Ferragosto è ormai alle spalle e come ogni anno l’arrivo di settembre coincide con l’apertura della stagione venatoria sul Titano, una pratica tanto odiata quanto amata dai sammarinesi. A stabilire quali specie si possono cacciare e la durata della stagione venatoria è il decreto delegato 130 promulgato il 31 luglio scorso.
Tutti sotto la federazione
Innanzitutto viene specificato che “l’esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale” e che l’esercizio della caccia “è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.)”. All’articolo 2 viene spiegato che le singole date di apertura e chiusura dell’esercizio venatorio vengono fissate anno per anno su indicazione dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat tenendo conto, “con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe”.
Le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili potranno essere aumentate o diminuite “su basi tecnico-scientifiche rilevate dall’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat”.
Date precise
La prossima stagione venatoria avrà quindi inizio il 1° settembre 2014 e terminerà l’8 febbraio 2015.
Nello specifico l’articolo 4 precisa che:
il 1° settembre è aperta la caccia alla selvaggina migratoria;
l’1, il 4, e il 6 settembre 2014 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30, da appostamento (spetto);
il 21 settembre ci sarà l’apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
il 7 dicembre sarà l’ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
Già partito l’addestramento dei cani
A partire da sabato scorso 16 agosto è consentito l’addestramento dei cani “nelle forme, modalità e limiti previsti dall’articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98”.
Il decreto precisa inoltre che durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana e che “all’appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia”.
È specificato anche che “la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto fatto salvo ove diversamente indicato”.
Prima 3 poi 5 giorni di caccia
Come scritto nell’articolo 5 dal 21 settembre al 28 settembre la caccia è consentita alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica mentre dal 1° ottobre al 7 dicembre è aperta alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana.
Dal 1° ottobre al 1° febbraio si potrà sparare alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana mentre dal 2 febbraio all’8 febbraio si potranno uccidere cornacchie grigie, ghiandaie, gazze, taccole, volpi, cesene, storni, tordi bottaccio e tordi sassello.
Dal 21 settembre l’esercizio venatorio è poi consentito anche in forma vagante e con l’ausilio del cane mentre dall’8 dicembre è vietato l’utilizzo del cane da seguita. Come forma di caccia è sempre vietata la “posta” alla beccaccia.
Le specie cacciabili
Le specie cacciabili sono molte suddivise per in diversi periodi. Ad esempio – oltre a quel- le già citate per la prima settimana di febbra- io- nei giorni 1,4,6 settembre si potranno uccidere tortore (Streptopeli a turtur), ghiandaie, gazze, cornacchie grigie, storni, merli e colombacci.
Dal 21 settembre al 31 dicembre si potrà sparare a frosoni, merli, quaglie, tortore (Streptopelia turtur), fringuelli, verdoni, pispoli, piviere dorate e allodole mentre dal 21 settembre al 1° febbraio nel mirino ci saranno cornacchie grigie, ghiandaie, gazze, taccole, volpi, alzavole, canapiglie, codoni, fischioni, folaghe, germani reali, moriglioni, mestoloni, morette, beccaccini, frullini, porciglioni, pavoncelle, cesene, storni, tordi bottaccio, tordi sassello, colombacci, beccacce, marzaiole e gallinelle d’acqua.
Dal 21 settembre al 7 dicembre si potranno uccidere fagiane e lepri ma dal 6 ottobre non si potrà più sparare ai fagiani femmine.
Dal 1° novembre al 14 gennaio è inoltre consentita la caccia al cinghiale, regolamentata con un decreto delegato apposito.
Anche per quest’anno in via sperimentale è chiusa la caccia alla pernice rossa e alla starna.
Quantità precise Infine il decreto precisa che il cacciatore “durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di beccaccia e due capi di selvaggina stanziale (lepre e fagiano), di cui una sola lepre e 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di storno e fringuello consentiti nel numero massimo di 30 capi”.
Carta canta
Ogni cacciatore sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve sempre segnare la giornata di caccia e la selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell’apposita casella al momento dell’abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato. La selvaggina migratoria soggetta a limitazione deve essere sempre segnata sull’apposito tesserino a fine giornata di caccia in un’unica soluzione. La Tribuna