento di un paese nella lista ITF e? costituito dalla possibilita? per proprietari ed armatori stranieri di accedere al relativo registro (es. armatori USA che utilizzino il registro di Panama). Non vi sono altri requisiti e, pertanto, qualsivoglia valutazione potenzialmente negativa in merito alla gestione della proprieta? delle navi, alla loro operativita? o alla tassazione applicabile (ad oggi nessuna societa? marittima si e? trasferita sul Titano per mancanza sia di una reale convenienza fiscale che per l’assenza di agevolazioni statali al settore, vedi per esempio l’azzeramento del pagamento dei contributi del personale imbarcato praticato dall’Italia) non e? altro che il frutto di supposizioni, ricostruzioni superficiali e riferimenti erronei; Infatti, ITF definisce una nave bandiera di comodo come una nave battente bandiera di un paese diverso da quello di sua effettiva proprieta? e nient’altro e? aggiunto.
(iv) Inoltre, recentemente il comitato giuridico (LEG) che si occupa di tutte le questioni legali nell’ambito dell’IMO inclusi gli aspetti di responsabilita? e risarcimento in relazione alla gestione delle navi, compresi danni, inquinamento, reclami dei passeggeri e rimozione dei relitti e questioni riguardanti la gente di mare, compreso il trattamento equo e le questioni relative alle attivita? illegali in mare che incidono sulla sicurezza della navigazione, ha convenuto, tra le altre, che da quando nel 1986 e? stata adottata la Convenzione delle Nazioni Unite sulle Condizioni di Registrazione delle Navi nel 1986, il mondo degli affari e? progredito e che il requisito di un legame effettivo tra la nave e lo Stato di bandiera o il requisito che l’armatore abbia una residenza nello Stato di bandiera, non ha piu? alcuno scopo pratico, anche in considerazione dei progressi nel settore bancario, assicurativo e marittimo in generale negli ultimi 40 anni.
(v) Riguardo la proprieta? della unita? registrate, ricordiamo che l’Autorita? Marittima svolge anche il ruolo di conservatore del pubblico registro navale della Repubblica. Altrettanto, qualsiasi utente ha la possibilita? di presentare istanze al gia? menzionato conservatore per ottenere visure sulla proprieta?, l’esercizio, i diritti reali e le relative trascrizioni delle unita? registrate, sia da diporto sia commerciali.
(vi) al contrario, con riferimento ai lavoratori marittimi di cui ITF si occupa su temi giuslavoristici, per determinare in concreto come gli stessi siano trattati a bordo delle navi si dovrebbe valutare lo stato di ratifica ed implementazione da parte dei singoli stati della ‘Maritime Labour Convention’ dell’ILO(International Labour Organisation). Quest’ultima ricomprende i diritti e le tutele che i datori di lavoro (ossia gli armatori) devono garantire ai dipendenti impiegati sulle loro navi secondo quanto stabilito dall’ILO, l’istituto specializzato delle Nazioni Unite nel settore marittimo internazionale. Pertanto, e? l’ILO a svolgere il ruolo di regolamentatore transnazionale delle bandiere statali, non certo il sindacato ITF;
(vii) in relazione a quanto sopra, San Marino ha ratificato e dato piena esecuzione alla citata Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo dell’ILO (MLC 2006), proprio al fine di assicurare la massima tutela possibile ai lavoratori impiegati sulle navi sammarinesi secondo i migliori standards internazionali; Al riguardo si informa che alla data odierna, sono state ritenute non idonee alla registrazione in San Marino numero 6 navi commerciali per contenziosi aperti con i marittimi imbarcati. (Database on reported incidents of abandonment of seafarers)
(viii) la seconda Convenzione da considerare per determinare le condizioni di lavoro dei marittimi a bordo di navi dello stato di bandiera e? la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) STCW, e successive modifiche. Anche in questo ambito, San Marino ha ratificato e dato esecuzione a questa Convenzione, che stabilisce gli standard di formazione, certificazione, e gli standard per il mantenimento delle condizioni di sicurezza sul lavoro per i marittimi. In questo caso, e? l’Organizzazione Marittima Internazionale IMO a regolamentare e monitorare gli Stati Membri nell’implementazione della Convenzione.
(ix) infine, in riferimento all’uso della lingua inglese nel sito web del Registro Navale, si ricorda che le Convenzioni Internazionali STCW, i requisiti stabiliti dall’IMO (International Maritime Organization) e la necessita? di comunicare con un utenza internazionale, impongono l’uso della lingua inglese che a bordo di navi o yachts diventa fondamentale per la comunicazione tra marittimi di differenti etnie. Leggi e decreti emessi dalla Repubblica di San Marino sono comunque sempre pubblicati anche in italiano oltre che tradotti in Inglese per le doverose consultazioni da parte dell’utenza marittima internazionale.
Comunicato stampa – San Marino Ship Register