Con riferimento all’articolo “Scommesse illegittime a San Marino e su San Marino” (l’Informazione -13 aprile 2011 / Antonio Fabbri).
L’articolo prende in considerazione due problematiche ben diverse che non hanno alcuna connessione fra di loro.
La prima: Scommesse da un sito maltese sul calcio sammarinese.
Il Presidente dell’Ente di Stato dei Giochi, Paolo Mazzanti fornisce la seguente interpretazione: “in linea di principio la norma sammarinese richiede che nelle giocate su eventi che si svolgono a San Marino una percentuale delle quote giocate debba essere versata al Titano”.
È questa una norma che, se così interpretata, è assolutamente inapplicabile.
Tutti i punti scommessa, di qualsiasi Paese, prevedono quote per eventi che si svolgono o possono svolgere in qualsiasi parte del mondo (pensiamo alle corse di cavalli piuttosto che al Mondiale di Formula 1 o MotoGP e agli stessi Campionati di Calcio, Mondiali compresi), e non per questo sono obbligati al versamento delle imposte al Paese ove ha effettivo svolgimento l’evento oggetto di scommessa.
Ma se si scommette sul vincitore del Mondiale di MotoGP (la somma di 15/20 gare in Paesi diversi), a quale Stato dovrebbero essere versate le imposte?
La stessa “Mixtere”, quando era attiva in Repubblica, ha sempre proposto quote di scommessa riferite ad eventi che si svolgevano in altri Stati senza mai versare alcuna imposta agli stessi.
Il concetto del versamento di imposte allo Stato di appartenenza del giocatore (si badi bene non ove si svolge l’evento) ha una sua applicazione effettiva nel gioco On-Line.
Un sito di gioco On-Line .sm (quindi di chiara identificazione sammarinese) può essere oscurato da ogni Paese Sovrano nel proprio territorio; la stessa Unione Europea ha liberalizzato il gioco On-Line dando la facoltà a ciascun Stato di oscurare quei siti di pertinenza di altri Stati anche se aderenti all’Unione stessa, con i quali non siano intervenuti accordi in proposito.
È altrettanto vero che San Marino si dovrebbe dotare di strutture (Polizia Postale?) ed essere in grado di oscurare quei siti che propongono il gioco On-Line e che provengono da Paesi che non hanno stipulato alcun accordo con la Repubblica di San Marino.
La seconda: Giochi esercitati da soggetti privati nella Repubblica di San Marino.
Lo Presidente dell’Ente di Stato dei Giochi, Paolo Mazzanti afferma: “Ci sono attività fatte dall’Italia sul nostro territorio come Superenalotto, Lotto e quant’altro, sulle quali non c’è nessun accordo internazionale, se non una prassi che ci ha portato a ritenere non possibile un intervento di forza…”
In questo caso, la mancanza di accordi internazionali, non ha alcuna rilevanza con il problema, si tratta di Concessionari Privati Italiani (Lottomatica, Sisal, Snai, ecc..) che svolgono la propria attività nella Repubblica di San Marino appoggiandosi ad una ricevitoria locale, senza alcuna autorizzazione e nello spregio totale della Legge Sammarinese.
Ma se una qualsiasi Azienda Sammarinese (produzione, commercio o servizi) apre una propria succursale o agenzia in territorio italiano, deve necessariamente richiedere una regolare licenza a quello Stato e viene considerata a tutti gli effetti un contribuente Italiano.
Quindi se un Concessionario Italiano svolge la propria attività nella Repubblica dovrebbe, quanto meno, avere una regolare autorizzazione, cosa che non ha il Concessionario così come non ha e non può avere il titolare della Ricevitoria.
Trattandosi poi di giochi, la Legge dispone espressamente che tale attività può essere svolta solo da Società aventi la maggioranza a capitale pubblico.
I giochi quindi possono essere esercitati solo dallo Stato, pertanto quanto avviene nelle ricevitorie è illegale per la Legge della Repubblica senza per questo nascondersi dietro agli accordi internazionali.
Lo stesso Presidente dell’Ente di Stato dei Giochi termina: “Ma già i nostri predecessori del Comitato di controllo e vigilanza non erano intervenuti”.
Non è una scusante pensare che, se altri in passato hanno sbagliato o sottovalutato il problema (che non aveva di certo le dimensioni attuali che sono aumentati in modo esponenziale), si possa continuare, per prassi, a perseverare nell’errore.
The Joker
Art. 9 – (Accordi e Convenzioni Internazionali)
9.1 Il Congresso di Stato è competente a sottoscrivere accordi e convenzioni internazionali per la regolamentazione, organizzazione, gestione e riscossione di tributi relativi a giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse svolti in territorio diverso da quello sammarinese e quindi straniero riferiti ad attività direttamente eseguite in territorio sammarinese.
9.2 Egualmente il Congresso di Stato è competente a sottoscrivere accordi e convenzioni internazionali per la regolamentazione, organizzazione, gestione e riscossione di tributi relativi a giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse organizzati o svolti in territorio sammarinese riferiti ad attività che possono essere eseguite in territorio straniero.
9.3 Gli accordi e le convenzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.
Scommesse illegittime a San Marino e su San Marino
Pubblicato mercoledì 13 aprile 2011 alle 05:30 – tratto da Libertas.sm
Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino titola: Anche superenalotto lotto, Win for life sono al di fuori della legge, ma per prassi vengono tollerati …e nessuno versa niente all’erario / Scommesse da Malta Servirebbe autorizzazione, ma senza intese ci perde lo Stato
Scommesse da un sito maltese sul calcio sammarinese, la questione, alla luce dell’articolo 9 della legge 67 del 2000, dovrebbe vedere una intesa tra stati per consentire di aprire le quote. Di fatto, però, non ci sono gli strumenti per poter rendere effettiva quella normativa.
“E’ vero che quella norma prevede che quando ci siano scommesse che riguardano attività sammarinesi ci debba essere un ristorno relativamente alle giocate. Tuttavia, perché ciò possa avvenire, sono necessari accordi internazionali, ad esempio tra San Marino e Malta. Se tali accordi sono assenti diventa difficile vantare ristorni verso attività di uno Stato estero”. Così il presidente dell’Ente di Stato dei Giochi, Paolo Mazzanti, spiega come in linea di principio la norma sammarinese richieda che nelle giocate su eventi che si svolgono a San Marino una percentuale delle quote giocate debba essere versata al Titano.
Ma il problema per le attività svolte dall’estero a San Marino che non versano un centesimo all’erario del Titano appare più ampio, come attesta lo stesso Mazzanti: “Ci sono attività fatte dall’Italia sul nostro territorio come Superenalotto, Lotto e quant’altro, sulle quali non c’è nessun accordo internazionale, se non una prassi che ci ha portato a ritenere non possibile un intervento di forza. Nel senso che si potrebbe, sulla base della legge del 2000, richiedere l’autorizzazione ai gestori di questi giochi. Ma già i nostri predecessori del Comitato di controllo e vigilanza non erano intervenuti”.