Si ricorda che rimangono invariate le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 punto g) del Decreto-Legge n. 62/2020 e precisamente:
g) i datori di lavoro organizzano i processi aziendali al fine di ridurre, anche sulla base delle disposizioni precedenti ed indipendentemente dal lavoro già organizzato in più turni, di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all’interno dell’azienda, fatta salva l’applicazione dei presidi di sanificazione previsti all’Allegato n. 1 del presente decreto – legge e ferma restando l’applicazione del principio della rotazione dei dipendenti tenuto conto delle esigenze aziendali. Tale disposizione non si applica alle aziende con un solo dipendente. Tale disposizione non si applica altresì alle aziende del settore chimico-farmaceutico, a quelle che producono materiale e presidi sanitari utili all’emergenza e a quelle inserite nella filiera che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all’Allegato n. 2 del presente decreto – legge, fatta salva l’applicazione dei presidi di sanificazione previsti all’Allegato n. 1 del presente decreto – legge;
Qualora, per ragioni economiche, fosse necessario derogare alla superiore disposizione, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, è necessario procedere come da nostra circolare n. 4/2020 inviando apposita richiesta all’indirizzo mail deroghe.articolo5@pa.sm.
Sono valide tutte le richieste già pervenute.
A fronte dell’invio l’operatore può intendersi autorizzato.
In allegato eventuale modello da compilare da riportare su carta intestata e firmare in calce.
Cordiali saluti.
UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
