Segreto bancario, Banca Centrale emana l’interpretazione dell’art.36 –

– Il Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino visto l’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che, al sesto comma, esclude la violazione del segreto bancario nei casi ivi descritti e, al nono comma, attribuisce all’Autorità di Vigilanza il compito di vigilare sul rigoroso rispetto del segreto bancario emana la Raccomandazione n. 2009-01.

INTERPRETAZIONE dell’articolo 36, comma 6, della Legge n. 165/2005

Premessa

L’evoluzione dei principi internazionali in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che hanno trovato accoglimento nelle legislazioni nazionali dei vari Paesi, possono comportare, per gli intermediari che entrino in relazione con banche ed altre imprese finanziarie sammarinesi, l’obbligo di assumere da queste ultime tutte le informazioni necessarie per poter assolvere alle disposizioni contenute nella normativa antiriciclaggio vigente nel proprio Paese, o, in mancanza, di rifiutare l’esecuzione dell’operazione richiesta. Premesso che l’intermediario presso il quale l’operazione deve trovare, in tutto o in parte, esecuzione è da considerarsi terzo ai sensi dell’articolo 36 della Legge n.165/2005, talune imprese finanziarie sammarinesi hanno postulato a questa Autorità di Vigilanza un intervento chiarificatore circa l’accoglibilità di tali richieste di informazioni in relazione all’osservanza del segreto bancario, sulla quale l’Autorità stessa è chiamata a vigilare ai sensi del nono comma del predetto articolo di Legge.

Finalità

Al fine di favorire l’adozione, da parte delle imprese finanziarie sammarinesi, di comportamenti uniformi e corretti, l’Autorità di Vigilanza ha pertanto ritenuto opportuno avvalersi dello strumento interpretativo di cui all’articolo 40 della Legge n.165/2005 ricorrendo all’emanazione di una apposita Raccomandazione.

Contenuto

Come noto, il comma sesto dell’articolo 36 della Legge n.165/2005, elenca una serie di casi in cui la rivelazione a terzi dei dati coperti da segreto bancario non costituisce violazione del divieto posto al primo comma del predetto articolo. Tra questi casi risultano particolarmente significativi, ai fini della presente Raccomandazione, quelli contrassegnati dalle lettere a) e c). Nel caso infatti in cui l’operazione richiesta dal cliente al soggetto autorizzato sammarinese debba trovare esecuzione, in tutto o in parte, presso banche o altri intermediari finanziari o comunque presso soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel proprio Paese è evidente che ricorra la circostanza di cui alla lettera c) posto che la rivelazione delle informazioni al predetto soggetto terzo è condizione “necessaria” per poter dar corso a quanto richiesto dal cliente. Per tutti gli altri casi in cui non ricorra il requisito della “necessità” la rivelazione a terzi può comunque non costituire violazione del segreto bancario nei casi in cui il cliente, soggetto interessato al riservatezza dell’informazione, abbia rilasciato, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione, con ciò palesandosi, più in generale, la natura non imperativa del segreto bancario in relazione ai poteri dispositivi riconosciuti dalla legge all’interessato. Si rammenta in ogni caso che, specie per operazioni richieste nell’ambito di rapporti contrattuali preesistenti rispetto all’attuale quadro normativo, le relazioni con la clientela devono mantenersi improntate alle regole di trasparenza, correttezza e diligenza, richiamate dall’articolo 66 della Legge n.165/2005, assicurando al cliente un grado di consapevolezza tale da limitare il rischio di contestazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Luca Papi

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

www.bcsm.sm
L’articolo 36, comma 6, della Legge n. 165/2005:

(Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi)

6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:

a) l’interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un determinato destinatario per un fine prestabilito;

b) i dati e le notizie provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;

d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’interessato o all’escussione di garanzie ricevute;

e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale;

f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;

g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.

BCSM.sm

 

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