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  • Tar, niente assegno alimentare a poliziotto non vaccinato

    (ANSA) – ROMA, 21 FEB – “Si esclude il versamento di un
    assegno alimentare, ossia di una provvidenza di natura
    assistenziale atta a garantire le esigenze di vita del
    prestatore d’opera inadempiente all’obbligo vaccinale e della
    sua famiglia”. Con questa motivazione, richiamando anche una
    recente sentenza della Corte Costituzionale, il Tar della
    Liguria ha bocciato il ricorso presentato dal 2022 da un agente
    di polizia ferroviaria della Liguria contro il Ministero
    dell’Interno.
        Il poliziotto era stato sospeso dal lavoro dopo che il
    Compartimento ligure della Polizia Ferroviaria aveva accertato
    l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con conseguente perdita
    della retribuzione e dei contributi, oltre al congelamento
    dell’anzianità di servizio. Il ricorrente si era rivolto al Tar
    sottolineando che lo Stato “dovrebbe corrispondergli almeno un
    salario di livello minimo, la cui concreta fissazione sarebbe
    rimessa al Tribunale”. Richiesta respinta.
        “Secondo la Corte Costituzionale – spiegano i giudici
    amministrativi nella sentenza che ha rigettato il ricorso sugli
    aspetti di natura economica – la temporanea impossibilità della
    prestazione è conseguenza di una decisione unilaterale del
    dipendente, in ogni momento rivedibile, onde non è irragionevole
    l’opzione legislativa che esclude l’accollo al datore di lavoro
    di un’erogazione solidaristica”. L’agente della Polfer aveva
    contestato l’applicazione della sospensione nella sua specifica
    situazione, sostenendo “di non avere potuto vaccinarsi in quanto
    si trovava dapprima in malattia, avendo subito la frattura del
    coccige mentre era in servizio, e, successivamente, in
    aspettativa per postumi del trauma”. (ANSA).
       


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