I tribunali italiani non saranno ora obbligati a concedere automaticamente la stepchild adoption alle coppie gay che ne faranno richiesta, ma la sentenza della Cassazione che consente a un bambino di avere due mamme stabilisce ancora una volta che per legge è impossibile trattare diversamente le famiglie omogenitoriali da quelle eterosessuali.
“Chi dissente dal principio di eguaglianza si rassegni”, commenta all’HuffPost Vladimiro Zagrebelsky, ex giudice della Corte europea dei diritti umani che nei mesi scorsi aveva firmato un appello di 250 giuristi di eccellenza favorevoli all’inserimento della stepchild adoption nella legge sulle unioni civili, richiamandosi a quel “supremo interesse del minore” che anche gli estensori della sentenza hanno voluto sottolineare: il bambino sta crescendo con due mamme ed è giusto che sia figlio di entrambe se non ci sono conflitti.
La legge, come sappiamo, è stata approvata senza la possibilità dell’adozione del figlio del partner e la sentenza della Cassazione sul caso di una coppia di lesbiche riaccende la polemica.
Per Zagrebelsky, però, l’approvazione della normativa sulle coppie omosessuali non ha influito giuridicamente sui giudici della Suprema Corte: “Questa sentenza interpreta e applica la legge del 1983 (sulle adozioni, ndr), approvando l’orientamento di altri giudici che in precedenza avevano ammesso l’adozione in questo tipo di situazioni”. Insomma, la giurisprudenza sta facendo il suo corso a prescindere dalla politica.
Professor Zagrebelsky, ora tutti i genitori omosessuali potranno richiedere e ottenere la stepchild adoption?
La sentenza della Corte di cassazione stabilisce che l’adozione da parte del compagno o compagna del genitore di un minore è possibile come uno dei «casi particolari» previsti dall’art. 44 della legge n.184 del 1983, anche quando il minore non sia in stato di abbandono. Si tratta dell’interpretazione della legge del 1983 da parte della Cassazione, nell’esercizio della specifica funzione che ad essa è assegnata dalla legge. Nel sistema italiano l’interpretazione della legge effettuata dalla Cassazione non ha effetto vincolante per gli altri giudici, tuttavia esigenze di sicurezza giuridica e di parità di trattamento impongono agli altri giudici di sviluppare validi argomenti se intendono separarsene. Nel caso specifico poi il rilievo fondamentale che la Cassazione ha giustamente assegnato all’interesse del minore nel caso concreto –previsto dalla legge italiana e dalle Convenzioni internazionali che vincolano l’Italia- esclude ogni automatismo, ma chiede ai giudici dei singoli casi una attenta valutazione dei rapporti tra minore e adottante.
La stessa sentenza stabilisce che i tribunali dovranno concedere questo tipo di adozione soltanto se esiste “il preminente interesse del minore”. Significa che le coppie gay dovranno sottostare a un esame come le coppie etero?
L’impossibilità di trattare diversamente le coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali, affermata dalla Cassazione, deriva dal divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale. Il divieto si trova nella Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti umani, nella relativa giurisprudenza della Corte europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Occorre che chi dissente dal principio di eguaglianza si rassegni. Di per sé solo, quindi, l’orientamento sessuale della coppia non può aver rilievo, sempre che l’adozione sia nell’interesse del minore.
Ha ragione chi dice che senza la legge sulle unioni civili questa sentenza non sarebbe stata possibile?
L’esame della motivazione della sentenza della Cassazione potrà offrire maggiori informazioni. Tuttavia già ora emerge che la sentenza interpreta e applica la legge del 1983, approvando l’orientamento di altri giudici che in precedenza avevano ammesso l’adozione in questo tipo di situazioni. Tali sentenze sono state pronunciate prima e indipendentemente dalla recente legge sulle unioni civili. In realtà ciò che incide nella formazione di questa giurisprudenza è innanzitutto il fatto che le richieste di adozione in questi casi sono un fenomeno recente, conseguenza dell’evoluzione dei costumi e della realtà sociale e poi anche l’adesione dei giudici al principio fondamentale di non discriminazione.
Rimane un vuoto legislativo oppure questa sentenza ha già colmato la mancanza di stepchild adoption nella legge sulle unioni civili?
Se il legislatore volesse vietare l’adozione nei casi simili a quelli cui si riferisce la Corte di cassazione, dovrebbe introdurre una norma di legge che vieta ciò che la legge vigente consente. Ma andrebbe incontro al controllo di costituzionalità di competenza della Corte costituzionale ed anche a quello della Corte europea dei diritti umani.
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