San Marino. Ufficio Attività Economiche: CIRCOLARE N.2/2023  Applicazione dell’art. 13, comma 2, della Legge 23 dicembre 2022 n.171

 

(Deroga al divieto di cumulo previsto all’art. 68 Legge n. 166/2013 per gli incentivi dedicati alla  riqualificazione energetica) 

La Legge 23 dicembre 2022 n.171 (pubblicata ad valvas il 23/12/2022), al comma 2 dell’art. 13,  dispone: 

Art.13 

(Disposizioni in materia di imposta sulle importazioni) 

  1. Al fine di incentivare la riqualificazione energetica, a partire dall’esercizio 2022, il divieto di cumulo  dei benefici fiscali di cui all’articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche  non si applica con riferimento all’imposta sulle importazioni di cui all’ articolo 33 del Decreto Delegato  24 maggio 2017 n. 51 e successive modifiche. 

Questa norma produce effetti sulla ammissibilità dei beni indicati nella tabella di cui all’Allegato D al  Decreto Delegato n. 51/2017 alle misure di incentivazione della detassazione degli utili reinvestiti prevista e disciplinata dagli articoli dal 61 al 68 della Legge n. 166/2013, consentendo il cumulo di  questo beneficio con l’aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni alla quale sono assoggettati. 

L’Onorevole Congresso di Stato, nella seduta del 27/02/2023, ha emanato la Delibera n. 21 (Indirizzo  interpretativo ed applicativo dell’articolo 13, comma 2 della Legge 23 dicembre 2022 n. 171), che si  allega (Allegato n. 1), che contiene disposizioni per l’applicazione della norma per il periodo d’imposta  2022. 

Combinando il dettato normativo con i chiarimenti contenuti nella circolare emanata in via congiunta  il 09/03/2018 dall’Ufficio Tributario e dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (protocollo n.  27725/2018), e con l’indirizzo interpretativo e applicativo della Delibera citata, possono verificarsi  diverse ipotesi: 

  1. Domande presentate nell’anno 2022, rispetto alle quali l’Ufficio Attività Economiche  aveva espresso un diniego a motivo del divieto di cumulo

Su espressa richiesta dell’operatore economico interessato, che deve essere depositata entro e  non oltre il 28 aprile 2023, l’Ufficio Attività Economiche riesamina le istanze. 

  1. Investimenti per i quali l’avvio della realizzazione e il completamento sono avvenuti nell’anno 2022, rispetto ai quali non era stata presentata richiesta di incentivo. Sono investimenti rispetto ai quali la consegna dei beni e il completamento dell’investimento  sono avvenuti nell’anno 2022. 
    1. Investimenti per i quali l’avvio della realizzazione è avvenuto nell’anno 2022 ma che  non sono ancora completati, rispetto ai quali non era stata presentata richiesta di  incentivo. 

    Sono investimenti per i quali è già avvenuta la consegna di una parte soltanto dei beni, quindi  la realizzazione non è ancora completa 

    Nelle casistiche sopra specificate non si applica il termine previsto dall’art. 64, comma 1, della  Legge n. 166/2013 ai beni consegnati nell’anno 2022.  

    In caso di accoglimento della domanda, il beneficio decorrerà dal periodo d’imposta 2022 (“… e  per i successivi 5 o 7 per investimenti superiori a 7 milioni di € per complessivi 6 ovvero 8 periodi  d’imposta…” come prevede la circolare prot. n. 27725/2018, consultabile sull’applicativo OPEC); 

    È possibile presentare istanza di incentivo all’Ufficio Attività Economiche entro e non oltre il 28  aprile 2023

    1. Investimenti per i quali l’avvio della realizzazione non è ancora avvenuto o è avvenuto  a partire dall’anno 2023. 

    Rientrano nella disciplina ordinaria dell’incentivo. 

    Si applica il termine previsto dall’art. 64, comma 1, della Legge n. 166/2013. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio decorrerà dal periodo d’imposta 2023

    Diagnosi Energetica  

    Nelle ipotesi che sia richiesto di riconoscere il beneficio con riferimento agli interventi di cui all’art.  62, comma 2, lettera c), il rilascio della “… apposita certificazione” prevista dalla norma compete  dall’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio. Questo Ufficio ha chiarito che è possibile  trovare riscontro circa l’ottenimento di “… consistente risparmio energetico …” a seguito della  elaborazione della Diagnosi Energetica, in analogia a quanto richiesto ai fini dell’ottenimento del  contributo in conto interessi a favore delle imprese dall’art. 31 del D.D. n. 51/2017. 

    Alla istanza dovrà, quindi essere allegata la Diagnosi Energetica, che sarà posta all’attenzione  dell’UPAV per le valutazioni di competenza. 

     Il Dirigente  

    Valentina Vicari