Terza istanza Podeschi. Avv. Pagliai: ”l’Accusa: IO NON TI DICO NIENTE, GLI ATTI RIMANGONO SECRETATI, IO FACCIO LE INDAGINI, TE STATTENE TRANQUILLO IN GALERA”

tribunaleGiornale.sm ripercorre quanto è successo oggi, pubblicando stralci dell’arringa della difesa di Podeschi e del Procuratore del Fisco, Roberto Cesarini.

Comunque la si pensi, dice l’Avv. Pagliai, sono 53 giorni che due persone sono in carcere. Si dovrà comprendere sia la portata della stessa, che la drammaticità.

Lei, Sig. Giudice, oggi è tenuto a sindacare sulla corretta esecuzione degli ordinamenti sammarinesi da parte dell’autorità preposte – dice Pagliai – ed è anche tenuto a decidere se una certa interpretazione delle istituzioni che San Marino si è dato sia compatibile o meno con le prescrizioni della Cedu (Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo).

Quando si discute della libertà di uomo, quelle forme e formalità sono le garanzie da parte della difesa. Lei oggi  – continua l’avvocato – dovrà decidere se quegli ordinamenti che ha posto in esecuzione l’autorità giudiziaria, in maniera pedissequa, sono corrette o meno.

Poi l’avvocato fa un’escursus di tutte le vicende della questione Podeschi.  L’ex Segretario di Stato è stato sottoposto a custodia cautelare il giorno 23 giugno 2014, con una serie di capi d’imputazione tra cui il riciclaggio e l’associazione a delinquere. Il giorno successivo noi, la sua difesa, abbiamo chiesto in segreteria, ripetutamente, di vedere i fascicoli e ci viene risposto che i fascicoli sono in parte completamente secretari e in parte parzialmente secretati, quindi non si possono vedere. In uno di questi due fascicoli vi è anche una segnalazione Aif dove da li si potrebbe desumere il riciclaggio. Questa eccezione viene fissata il giorno successivo ai commissari della legge, i quali rispondono che non si possono vedere perché sono secretati e che non vogliono dissecretare questi atti.

Questa eccezione l’abbiamo posta anche al Giudice delle appellazioni (Ferroni) che dissecreta parte del fascicolo. Ma parte del fascicolo è ancora decretato, infatti sappiamo che cosa ci sia scritto nelle relazioni Aif, non sappiamo quale siano gli elementi di questa fantomatica ”associazione a delinquere” chiosa l’avv. Pagliai. Questo è fino ad oggi l’excursus di questa causa.

Violazione art.125, la violazione delle 24 ore.

Basta guardare il codice per capire quali siano i termini entro i quali, un cittadino di questo paese, che viene sottoposto a misura cautelare debba essere sentito dall’autorità giudiziaria. Apro il codice – dice l’avvocato del foro di Firenze – e nell’art. 125 c’è scritto che il prevenuto deve essere sentito nel più breve tempo possibile e non mai al di la delle 24 ore da che si trova in carcere, tranne per ragioni di malattia e legittimo impedimento.

L’interrogatorio viene fissato il giorno successivo, ovvero per il 25 giugno. La legge è chiarissima e questo non è un termine ordinatorio. L’art. 125 (quello delle 24 ore) si pone in diretta esecuzione sia del disposto dell’art. 5 comma terzo della Cedu che dell’art.1 della convenzione, ma San Marino aveva già recapito tale termine con l’art.125. E’ vero che al Corte di Giustizia di Strasburgo dice che il termine massimo è di 4 giorni, però purché non ci sia un termine nel paese in cui l’arresto è stato eseguito! o che questo termine sia più ampio. In questo caso il termine c’è a San Marino ed è di 24 ore. In sostanza la Cedu dice che il prevenuto deve essere sentito dal magistrato nel più breve tempo possibile. Non si può dire che applicando quanto dice la Cedu si debba disapplicare la norma interna, in quando la Cedu sollecita il termine di 4 giorni qualora ci sia un termine più lungo nella giurisprudenza del paese aderente oppure che non ci sia affatto. Ci sono pacchi di giurisprudenza che ci dice che prima di ogni cosa bisogna rispettare le leggi del paese di appartenenza, che lo Stato si è dato. Un termine c’è – che è quello delle 24 ore – e deve essere rispettato. Il primo obbligo della Cedu è il rispetto delle leggi del proprio stato.

Risposta del Giudice delle Appellazioni sulle 24 ore.

Il giudice delle Appellazioni – dice Pagliai – ci ha fatto un ragionamento più raffinato, rispetto al primo commissario, e ci dice che questo termine è  di 24 ore ed è perentorio, però ti ricordo che le 24 ore sono un termine stabilito nel 1878, quando è stato introdotto il codice di procedura penale, poi nel 2000 sono stati introdotti degli altri articoli che prevedono altro. Sono stati infatti – sottolinea l’avvocato di Firenze – introdotti l’artt.92-93 (o meglio sono stati riformati) che prevedono la disciplina del fermo e dell’arresto. In quegli articoli c’è scritto che il verbale di arresto deve essere trasmesso al commissario della legge entro e non oltre le 48 ore e nelle successive 96 ore deve essere convalidato il fermo.

Quindi Ferroni ci dice che per esigenze di armonia sistematica non si può ritenere che valga il discorso perentorio delle 24 ore per l’arresto così come previsto per l’art.125. Però non è così in quanto si ragiona di mele e di pere, perché da una parte c’è un’esigenza cautelare (art.53) e dall’altra parte c’è la disciplina del fermo e dell’arresto. Cioè sono due istituti diversi che rispondono a tempi e procedure diverse. Anche nel Codice civile italiano ci sono queste differenze. Infatti da una parte vi sono gli articoli 272 e seguenti che regolano le misure cautelari e dall’altra parte vi sono gli artt. 380 e seguenti che riguardano l’arresto ed il fermo. Sono due cose diverse, non si può applicare in via analogica due discipline diverse. Le misure cautelari sono cosa differenza dall’arresto e dal fermo.

Proprio per questo non sappiamo ancora a San Marino qual’è il termine nel quale il prevenuto debba essere sentito dall’autorità giudiziaria qualora venga disposto per lui una misura cautelare, (conformemente all’art.5 comma 3 della Cedu) ancora non mi è stata data una risposta ne dai commissari della legge ne dal Giudice della Appellazioni, il Prof.Ferroni.

Astrattamente un cittadino può essere sentito quando si vuole, secondo l’Autorità giudiziaria, peraltro in un sistema dove non è previsto nemmeno il termine massimo della custodia cautelare. Ed addirittura si ritiene che questa interpretazione sia compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo. 

 

L’ultimo tema riguarda il passaggio del tempo.

Il codice sammarinese è del 1878 anche se è un po’ vecchiotto se è in vigore si deve rispettare! Dice Pagliai. Magari si riforma, si cambia, ma se è in vigore si rispetta. Nel 2013 vi è un dispositivo (delibera del Congresso di Stato n.15.2013) che dice che il prevenuto può vedere il suo avvocato prima dell’interrogatorio con l’A.G. e che quest’ultimo debba essere eseguito il prima possibile e comunque non oltre le 24 ore dall’arresto (ai sensi dell’art.125 cp). Si conferma nel 2013 l’interpretazione tassativa dell’art.125 del codice di procedura penale. E’ ovvio che l’interrogatorio non avvenuto nei termini prescritti dall’art. 125 rappresenta una grave violazione dei diritti del cittadino, ed in questo caso di Claudio Podeschi, incalza l’avv. Pagliai. Mi ha un po’ stupito quanto ci ha detto il Giudice delle Appellazioni, dice il legale, in quanto Ferroni ha parlato di inefficacia e non di nullità. Ma è proprio da questa inefficacia dell’interrogatorio che porta la nullità della misura della custodia cautelare.

Vi è anche un’altra circostanza, ovvero che il giudice delle Appellazioni ha riconosciuto alla difesa ed ai prevenuti la visione e la consultazione del fascicolo, e pertanto ha fatto cadere quello che era il vincolo della secretazione dei fascicoli. Quel regime di secretazione (di cui un fascicolo addirittura integralmente), secondo Ferroni, compromette l’utile esercizio della difesa in violazione come da art.6 comma terzo della Cedu, secondo il quale ogni accusato ha diritto di essere informato della natura dei motivi delle accuse a suo carico, e sia del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Ferroni ci dice che al prevenuto deve essere consentito di accedere agli atti di causa, fino a prendere conoscenza delle prove fino a quel momento acquisite e soprattutto quelle su cui il giudice inquirente ha fondato la misura cautelare. 

Quel giorno li, Signor Giudice, l’interrogatorio (il primo) si è svolto al buio, gli accusati non sapevano nulla sugli atti su cui erano state emessa le misure cautelari. Come faceva Podeschi a difendersi ed a esercitare tutti quei diritti che la legge ed il codice di San Marino consentono al prevenuto al momento in cui viene sottoposto al regime di custodia cautelare? Si parla degli art. 125, 126 e successivi del Codice di procedura penale sammarinese che danno al prevenuto di citare documenti, di portare prove a sua discolpa, di chiamare dei testimoni e tutta una serie di circostanze che potevano giovare al processo. Tant’è che i prevenuti non è che non hanno risposto perché non volevano rispondere o perché non avevano voglia. Non hanno risposto perché non sapevano su che basi si doveva rispondere. Non sapevano quali erano i documenti; qui si parla di riciclaggio, non si parla di un omicidio o di una lesione, dice Stefano Pagliai. Ci sono documentazioni bancari ed altri documenti.

Come faccio a difendermi se non ho i documenti sui quali vengo accusato? Ce l’ha detto il Giudice delle Appellazioni che quel giorno è stata compiuta una grave violazione! Un giudice sammarinese ci ha detto che è stato violato un diritto alla difesa delle parti, sanzionato   allo stesso modo dall’art. 229 lettera C.

Invece i commissari della legge hanno fatto altro, hanno – negando gli atti e secretandoli – che ci pensavano loro, hanno detto – con questa azione – ti ho messo in galera, non ti dico su che basi ti ho messo in galera però accontentati della comunicazione giudiziaria, dice esterrefatto Pagliai.

La difesa non ha mai detto che le accuse non fossero comprensibili, per quanto fumosa – anche se corposa – fosse l’ordinanza di custodia cautelare, ma ha sempre detto che senza poter conoscere i documenti e gli atti su cui l’accusa si fonda non ci si può difendere. Non so di cosa ci si accusa! Noi ancora non conosciamo le relazioni Aif dalle quali si dovrebbe desumere la provenienza illecita di quel denaro. Nel fascicolo non c’è un atto che comprovi il reato presupposto del riciclaggio! E qui si respirano delle atmosfere un po’ kafkiane.

E l’avv. Pagliai continua…infatti qui si dice: ”IO NON TI DICO NIENTE, GLI ATTI RIMANGONO SECRETATI, IO FACCIO LE INDAGINI, TE STATTENE TRANQUILLO IN GALERA, VEDREMO QUANDO AVRO’ FINITO LE INDAGINI SE HO TROVATO O NO GLI ELEMENTI”

A San Marino le norme interne ci sono, ma non sono correttamente interpretate cosa che a parere della difesa – dice Pagliai – non  è stata correttamente fatta.

Con quell’interrogatorio nullo è stato violato il diritto della difesa dei signori Podeschi e Baruca di potersi difendere conoscendo gli atti e gli elementi di causa.

Vengo all’ultimo elemento. Come sa – vedendo il fascicolo dice Pagliai – i Prof. Ferroni è stato molto chiaro, ovvero l’accusa doveva predisporre tutte le prove e gli elementi oggetto di accusa nei confronti dei prevenuti. Tutte le prove già acquisite! La difesa torna il giorno successivo, ovvero il primo Luglio, in cancelleria e si scopre che ancora gli atti sono secretati. Quelle relazioni Aif che sono essenziali per integrare il reato di riciclaggio sono ancora secretate. Io non so perché si dice che quei denari, quelle sostanze – dice il penalista di Firenze –  fossero provento di misfatto! Qua di ripropone il tema della consapevolezza da parte di Podeschi della provenienza delittuosa di quel denaro. Ma io ancora non so se quei denari sono provento di misfatto o no, e ancora si parla di reato di riciclaggio. Io ho diritto – dice Pagliai – di vedere quali atti sono alla base delle mie accuse! Chi esercita l’accusa esercita anche il ruolo di decidente delle misure cautelare, senza che vi sai un giudice terzo che decide, e può decidere quali documenti esibirmi e quali no.

Questa interpretazione contrasta con i diritti ed i principi fondamentali riconosciuti ad ogni cittadino sia di San Marino che dei paesi che aderiscono alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ha efficacia anche in questo paese, essendo un paese aderente.

Vi sono state molteplici violazioni in tutta questa vicenda. Si è consentito senza la visione degli atti processuali, in violazione delle regole e delle forme, di tenere in galera una persona per – oramai – quasi due mesi senza poterla mettere in condizione di difendersi. Abbiamo chiesto di poter visionare le prove o il materiale sequestrato al Sig. Podeschi a cui volevamo accedere e ci è stato risposto di no. Ci è stato risposto: ”diteci il numero esatto del riferimento e ve lo daremo!” Ovvio se io sapessi cosa cercare nel materiale sequestrato a difesa del mio assistito ce l’avrei già e non ci sarebbe stato bisogno di chiederlo all’autorità giudiziaria! dice Pagliai. Abbiamo fatto anche istanza per poter escutere testimoni a sostegno della versione del sig. Podeschi, anche di Segretari di Stato, e ci è stato risposto di no. Sempre di no.

Abbiamo chiesto alla Segreteria agli Esteri il fascicolo dell’ex ambasciatore Paul Pouha, che secondo l’accusa – lo abbiamo letto sui giornali – sarebbe il collegamento per quei denari. Ma la Segreteria agli Esteri ci ha risposto che poco prima che avessimo chiesto il fascicolo per le vie formali (richiesta scritta) l’autorità giudiziaria aveva acquisito il fascicolo e che potevamo chiederlo a loro. Siamo andati in Tribunale per vedere il fascicolo e capire l’importanza di questa persona poteva avere in questa vicenda e ci hanno risposto: ”no ci pensiamo noi, lo guardiamo noi questo fascicolo, te non ti devi preoccupare!” E come fa il sig. Podeschi a potersi difendere in questo contesto di palese e continua violazione delle regole e del diritto di difesa? afferma Pagliai.

Quindi ritengo per tutti questi motivi che la carcerazione del Sig. Podeschi continui ad essere illegittima e continui per certi aspetti ad essere del tutto ILLEGALE. Quindi ritengo che vi siano nel caso di specie tutti i presupposti e gli estremi per cui lei già quest’oggi – dice Pagliai rivolgendosi al Giudice Emiliani – emanare un’ordinanza di sospensione della custodia cautelare come la legge le consente ai sensi dell’art. 24 comma secondo della legge qualificata n.55/2003, conclude l’Avv. Stefano Pagliai.

seguiranno le arringhe degli avvocati Annetta, Campagna e quella del Procuratore del Fisco, Dott. Cesarini