San Marino. Voluntary disclosure, Rientro di capitali in pillole

500 euroRientro di capitali in pillole

La voluntary disclosure, contenuta nella Legge n. 186/2014 (pubblicata in G.U. lo scorso 17 dicembre) entrata in vigore il 1° gennaio 2015, consente di dichiarare le attività finanziarie detenute illegalmente all’estero da parte dei soggetti passivi italiani, che potranno beneficiare di sanzioni più lievi di quelle applicate in caso accertamenti.
I beni mobili e immobili

I primi documenti da fornire sono quelli comprovanti la natura e la composizione degli investimenti esteri, nonché la loro ubicazione la provenienza. In particolare, si tratterà di certificati di acquisto per gli investimenti in beni mobili (opere d’arte, gioielli, autoveicoli o barche), o immobili. In questo caso, per documentare il valore dei beni saranno utili visure catastali, atti di acquisto, o ove vi siano contratti di locazione in essere o già conclusi nel periodo oggetto di regolarizzazione.

Attività finanziarie

Con riferimento agli investimenti finanziari, occorrerà recuperare i documenti atti a dimostrare le modalità con i quali si sono formati (trasferimenti di denaro, ecc), la loro consistenza e il Paese ove questi sono detenuti. Nel caso in cui i documenti non siano completi sarà sempre possibile per l’Agenzia ricorrere a metodologie di ricostruzione induttiva, come avviene ordinariamente negli accertamenti con adesione. In questo caso per documentare il valore di queste attività il contribuente dovrà presentare gli ultimi estratti conto disponibili, o le ultime situazioni patrimoniali relative alla gestione dei portafogli finanziari con l’indicazione degli interessi, dividendi o proventi da partecipazione in società o fondi, percepiti nel periodo oggetto di regolarizzazione. In questo ambito aspetto di non facile ricostruzione riguarderà la provenienza o la destinazione di ogni versamento o prelevamento avvenuto sui conti correnti.

Società

Nel caso in cui oggetto di disclosure siano società estere il contribuente è chiamato a fornire una visura camerale della società, nonché tutti gli altri documenti attestanti le operazioni societarie da regolarizzare, come ad esempio fatture o contratti. Questo sia nel caso in cui si tratti di disclosure nazionale che estera.

La Tribuna