San Marino. Vieni denunciato in Italia o a San Marino per non avere ottemperato alle misure anti Covid-19? Ecco che cosa succede dopo

In Italia i denunciati per non avere ottemperato alle misure anti Covid-19 sono migliaia, ma anche San Marino non scherza. Ma che cosa succede dopo? Diciamo subito che si apre un cammino lungo e tortuoso, quindi conviene rispettare le regole. Ce lo spiega in maniera molto chiara l’avvocato Stefano Pagliai del foro di Firenze, che ha risposto ad alcune nostre domande.

Avvocato, innanzitutto quali sono le norme di riferimento?
“In Italia la questione è disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso l’8 marzo e valevole per la Lombardia ed altre 13 province che il giorno dopo è stato esteso a tutto il territorio nazionale. A San Marino si è provveduto con il decreto legge del Congresso di Stato n. 51 promulgato dai Reggenti il 14 marzo. I due testi, sostanzialmente identici, vietano alle persone gli spostamenti fuori dal territorio nazionale o all’interno dello stesso salvo che per motivi di lavoro, salute o per rientrare presso il proprio domicilio. Sono ovviamente vietati gli assembramenti di persone in parchi, piazze e giardini pubblici”.

Cosa rischia chi viola i divieti?
“Occorre distinguere le situazioni. In Italia chi viene semplicemente ‘beccato’ ad aver effettuato uno spostamento non giustificato sarà passibile del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità previsto dall’art. 650 del codice penale. Si tratta di un reato contravvenzionale punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.

I contravventori se la possono quindi cavare con il pagamento di una somma di denaro?
“In realtà non è così scontato. Tecnicamente, senza dubbio, questo tipo di vicende possono risolversi con la cosiddetta ‘oblazione’. Il soggetto può essere ammesso a pagare la metà della somma prevista – quindi in questo caso 103 euro – per estinguere il reato. Il punto però è che rimane facoltà discrezionale del Giudice quella di ammettere il soggetto alla definizione in questi termini della vicenda. In alternativa può essere emesso un decreto penale di condanna che, se non opposto nei termini, rimane impresso sulla fedina penale per un certo periodo. Vi possono poi essere altri reati contestati”.

Ad esempio?
“Chi, sottoposto a controllo, dichiari o attesti nel famoso formulario predisposto dal Ministero dell’Interno circostanze non rispondenti al vero incorre nel reato false dichiarazioni a pubblico ufficiale punito dall’art. 495 del codice con una pena fino a sei anni. Vi è poi la possibilità, per chi è infetto e non si attenga alla quarantena – come è successo ad un signore di Aosta che doveva sottoporsi ad un intervento di rinoplastica ed ha taciuto ai medici di aver manifestato sintomi tipici del coronavirus – di incorrere nel più grave reato di epidemia previsto dall’art. 438 nella forma dolosa – punita con l’ergastolo – e dall’art. 452 nella forma colposa che prevede una pena fino a dodici anni”.

Non c’è da scherzare quindi, lo diciamo a chiare lettere ai nostro lettori. E a San Marino?
“A San Marino il decreto legge che ho ricordato all’inizio prevede una sanzione pecuniaria amministrativa che va da 500 a 2.000 euro oltre, genericamente, ‘all’avvio delle procedure penali previste’. Anche in questo caso ritengo che debba applicarsi a chi semplicemente viene trovato fuori casa senza motivo il reato di inosservanza di un ordine legittimo dell’autorità punito dall’art. 259 del codice penale”.

Cosa rischiano quindi i sammarinesi?
“Oltre ad una multa salata si rischia, dal punto di vista strettamente penale, ben più che in Italia. Il reato sammarinese, infatti, prevede la pena dell’arresto da 15 giorni a 2 mesi e per questo – le tralascio la spiegazione tecnica – non è possibile risolvere la vicenda né con l’oblazione né con un decreto penale di condanna. Il procedimento quindi seguirà il suo corso con la citazione a giudizio e la possibile successiva condanna. Anche a San Marino poi, ovviamente, sono previsti i reati di false dichiarazioni a pubblico ufficiale – 384 c.p. – e di epidemia – 236 c.p. – che però viene sanzionata solo nella forma dolosa in quanto il codice non prevede la figura colposa”.

Se quindi una persona affetta da coronavirus, pur senza volerlo, ma in presenza di sintomi evidenti, contagia altre persone non rischia alcunché?
“In realtà, pur non essendo prevista a San Marino la cosiddetta epidemia colposa ritengo che potrebbero senz’altro configurarsi i reati di lesioni colpose o, qualora la persona che si è contagiata dovesse morire, di omicidio colposo”.

Come commenta i dati dei denunciati sul Titano e in Italia? Sono numeri importanti che forniscono un quadro desolante, fatto di persone in molti casi indisciplinate.
“Da cittadino sono d’accordo che la situazione generale richieda severità nel pretendere il rispetto delle regole e ciò non perché vi sono i carabinieri o i gendarmi che fanno i controlli ma per il senso di responsabilità che dovrebbe contraddistinguere ciascuno di noi in questo momento complicato”.

Da avvocato invece?
“Possono esservi situazioni in cui, pur in presenza di una contestazione, si sia in grado di fornire una spiegazione che, nella concitazione del momento, gli operatori non hanno saputo comprendere. Vista la posta in gioco, in particolare a San Marino dove le sanzioni sono più gravi, il consiglio, per chi è incorso in questa situazione, è quello di non prenderla alla leggera e, se aveva valide motivazioni per essere fuori di casa, a segnalarlo quanto prima al giudice istruttore cui verrà assegnato il proprio procedimento affinché si possa rapidamente archiviare la posizione”.

Repubblica Sm