San Marino. UNA DOPPIA, SONORA LEGNATA FISCALE… di Marino Pasquale De Biagi

De Biagi Marino PasqualeUNA DOPPIA, SONORA LEGNATA FISCALE….. è stata assestata alle tasche dei cittadini sammarinesi risparmiatori, che avevano investito i loro denari in titoli obbligazionari e/o azionari di diritto italiano.

Infatti, gli interessi (cedole) generati da obbligazioni e i dividendi (parte dei profitti distribuiti da società), sono stati entrambi “ghigliottinati” ben due volte, prima di arrivare nelle disponibilità dei risparmiatori.

La prima volta, senza colpa dal fisco italiano con l’imposta del 26%. La seconda volta dal fisco sammarinese con l’imposta dell’8%: totale 34%.

Fatto, a titolo di esempio, di euro 100 l’interesse lordo pagato dalla società emittente il prestito obbligazionario, solo euro 68,08 si sono resi disponibili per il risparmiatore.

Per i dividendi, il26% a favore dell’italico fisco e il 3% a favore di quello sammarinese: totale 29%

A maggior chiarimento è opportuno precisare:

  • Relativamente alle imposte del 26% applicate sugli interessi a favore del fisco italiano, NULLA ERA AL MEDESIMO DOVUTO (e neppure da questo richiesto). Tale vantaggiosa condizione per i risparmiatori sammarinesi e per l’Erario, fu conseguenza dall’esser stato San Marino inserito nella White List italiana; anche se la Convenzione italo-sammarinese contro le doppie imposizioni, prevede un’imposta sugli interessi a favore dell’Erario italiano del 13%;
  • Al contrario, sui dividendi, il fisco italiano vanta il diritto, come previsto dalla Convenzione, di trattenersi il 15% (dovuto), ma non il 26% (11% in più), che sommato all’imposta sammarinese del 3%, si raggiunge un’imposta del 29%.

Una legnata fiscale privilegio esclusivo dello stato di San Marino. Alla faccia della tanto enfatizzata appetibilità fiscale sammarinese.

È giusto analizzare le ragioni del doppio “ghigliottinaggio” e a quali banche intervenute nella gestione di quanto sopra indicato, vanno attribuite le responsabilità.

Gli esempi che seguono vanno correlati a quanto prevede la legge fiscale locale in materia di imposizione separata (netto frontiera).

Calcoleremo pure il danno subito dall’Erario sammarinese, come conseguenza del 26% e dell’11% in più, NON DOVUTI, versato all’Erario italiano.

(COME E’ AVVENUTO…)

INTERESSI: €100 -26% =€ 74 – 8% = 68,08 € (RISPARMIATORE S.M.)  €5,92 (ERARIO S.M.)

(COME AVREBBE DOVUTO ESSERE…)

INTERESSI: €100 26%NO = €100 – 8% = 92 € (RISPARMIATORE) € 8 (ERARIO S.M.)

(COME E’ AVVENUTO…)

DIVIDENDI: €100 -26% = € 74 -3% = 71,78 € (RISPARMIATORE S.M.) € 2,22 (ERARIO S.M.)

(COME AVREBBE DOVUTO ESSERE…)

DIVIDENDI: €100 -15% = € 85 -3% = 82,45 €( RISPARMIATORE S.M.) € 2,55 (ERARIO S.M.)

È opportuno precisare, al fine dell’individuazione delle responsabilità, che i titoli acquistati dai sammarinesi, tramite una banca locale, i cui documenti vengono da questa telematicamente depositati presso una banca depositaria, di regola italiana, la quale, oltre a custodirli, agisce pure come sostituto d’imposta per l’Erario italiano, prelevando su cedole e dividendi, e non solo, il 26% a favore di quest’ultimo come dalla legge previsto.

Erroneamente, lo stesso trattamento è stato riservato ai cittadini sammarinesi, proprietari di titoli di diritto italiano.

La banca depositaria ha fatto come si usa dire “di ogni erba un fascio”.

Perché ciò è accaduto?

Sono state le banche depositarie adeguatamente informate dalle banche locali coinvolte nella procedura sul trattamento fiscale al quale i cittadini sammarinesi dovevano essere sottoposti? Sono state le banche sammarinesi attente nel fornire le dovute istruzioni alle banche depositarie? Oppure negligenza e noncuranza sono a loro addebitabili?

La questione che ora si pone è: quale procedura adottare per richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato?

L’italica norma vuole che la richiesta di rimborso venga avanzata all’Agenzia delle Entrate italiana, con sede in Pescara. Ma è universalmente noto che un rimborso, se avviene, richiede di norma tempi lunghissimi…

“CAMPA CAVALLO CHE L’ERBA CRESCE”

Ad avviso dello scrivente, il danno non è sicuramente imputabile ai cittadini sammarinesi. Ne consegue che la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate deve essere avanzata dalle banche medesime e i cittadini rimborsati per il danno subito.

.. Riserveranno le Autorità e le Istituzioni del paese la dovuta attenzione a quanto denunciato adottando gli interventi di loro spettanza? 

Marino Pasquale De Biagi