San Marino. Svolge propaganda elettorale prima dell’inizio della campagna elettorale 2019. Giovanni Domenico Ricciardi, processato è stato assolto per particolare tenuità del fatto

Giovanni Domenico Ricciardi è stato imputato IMPUTATO del misfatto previsto dall’art. 10, com.3, della legge 14 marzo 1997 n.36, punito dall’art.398 del codice penale, per aver svolto attività di propaganda elettorale – quale candidato della lista <Libera> – prima del 18 novembre 2019, data di apertura della campagna elettorale riguardante le elezioni politiche dell’8 dicembre 2019. Per questo è stato rinviato a giudizio ed il processo si è svolto il 30 novembre 2022

La segnalazione è stata inviata dalla Segreteria di Stato agli Affari Interni a causa di un post pubblicato sul profilo Facebook di Ricciardi prima della data di apertura della campagna elettorale delle elezioni politiche. Il post promuoveva la lista “Libera” e mostrava Ricciardi accanto al logo della lista.

L’articolo 10, comma 3 della Legge n. 36/1997 sanziona chiunque svolga attività di propaganda elettorale prima dell’apertura e dopo la chiusura della campagna elettorale, oppure impedisca o turbi una riunione di propaganda elettorale, con le pene previste dall’articolo 398 del codice penale. Questo è considerato un reato di mera condotta, in cui è sufficiente la coscienza e volontà del fatto tipico. Tuttavia, in questo caso specifico, l’imputato è stato dichiarato non punibile a causa della particolare tenuità del fatto, dell’assenza di conseguenze dannose o pericolose, delle modalità della condotta e del contegno processuale dell’imputato, e dell’assenza di circostanze di aggravamento e di precedenti penali.