Premessa
L’argomento di cui tratterò nel presente articolo trae spunto dalla lettura di un testo pubblicato qualche anno fa da Peter Willoughby dal titolo “Fiducia mal riposta”.
Il testo riporta numerosi esempi di controversie giudiziarie in cui i Giudici di diritto consuetudinario hanno disconosciuto gli effetti del trust.
L’interesse dell’argomento trattato deriva dalla consapevolezza che “la corsa al trust” nei sistemi di diritto civile non può essere affrontata senza l’approfondimento delle problematiche di una possibile contestazione del trust. Problematiche amplificate dal fatto che la legge di riferimento scelta per regolare il trust è stata sempre in una lingua diversa dall’italiano e promulgata per lo più in sistemi consuetudinari. Importante eccezione è data dalla legge sul trust di San Marino, modificata il 26 febbario 2010, ed oggi utilizzabile anche per i trust interni italiani senza la necessità di un trustee sammarinese. Negli ultimi anni le contestazioni aventi ad oggetto trust riguardano soprattutto trust costituiti da cittadini appartenenti a sistemi giuridici diversi da quello consuetudinario con trustee di common law.
Il recepimento della Convenzione dell’Aja da parte dell’Italia è avvenuto in maniera universale.
Il nostro Paese non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 21 della Convenzione e quindi si è impegnato a riconoscere gli effetti di qualsiasi legge mondiale sul trust, nei limiti degli altri articoli della Convenzione.
Ma quale è la sorte di trust formati in Italia che prevedono il riferimento a leggi di lontani Stati, appartenenti ad altri sistemi giuridici, senza che sia stata svolta una preliminare attività comparatistica?
I termini che usano i giudici consuetudinari quando si riferiscono a trust da loro non riconosciuti sono diversi, perché diverse sono le fonti invalidanti i trust.
Tra questi il termine che ricorre è Sham; fenomeno patologico del trust che può essere provocato prima, durante e dopo la sua realizzazione, ma chesi materializza solamente dinanzi al Giudice ed anche in momenti remoti rispetto alla nascita del trust.
La consapevolezza da parte del professionista dei desideri del disponente è il punto di partenza che permette di individuare la legge regolatrice che meglio si adatta al caso.
Considerazioni conclusive
Il trust deve quindi seguire un processo che si svolge in tre fasi: primo, si deve identificare l’esatta natura concettuale delle transazioni desiderate ed assicurarsi che ci sia un vero trust; secondo, preparare la documentazione in modo che contenga chiaramente la natura delle transazioni; terzo, amministrare il trust in modo che sia coerente con la sua ?natura concettuale e le sue forma legale.
La legge sul trust di San Marino rappresenta una importante risorsa per il mondo dei trust in Italia. E’ scritta nella nostra lingua, è l’espressione di un modello internazionale di legge moderna pensata per essere utilizzata in Stati di diritto civile con l’Italia. Se si aggiunge, inoltre, che i tempi del sistema giudiziario sono brevi, la conoscenza da parte del Giudice sammarinese delle regole fiduciarie è approfondita ed il fatto che gli avvocati italiani possono patrocinare dinnanzi il Giudice sammarinese se assistiti da un collega locale, possiamo intuire che per ogni operazione di trust interno in Italia la scelta della legge sammarinese sarà naturale e da preferire, di regola, a quelle inglesi di lontani Stati di diritto consuetudinario.
*Presidente Commissione Trust e tutela del patrimonio O.D.C.E.C.
FONTE: DENARO.IT
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