San Marino. Terza istanza scarcerazione Podeschi. Avv. Massimiliano Annetta (1^parte): ”La Cedu non è la gilda dei lecca lecca del Mago di Oz”

AnnettaEcco l’arringa dell’Avv. Annetta nell’udienza di terza istanza, del 14 Agosto, celebrata per richiedere la scarcerazione sia dell’ex Segretario di Stato Claudio Podeschi che dell’amministratrice della ditta Rp (Caffè San Marino) Biljana Baruca.

Ecco che cosa ha detto l’Avvocato Massimiliano Annetta:

”Sono stato fortunato in quanto dopo il collega ed amico Avv.Pagliai c’è poco da dire, in quanto è sempre esaustivo. Ma sono anche fortunato perché questo mi consente di appuntare l’attenzione su argomenti specifici. Poi sono anche fortunato perché ho trovato un giudice che interrompe e come dice il mio illustre concittadino Piero Calamandrei: ”il bravo giudice interrompe perché vuol capire, bisogna diffidare da chi non interrompe mai perché pensano di aver già capito tutto”.

Il punto quello del diritto della Cedu sul diritto del singolo stato aderente. Perché io oggi ho avuto un’illuminazione quanto, prima, l’ho sentita citare l’articolo n.1 della legge costituzionale. Fino ad oggi sembrava che quando si faceva riferimento alla giurisprudenza della Cedu si evocasse qualcosa di evanescente, che stava li in un angolo, una sorta di GILDA DEI LECCA LECCA DEL MAGO DI OZ. Tipo lasciamo stare li c’è gente che scherza.

Ma così non è!

In quanto quando si firma quella convenzione (Cedu), la si firma tutta. Non è che se ne prende una sola fetta come se fosse una torta, ma la si prende tutta ovvero anche l’art.32 della Cedu dove dice che la competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della convenzione dei singoli protocolli.

Cosa vuol dire?

Vuol dire che negli stati che hanno sottoscritto la Cedu è di diretta applicazione, e come dice l’articolo n.1 della legge costituzionale in caso di contrasto si disapplica la norma interna, cioè la giurisprudenza interna per applicare quella della Cedu. Ed è un tema che tutti gli stati aderenti hanno trattato. Le corti di ogni nazione aderente l’hanno trattata.

Io per comodità, anche se lei la conosce meglio di me, mi permetto di segnalare al giudice solo alcune, quelle scritte in italiano ma ci sono anche quelle scritte in francese ed in inglese, delle sentenze della Cedu fanno precendente interno. Le segnalo, in lingua italiana, le sentenze gemelle n.348 e n.349 del 2007.

Le norme, e soprattutto le interpretazioni di quelle norme, che ha dato Strasburgo sono di diretta applicazione.

(fine prima parte)