Tre milioni di euro. A tanto ammonterebbe il “buco” nel bilancio del vicino comune di Coriano, determinato a multe elevate dal 2011 ad oggi ai danni di automobilisti sammarinesi e mai saldate. Stessa situazione anche per il bilancio del comune di Rimini. Così le due amministrazioni comunali hanno deciso di correre ai ripari e avrebbero inviato – o starebbero per inviare – attraverso il preposto ente di riscossione, una “camionata” di cartelle esattoriali a cittadini e residenti sammarinesi.
Ma queste cartelle vanno pagate? Lo abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Pagliai, esperto, oltre che di giurisprudenza sammarinese, anche di quella italiana. Infatti, in questa vicenda le due legislazioni si incrociano...
“La questione è da sempre oggetto di discussione e dibattito -spiega Pagliai- e necessiterebbe di una disciplina organica capace di stabilire con estrema chiarezza, senza lasciare spazio a interpretazioni, i reciproci diritti e doveri dei due Stati e dei loro cittadini o residenti rispetto alle violazioni amministrative al Codice della strada non contestate immediatamente dalle autorità competenti”.
Attualmente, Avvocato, come è la situazione, concentrandoci su diritti e doveri dei cittadini o residenti sammarinesi?
“Oggi, per quanto riguarda le violazioni commesse da cittadini sammarinesi in territorio italiano, è noto che, se contestata immediatamente, la violazione deve essere pagata pena il fermo del veicolo. Qualora, invece, come spesso accade nella maggior parte dei casi, la violazione non possa essere immediatamente contestata, ad esempio multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox, divieto di sosta, violazione per ingresso in Ztl, l’autorità deve procedere a notificare il verbale con la contestazione all’interessato”.
Ma esiste un lasso di tempo in cui questa contestazione italiana deve essere notificata al trasgressore sammarinese…
“Certo, il termine per procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada, è di 360 giorni. Quello della notifica non è solo un profilo formale: dalla notifica della contestazione scattano infatti i termini, per l’interessato, per presentare opposizione al Giudice di Pace o al Prefetto del luogo in cui la contestazione è stata rilevata. Inoltre, la notifica, ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1977, deve essere effettuata non semplicemente per posta, ma attraverso l’autorità centrale dello stato di residenza del contravventore, nel caso di San Marino da parte del Tribunale”.
Ma questi termini e condizioni sono sempre rispettate nelle notifiche di questo tipo, ovvero conseguenti a violazioni del Codice della strada italiano?
“Solitamente, anzi spesso, le autorità italiane inviano tempestivamente al Tribunale sammarinese, quindi entro il termine di 360 giorni, il verbale di contestazione da notificare all’interessato. Ma il trasgressore, altrettanto spesso, non si vede notificare l’atto nei termini perchè se il Tribunale del Titano riceve la notifica, ad esempio, al 355° giorno e non ha il tempo materiale per notificare, a sua volta, l’atto al destinatario nei termini previsti dalla normativa italiana… In ogni caso, se la notifica viene fatta al Tribunale sammarinese nel termine dei 360 giorni, l’Italia ha rispettato i termini.”
Quindi, se il cittadino sammarinese riceve la notifica oltre il 360° giorno dalla violazione che succede?
“Il termine di 360 che deve essere perentoriamente rispettato. Se ciò non accade la sanzione diventa nulla. Ma per questo termine, come detto, conta la notifica al Tribunale del Titano non al cittadino sammarinese”.
In tal caso cosa deve fare il cittadino sammarinese?
“Deve inviare una contestazione al Giudice di Pace italiano o, eventualmente, ma lo sconsiglio perchè la percentuale di rigetto di questi ricorsi è molto alta, al Prefetto del territorio di competenza dell’ente notificatore”.
…E come si fa?
“Il ricorso al Prefetto può essere fatto in maniera molto semplice e al solo costo di una raccomandata direttamente dal cittadino evidenziando e documentando il non rispetto dei termini di notifica. E’ consigliato, però, fare un ricorso al Giudice di Pace. In tal caso serve rivolgersi ad avvocato ma il costo non è eccessivo per simili pratiche”.
Ci sono altri aspetti che potrebbero determinare la nullità della sanzione?
“Certamente. Il secondo termine su cui un sammarinese dovrebbe focalizzarsi è quello dei cinque anni… Cinque anni dal momento in cui la violazione è stata commessa, perchè decorso questo termine il diritto alla riscossione deve considerarsi prescritto. Ovviamente, se entro detto termine interviene una nuova notifica di richiesta del pagamento il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere rendendo valida la richiesta di pagamento per ulteriori cinque anni”.
In questo caso l’automobilista cosa deve fare per vedersi annullata la cartella?
“La stessa cosa suggerita prima per il non rispetto dei termini di notifica…”.
Nei giorni scorsi i vicini comuni di Rimini e di Coriano hanno preannunciato l’invio sul Titano di richieste di pagamento di vecchie sanzioni per un importo totale milionario. Crede che i sammarinesi che le riceveranno potranno opporsi?
“Per esperienza posso dire che in molti casi ciò sarà possibile. Consiglio a tutti, quindi, qualora ricevessero in questi giorni comunicazioni ufficiali in tal senso, di controllare bene le date, ovvero di verificare che non siano passati più di 360 giorni dall’infrazione nel caso di prima notifica ricevuta e che non siano trascorsi più di 5 anni dall’ultima richiesta di pagamento che l’ente italiano ha inviato al Tribunale sammarinese per la relativa notifica al destinatario. Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata la richiesta è nulla e il sammarinese può opporsi”.
Ma è indispensabile opporsi? Non è automatica la decadenza in caso di prescrizione o non rispetto dei termini?
“Purtroppo no. Va richiesto l’annullamento che deve essere ‘certificato’ dal Giudice di Pace o dal Prefetto italiano. Infatti, se non lo si impugna rilevando l’intervenuta prescrizione, questo diventa definitivo ed eseguibile nei confronti dell’interessato”.
Giungono segnalazioni che talvolta che viaggia con un’auto targata San Marino riceva richieste di pagamento di sanzioni non attraverso notifica del Tribunale ma attraverso richiesta diretta fatta società di riscossione italiane. E’ regolare questa procedura?
“Ciò accade perchè alcuni comuni italiani si rivolgono ad agenzie private di recupero crediti e queste contattano direttamente, attraverso lettera raccomandata o, talvolta, attraverso lettere semplici, il pagamento della sanzione e i relativi oneri e interessi. Se un sammarinese dovesse ricevere una simile richiesta, dopo aver verificato di non aver ricevuto notifica dal Tribunale su quell’atto, dovrebbe rispondere alla richiesta specificando che, in assenza di notifica formale fatta nei termini di legge, non possono pretendere alcunché. Infatti, il cittadino sammarinese, finchè non gli perviene la notifica, ha sempre la possibilità di presentare opposizione alla sanzione amministrativa, pena la violazione del diritto di difesa, e di impugnare il provvedimento che potrebbe anche essere illegittimo”.
Ma ciò vale anche per agenzie di riscossione “domiciliate” presso avvocati sammarinesi, quindi incaricati di gestire la pratica da queste agenzie private di riscossione?
“Senza ombra di dubbio. E’ giuridicamente incomprensibile pensare di procedere ad una riscossione coattiva di sanzioni non ancora formalmente notificate al destinatario. Finchè non si perfeziona la notifica non si esauriscono i termini per proporre opposizione e finchè detti termini non sono esauriti non è possibile procedere al recupero forzoso della sanzione”.
La Serenissima